Cass. pen., sez. VII, sentenza 10/05/2023, n. 19770
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARCELLARI MARCO nato a CREMONA il 01/09/1979 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado (emessa all'esito di giudizio abbreviato) con la quale B M era stato condannato per i reati di cui agli artt. 624 e 493-ter cod. pen. 2. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione. 2.2. Il ricorrente, successivamente, ha prodotto motivi nuovi con atto di remissione di querela della persona offesa e accettazione da parte dell'imputato. 3. Va rilevato che il reato di furto risulta procedibile solo a querela di parte e che <> (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, C, Rv. 227681;Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, V, Rv. 282301). La remissione, invece, è irrilevante rispetto al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., che è procedibile d'ufficio. Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata, limitatamente al reato di furto, deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato, con spese a carico del querelato.
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