Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2019, n. 25749

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2019, n. 25749
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25749
Data del deposito : 11 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da T G, nato a Rovereto il 22/08/1964 G A, nato a Levico Terme il 23/07/1968 avverso l'ordinanza del 12/12/2018 del Tribunale della libertà di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere S C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S T, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Trento accoglieva parzialmente l'istanza proposta ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. nell'interesse di A G e G T avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, emesso dal g.i.p. del Tribunale di Rovereto in data 06/11/2018 nei confronti dei predetti, 'indagati per plurimi delitti tributari, e revocava il sequestro preventivo diretto delle somme di denaro, per complessivi euro 169.872,41 sequestrate alle società Ciro srl, Top srl, Trentino Innovazione srl, Urban City scan, Gema sas, Wood Ilage srl, Urban City Consorzio scan, Centro Produttivo via del Garda, Centro Servizi Urban City, Bike and Ice srl, con conseguente restituzione delle relative somme di denaro a ciascun avente diritto;
confermava, nel resto, il provvedimento impugnato.

2. Avverso l'indicata ordinanza, gli indagati, per il tramite dei comuni difensori di fiducia, pronpongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 321 cod. proc. pen., e 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000. Assumono i ricorrenti che non si comprenderebbe come mai il tribunale abbia revocato il sequestro delle somme di proprietà di società estranee ai reati fiscali, mentre lo ha mantenuto in relazione alle somme di proprietà delle persone fisiche, pure estranee al reato, analiticamente indicate nell'istanza di riesame, ciò che integra la violazione dell'art. 12 bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, a tenore del quale non sono assoggettabili a confisca i beni "che appartengono a persona estranea al reato".

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 324 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 309, comma 1, 125 e 321 cod. proc. pen. e 12 bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000. Ad avviso dei ricorrenti, il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di revoca del sequestro della somma di 50.160 euro, relativa all'imputazione cautelare di cui al capo B) sul presupposto che la prova dell'asserito pagamento sarebbe illeggibile, circostanza che i ricorrenti contestano e, in ogni caso, la prova del pagamento sarebbe in atti.
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