Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/11/2021, n. 34868

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/11/2021, n. 34868
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34868
Data del deposito : 17 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 26529 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

- ricorrente -

contro

ACSM AGAM s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti R C e A M per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia, n. 322, presso lo studio del primo difensore;
( _)nt(.ericorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5102/35/2014, depositata in data 30 settembre 2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 ex art. 23, comma 8bis, decreto-legge n. 137/2020, dal Consigliere G T;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. A C, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Fatti di causa

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle dogane aveva notificato a ACSM AGAM s.p.a., quale incorporante di

AGAM

Ambiente Acqua Monza s.p.a., un avviso di irrogazione delle sanzioni relativa al pagamento delle indennità di mora e delle sanzioni per tardivi e parziali omessi versamenti delle rate di acconto relative all'imposta erariale di consumo e relative addizionali di energia elettrica;
avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano;
avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello principale e l'Agenzia delle dogane appello incidentale;
la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l'appello principale della società;
avverso la pronuncia del giudice di appello l'Agenzia delle dogane aveva proposto ricorso per cassazione;
la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12530/2013, depositata il 22 maggio 2013, aveva cassato con rinvio la sentenza di appello;
entrambe le parti avevano provveduto alla riassunzione del giudizio. A seguito della riassunzione, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha ritenuto fondata la domanda della società di applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, in quanto non esaminata dal primo giudice poiché ritenuta assorbita dalla questione della inammissibilità del cumulo dell'indennità di mora e delle sanzioni, e, procedendo nel merito, ha ritenuto applicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 12, comma 5, d. Igs. n. 472/1997, e, in considerazione delle ripetute violazioni per gli anni dal 2002 al 2007, ha aumentato del triplo la sanzione base più grave (versamento in ritardo). Avverso la pronuncia del giudice del gravame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato ad un unico motivo di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso. Questa Corte, a seguito dell'adunanza camerale del 23 luglio 2020, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza. Ragioni della decisione Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità proposta dalla controricorrente e basata sulla considerazione che non risulterebbero in esso descritte le posizioni ed il contenuto delle difese delle parti nonché le statuizioni rese dai giudici di merito e le ragioni ad esse sottese. In realtà, la violazione del principio di autosufficienza del ricorso postula che parte ricorrente non specifichi tutti gli elementi indispensabili perché questa Corte possa avere completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo, delle ree posizioni assunte dalle parti, senza dovere ricorrente ad altre fonti o atti del processo, al fine di potere comprendere e valutare la ragione delle doglianze prospettate. Miversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, che, sul punto, si è limitata ad un generico rinvio al contenuto del ricorso, nell'atto introduttivo del presente giudizio sono stati compiutamente specificati sia l'oggetto della pretesa che le posizioni difensive delle parti, significativamente ponendo l'accento sul contenuto della pronuncia di questa Corte n. 12530/2013, che, precisata l'applicazione congiunta sia dell'art. 13, d.lgs. n. 471/1997 che dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 504/1995, aveva poi demandato al giudice del rinvio di accertare l'applicabilità del cumulo giuridico delle diverse sanzioni irrogate. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 5, decreto legislativo n. 472/1997. Va disattesa l'eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art., 366, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per non avere compiutamente esposto nel motivo di ricorso le ragioni della dedotta violazione di legge. In realtà, parte ricorrente ha evidenziato sotto quali profili ha ritenuto non correttamente applicata al caso di specie la previsione contenuta nell'art. 12, comma 5, d. Igs. n. 472/1997, in particolare ha analizzato la disciplina di riferimento ed evidenziato in quali ambiti soltanto può trovare applicazione la disciplina del cumulo giuridico, pervenendo alla considerazione conclusiva della non applicabilità nel caso, quale quello di specie, in cui si commettano più violazioni sostanziali della medesima disposizione in tempi diversi. Ciò precisato, il motivo è fondato. Va premesso che la questione oggetto della controversia era stata delimitata, come già precisato, dalla pronuncia di questa Corte n. 12530/2013 che, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha ritenuto applicabile, in caso di versamento parziale e/o tardivo dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e delle relative addizionali, sia la sanzione di cui all'art. 13, del d.lgs. n. 471/1997, sia l'indennità di mora di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, attesa la diversità di funzione (sanzionatoria, la prima, risarcitoria, la seconda), demandando, inoltre, al giudice del rinvio di esaminare la questione della applicabilità o meno del cumulo giuridico delle diverse sanzioni in caso di versamento parziale e/o tardivo versamento dell'imposta, in quanto non esaminata dal giudice di seconde cure poiché ritenuta assorbita dalla questione preliminare dell'inammissibilità del cumulo di indennità di mora e sanzioni. Pertanto, ferma restando l'applicabilità congiunta delle sopra indicate previsioni normative (ritenute da questa Corte, con la pronuncia di rinvio, pienamente compatibili tra loro), il giudice del rinvio era tenuto a verificare se tra le diverse sanzioni, conseguenti al versamento parziale e/o tardivo versamento dell'imposta, fosse applicabile o meno la disciplina del cumulo giuridico. In questo ambito di giudizio, così delimitato dalla pronuncia di questa Corte, il giudice del gravame ha ritenuto che per le diverse e ripetute violazioné. di ritardato versamento, compiute dalla ricorrente relative a tutti gli esercizi dal 2002 al 2007, potesse trovare applicazione la previsione di cui all'art. 12, comma 5, d. Igs. n. 472/1997 e, sotto tale profilo, ha individuato la sanzione più grave (ritardato versamento per l'anno 2005) ed applicato il cumulo giuridico. Va quindi precisato che, in materia tributaria, il cumulo giuridico delle sanzioni trova specifica disciplina nell'art. 12, d.lgs. n. 472/1997 che prevede: «1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.
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