Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2021, n. 17811

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2021, n. 17811
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17811
Data del deposito : 22 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

te Azione di SENTENZA rivendicazione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18643/'16) proposto da: SEFONI CATIA (C.F.: SF CTA 70055 F552Y), quale erede di O E, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti P F e I S ed elettivamente domiciliata presso lo studio Grez e associati, in Roma, Corso V. Emanuele II, n. 18;

- ricorrente -

contro

G PRIZIA (C.F.: GGL PRZ 62B43 H211K), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. P M ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. A S, in Roma, v. C M;

- controricorrente -

e SEFONI ENNIO;

- intimato -

Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 732/2015, depositata il 6 luglio 2015 (non notificata);
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 26 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l'Avv. L M, per delega, nell'interesse della ricorrente.

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 19 luglio 1999, la sig.ra O E conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Macerata - sez. dist. di Civitanova Marche, i sigg. S E e G P, esponendo quanto segue: - che il Tribunale di Macerata, con decreto adottato ai sensi dell'art. 586 c.p.c. in data 5 ottobre 1993 (con riferimento alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.E. 63/1981), trascritto presso i pubblici registri il successivo 25 ottobre 1993, le aveva trasferito l'intero fondo rustico sito in Recanati, esteso per Ha 2.00.20 (descritto al catasto terreni di detto Comune al foglio 91, con le particelle 28, 39, 98 e 99) e che S E - debitore esecutato - aveva realizzato sulla particella 39 (estesa per Ha 0.91.10) un fabbricato, da considerarsi divenuto accessorio dell'indicato fondo in virtù dell'art. 934 c.c.;
- che, successivamente, era venuta a conoscenza che G P vantava diritti sull'anzidetto fabbricato, insistente sulla menzionata particella 39, assumendo di esserne divenuta proprietaria per effetto dell'emissione di altro decreto adottato ai sensi dell'art. 586 c.p.c. in data 3 dicembre 1993 da parte del competente giudice dell'esecuzione nell'ambito della stessa procedura esecutiva;
- che la citata particella 39 oggetto di trasferimento in favore della Gigli non era, tuttavia, venuta mai a giuridica esistenza, in quanto essa, pur mantenendo la stessa superficie, non aveva subìto frazionamenti né al momento della costruzione del fabbricato né successivamente all'atto in cui il c.t.u. - nominato nel corso del procedimento esecutivo - aveva provveduto alla formazione dei diversi lotti da identificare per le conseguenti assegnazioni. Sulla scorta di tale rappresentazione dei fatti ed in base all'anteriorità della trascrizione del decreto di trasferimento in suo favore, l'Osi Enrica chiedeva, in via principale, al Tribunale adìto che, accertata la validità del titolo di acquisto (e, quindi, la proprietà di essa attrice in relazione all'intera particella 39 del foglio 91 del N.C.T. del Comune di Recanati), venisse dichiarato che la convenuta G P non poteva rivendicare alcun diritto sulla richiamata particella, sul fabbricato sulla stessa insistente e sulle aree circostanti, da non intendersi quali pertinenze del citato fabbricato, che avrebbe dovuto considerarsi a sua volta accessorio della medesima particella 39;
per il caso in cui non fosse stato riconosciuto che il fabbricato non rientrava nella sua proprietà, chiedeva, in via subordinata, che venisse accertato e dichiarato che i diritti del terzo proprietario non si estendevano a quella porzione di immobile che superava le quadrature identificate dal c.t.u., che aveva operato le descrizioni e le misurazioni nell'ambito della procedura esecutiva, e a quelle facenti parte della particella 39 del foglio 91, statuendo che il confine tra la proprietà di essa attrice e quella della Gigli era costituito dal perimetro esterno alle mura del fabbricato dedotto in controversia. Si costituiva in giudizio la sola G P, la quale instava per il rigetto dell'avversa domanda, chiedendo che, accertata la validità del suo titolo di acquisto in relazione alla particella 114, sub 1 e sub 2, del foglio 91, alla partita 3533, del N.C.E.U. del Comune di Recanati, venisse - in via riconvenzionale - dichiarato che l'Oi Enrica non poteva vantare alcun diritto su detta particella e sulle aree circostanti il fabbricato che, in quanto identificate con la medesima particella 114, dovevano ritenersi parte integrante del fabbricato (inizialmente accatastato al foglio 91 con le particelle 115 sub 1 e 2, e che solo successivamente, in data 21 novembre 1983, tale accatastamento era stato rettificato e gli stessi immobili risultavano sempre indentificati al foglio 91, con le particelle 114 sub 1 e 2), insistendo anche per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. . L'altro convenuto S E rimaneva contumace. Espletata l'istruzione probatoria in via documentale e con l'esperimento di c.t.u., l'adìto Tribunale, con sentenza n. 217/2007, così statuiva: - accoglieva parzialmente la domanda dell'attrice e, per l'effetto, dichiarava ed accertava la validità del suo titolo di acquisto e, conseguentemente, l'esistenza del suo diritto di proprietà limitatamente alla particella n. 39, foglio 91 del C.T. del Comune di Recanati, quale risultante dal frazionamento del 10.7.1973, dell'estensione complessiva di mq. 5.500;
- accoglieva, per quanto di ragione, anche la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta e, a tal proposito, accertava e dichiarava la validità del suo titolo di acquisto e, di conseguenza, l'esistenza del suo diritto di proprietà sulla particella 114 censita al foglio 91 del C.T. del Comune di Recanati, quale risultante dal frazionamento n. 59/73 del 10.7.1973, della superficie di mq. 3.610;
- disponeva, pertanto, la rettifica nel senso indicato dei decreti di trasferimento del 5 ottobre 1993 e del 3 dicembre 1993 nell'ambito della procedura esecutiva n. 63/81 R.G.E. del Tribunale di Macerata e di ogni conseguente iscrizione e trascrizione, con esonero da ogni responsabilità al riguardo del Conservatore dei RR.II;
- respingeva qualsiasi altra domanda, regolando le conseguenti spese processuali.

2. Interposto appello da parte dell'O E e nella costituzione della sola appellata G P, la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 732/2015 (depositata il 6 luglio 2015), rigettava il gravame e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell'adottata decisione la Corte marchigiana affermava di condividere pienamente le argomentazioni del giudice di primo grado avuto riguardo all'interpretazione dei titoli di provenienza posti da entrambe le parti a fondamento dei rispettivi diritti petitori, in relazione alla formazione dei lotti come identificati ed in considerazione della circostanza che, con riferimento al secondo lotto, si faceva esplicito riferimento alle planimetrie catastali dalle quali si desumeva che il fabbricato era dotato di pertinenza esclusiva, non potendosi, peraltro, giustificare la possibile formazione di un lotto in cui fosse ricompreso un fabbricato totalmente intercluso. Con riguardo al lotto n. 1 la citata Corte di appello riteneva che il potenziale acquirente, dalla lettura del decreto di vendita e del relativo avviso, doveva considerarsi reso (chiaramente) edotto del fatto che oggetto dell'acquisto fosse - indipendentemente dall'errata indicazione dell'estensione - la porzione di terreno risultante dal previo distacco dell'area su cui insistevano il fabbricato e la sua corte di cui al secondo lotto. Pertanto, l'errata indicazione dell'estensione del lotto n. 1 (mq. 9110 invece dei reali 5500) non poteva costituire titolo per attribuire, all'acquirente di tale lotto, l'area che invece era ricompresa nel lotto n. 2, acquistato dalla Gigli (si aggiunge alla fine della motivazione la seguente osservazione: "potrebbe semmai operare sul diverso piano dell'errore-vizio del consenso che qui non interessa").

3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, S C, quale erede di O E, al quale ha resistito con controricorso G P, mentre l'altro intimato S E non ha svolto attività difensiva in questa sede. Entrambi i difensori hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione degli artt. 161 e 617 c.p.c., nonché dell'art. 2929 c.c. Con tale motivo la ricorrente ha inteso sostenere che, con l'impugnata sentenza, il giudice di appello non si era limitato ad interpretare il decreto di assegnazione del 5 ottobre 1993 nell'ambito della procedura esecutiva n. 63/1981, ma aveva ritenuto - però illegittimamente (in difetto della proposizione di un rimedio oppositivo endoprocessuale) - che detto titolo conteneva l'errata indicazione dell'estensione del lotto 1 (mq.

9.110 invece dei reali mq 5.500) e che tale indicazione non avrebbe potuto certamente costituire titolo per attribuire all'acquirente di questo lotto l'area che, invece, era risultata ricompresa nel lotto 2, acquistato dalla Gigli, nel mentre avrebbe dovuto dichiarare l'O E (sua dante causa) proprietaria dell'intera particella 39 del foglio 91 del N.C.T. per una estensione complessiva di mq. 9110, comprensiva di tutto ciò che vi insisteva, ovvero anche del fabbricato e della relativa corte di pertinenza, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come risultante dal richiamato decreto di assegnazione precedentemente emesso in suo favore.
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