Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/2023, n. 32143
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L'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice, preso atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell'art. 512 c.p.c., dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto. Ne consegue che il provvedimento conclusivo del processo, che non sia stato opposto ex art. 617 c.p.c. dalla parte interessata, è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 487 c.p.c. (ove ne sussistano i presupposti, e sempre che ad esso non sia stata, frattanto, data esecuzione con l'emissione e l'incasso dei mandati di pagamento) solo laddove essa sia esercitata entro venti giorni dall'adozione del provvedimento, se emesso in udienza, o dalla sua comunicazione se proveniente da riserva, giacché, in caso contrario, l'esercizio del potere di revoca comporterebbe l'elusione della decadenza dal potere di proporre l'opposizione distributiva ex artt. 617 e 512 c.p.c., nella quale la parte interessata è, a quel punto, già incorsa.
In tema di espropriazione forzata, la domanda di sostituzione esecutiva, di cui all'art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione ma non costituisce esercizio di azione esecutiva nei confronti del sostituito (non occorrendo il possesso di un titolo esecutivo nei suoi confronti), essendo tenuto il sostituto (o subcollocatario) soltanto a dimostrare documentalmente la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito. Ne consegue che, in caso di fallimento del creditore sostituito, intervenuto prima della dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione - con conseguente ordine di pagamento in favore del sostituto -, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, anche d'ufficio (e sempre che sia stato debitamente informato dell'apertura della procedura concorsuale), l'improcedibilità della domanda di sostituzione, ai sensi non già dell'art. 51 l.fall., bensì dell'art. 52 l.fall., siccome incompatibile con il principio di universalità soggettiva espresso da detta norma, per cui ogni credito verso il fallito deve essere fatto valere, salvo diverse disposizioni di legge, nelle forme dell'accertamento dello stato passivo.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 17616/2021 N. 17616/21 R.G. Numero sezionale 3461/2023 Numero di raccolta generale 32143/2023 Data pubblicazione 20/11/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto: Opposizione distributiva ex art. FRANCO DE STEFANO Presidente 512 c.p.c. – Ordine di pagamento delle singole quote in favore dei LINA RUBINO Consigliere creditori – Momento conclusivo dell'esecuzione – Revocabilità ex MARCO ROSSETTI Consigliere art. 487 c.p.c. - Condizioni AUGUSTO TATANGELO Consigliere Ud. 25.10.2023 PU SALVATORE SAIJA Consigliere - Rel. Cron. R.G.N. 17616/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 17616/2021 R.G. proposto da: VERONA AIENTE s.n.c., di A Giancarlo & C. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, Via Rodi n. 32, presso lo studio dell'avv. A F M, rappresentata e difesa dall'avv. A G come da procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO ATTIVA – AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO s.p.a., in persona del curatore fallimentare L P, domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. P C, come da procura allegata al controricorso 1 Numero registro generale 17616/2021 N. 17616/21 R.G. Numero sezionale 3461/2023 Numero di raccolta generale 32143/2023 Data pubblicazione 20/11/2023
- controricorrente -
e
contro
COMUNE DI ANGUILLARA VENETA, COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA, COMUNE DI TRIBANO, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, BERTIN UMBERTA
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 715/2021, depositata il 14.4.2021;
udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 25.10.2023 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
lette le conclusioni scritte del P.G. d.ssa Anna Maria Soldi - ribadite oralmente all'udienza odierna - che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato M B, per delega, per la ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Padova in danno di U B ed iscritta al N. 329/2012 R.G.E., Verona Ambiente s.n.c. effettuò intervento ex art. 511 c.p.c. in parziale sostituzione del creditore procedente Attiva-Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto s.p.a. (di seguito, Attiva) con atto del 27.3.2013, per il soddisfacimento del proprio credito, successivamente precisato in € 144.956,83;
senonché, in data 13.12.2013, venne dichiarato il fallimento del creditore procedente Attiva s.p.a. e ad essa società subentrò nella procedura il curatore fallimentare. Esaurita la liquidazione, all'udienza dell'8.5.2019 venne approvato il progetto di distribuzione, con attribuzione del ricavato in favore del Fallimento del creditore procedente, quale ipotecario di 2 Numero registro generale 17616/2021 N. 17616/21 R.G. Numero sezionale 3461/2023 Numero di raccolta generale 32143/2023 Data pubblicazione 20/11/2023 primo grado, salva la sostituzione ex art. 511 c.p.c. come operata da Verona Ambiente, per l'importo di € 144.956,83, oggetto di distinto ordine di pagamento impartito, alla stessa udienza, al custode giudiziario, all'uopo incaricato. A seguito di richiesta di chiarimenti del professionista delegato in data 9.8.2019 e instaurato il contraddittorio tra i creditori concorrenti, con ordinanza del 24.10.2019 il giudice dell'esecuzione revocò in parte qua il progetto di distribuzione già approvato, dichiarando l'improcedibilità dell'intervento di Verona Ambiente ex art. 51 l.fall. e attribuendo l'intero ricavato alla curatela del Fallimento del creditore procedente. Verona Ambiente propose dunque opposizione ex artt. 617/512 c.p.c. con ricorso del 12.11.2019 e l'adito Tribunale – negata dal giudice dell'esecuzione la sospensione e introdotto dalla stessa opponente il giudizio di merito – la rigettò con sentenza del 14.4.2021. Osservò in particolare il Tribunale che all'udienza ex art. 596 c.p.c., il giudice dell'esecuzione aveva così disposto: “Dichiara approvato il piano di riparto e manda al custode per i pagamenti in favore di Verona Ambiente. Estinto all'esito”;
che dunque il progetto di distribuzione era stato approvato così come predisposto dal professionista delegato (e pertanto, senza alcun ordine di pagamento in favore di Verona Ambiente) e – come anche ritenuto dallo stesso giudice dell'esecuzione in seno all'ordinanza opposta – “senza alcuna modifica”;
che l'attribuzione delle somme in favore del creditore subcollocatario avrebbe richiesto la predisposizione di nuovo progetto di distribuzione;
che, infine, la stessa attribuzione si poneva in diretto contrasto con la previsione degli artt. 51 e 52 l.fall., che impongono che ogni pretesa vantata dai creditori nei confronti di 3 N. 17616/21 R.G. Numero registro generale 17616/2021 Numero sezionale 3461/2023 Numero di raccolta generale 32143/2023 soggetto fallito debba trovare idoneo riconoscimento nell'ambito della Data pubblicazione 20/11/2023 procedura concorsuale, neppure potendo proseguire le già avviate azioni esecutive. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione Verona Ambiente s.n.c., affidandosi a formali due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Fallimento Attiva s.p.a. Gli altri intimati non hanno resistito. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, rassegnando conclusioni scritte. A seguito dell'udienza pubblica “cameralizzata” del 18.4.2023, con ordinanza interlocutoria n. 19182 del 6.7.2023, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, al fine di consentire la trattazione delle rilevanti questioni nomofilattiche, poste dal ricorso, in unico contesto con altri ricorsi che ponevano questioni connesse. Fissata l'odierna udienza pubblica, la controricorrente ha depositato memoria, mentre il Procuratore Generale ha nuovamente depositato le proprie conclusioni scritte, ribadendo la richiesta di rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Rileva la ricorrente che, con l'opposizione, si era contestato che il giudice dell'esecuzione potesse revocare in tutto o in parte, per di più d'ufficio e dopo circa cinque mesi dalla sua adozione, l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione, essendosi già verificato il momento conclusivo del processo esecutivo, con l'emissione dell'ordine, al professionista delegato, di eseguire i pagamenti e conseguente consumazione del potere giurisdizionale dello stesso 4 Numero registro generale 17616/2021 N. 17616/21 R.G. Numero sezionale 3461/2023 Numero di raccolta generale 32143/2023 Data pubblicazione 20/11/2023 giudice dell'esecuzione. Il Tribunale, nella prospettiva della ricorrente, non avrebbe affatto esaminato tale domanda. 1.2 – Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 487-511 c.p.c. e 51 l.fall., con riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. La ricorrente evidenzia, anzitutto, che la correzione al progetto, originariamente apportata dal giudice dell'esecuzione all'udienza dell'8.5.2019 (con inserimento dell'ordine di pagamento in proprio favore in sostituzione del procedente, dapprima omesso), non venne opposta dal Fallimento Attiva, né il proprio intervento ex art. 511 c.p.c. venne contestato da alcuno;
inoltre, aggiunge che, in ogni caso, a processo concluso non avrebbe potuto emettersi alcuna declaratoria di improcedibilità, peraltro neppure configurandosi, al riguardo, alcun potere del giudice dell'esecuzione, posto che l'intervento in subcollocazione non ha natura esecutiva, in quanto non diretto verso il debitore esecutato, potendo addirittura prescindere dal possesso di un titolo esecutivo da parte del creditore surrogante. Si lamenta, pertanto, l'erroneità delle statuizioni adottate dal Tribunale, che ha invece ritenuto legittimo l'operato del giudice dell'esecuzione, benché del tutto privo di poteri ed in assenza di tempestiva opposizione agli atti esecutivi. 2.1 – Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dalla controricorrente, circa il preteso conflitto d'interessi del già procuratore dell'odierna ricorrente, avv. M B, nell'ambito della spiegata opposizione ex art. 617 c.p.c., in quanto ad un tempo difensore sia dell'opponente che della stessa debitrice esecutata, U B, con 5 Numero registro generale 17616/2021 N. 17616/21 R.G. Numero sezionale 3461/2023 Numero di raccolta generale 32143/2023 Data pubblicazione 20/11/2023 conseguente nullità della procura ad litem e quindi dell'intera attività processuale da quegli svolta. Ora, questa Corte ha già condivisibilmente affermato che “Nel giudizio di cassazione, il controricorso - ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c., «in quanto è possibile») - assolvendo alla sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, deve contenere l'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa soltanto nel caso in cui con esso venga proposta impugnazione incidentale, stante l'autonomia di questa rispetto all'impugnazione principale;
tuttavia, qualora il controricorrente, pur senza proporre impugnazione incidentale, sollevi eccezioni sull'ammissibilità del ricorso che implichino una valutazione del materiale documentale delle fasi di merito, il controricorso deve contenere una sufficiente ed autonoma esposizione dei fatti di causa inerenti a dette eccezioni, in modo da consentire alla Corte di verificarne la portata, dalla sola lettura dell'atto” (Cass. n. 1150/2019, Rv. 652710-01). 2.2 - Ebbene, il controricorso del Fallimento Attiva è irrimediabilmente carente in ordine ai presupposti dell'eccezione, giacché non riporta le concrete ragioni su cui il pur denunciato conflitto d'interessi risulterebbe fondato. Infatti, occorre in proposito aver riguardo alla natura dell'istituto della domanda di sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c., che consente al creditore del creditore avente diritto alla distribuzione, in ambito esecutivo, di sostituirsi nella posizione di quest'ultimo, e così soddisfare il proprio credito. A tal fine, il c.d. subcollocatario deve proporre una domanda nelle forme dell'intervento ex art. 499 c.p.c., benché non si tratti di intervento in senso tecnico, non 6 Numero registro generale 17616/2021 N. 17616/21 R.G. Numero sezionale 3461/2023 Numero di raccolta generale 32143/2023 Data pubblicazione 20/11/2023 vantando egli alcun diritto nei confronti dell'esecutato;
in tal guisa, per effetto del descritto fenomeno sostitutivo, egli realizza un interesse proprio, di natura satisfattiva, per la realizzazione del proprio credito (Cass. n. 22409/2006), neppure occorrendo il possesso di titolo esecutivo, nel silenzio della