Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2022, n. 44183

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2022, n. 44183
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44183
Data del deposito : 21 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PACIONI ANDREA nato a FERMO il 22/05/2003 avverso l'ordinanza del 27/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di ASCOLI PICENO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI, che ha c:hiesto rigettarsi il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 27 maggio 2022, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di P A avverso il decreto di perquisizione e sequestro in esito al quale era stato apposto il vincolo sul suo telefono cellulare e relativa sim card;
P era indagato per il reato di rapina ai danni di G G avente ad oggetto tre telefoni i-phone ed il portafogli contenente denaro, documenti ed una carta poste-pay.

1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di P, osservando che ella denuncia effettuata da G, giudicata poco coerente dagli ste. agenti di polizia che la avevano raccolta, non poteva rappresentare una prova nei confronti di P, anche perché G aveva celato che deteneva importanti quantitativi di sostanza stupefacente, motivo per cui era stato arrestato;
il difensore ritiene inoltre inesatta l'affermazione del Tribunale secondo cui era legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria, posto che tale convalida non vi era;
il provvedimento genetico mancava di qualsiasi descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato e mancava la motivazione sulle ragioni del sequestro.

1.2 Il difensore, premesso che è necessario ritenere che il decreto di sequestro probatorio debba contenere una specifica motivazione sulla firalità perseguita per l'accertamento dei fatti, rileva che il decreto di perquisizione e sequestro si limitava a riferire che l'acquisizione del telefono cellulare era necessa -ia per espletare gli accertamenti tecnici tesi ad estrapolare i dati in esso contenuti, affermazione che, a causa della propria genericità, non poteva ritenersi sufficientemente idonea a tutelare il diritto alla privacy del proprietario del bene.

1.3 A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, il difensore osserva che la mancata convalida del sequestro non potesse non invalidare il provvedimento adottato: l'atto di convalida risultava necessario perché il Pubblico Ministero, nel disporre la perquisizione, aveva fatto riferimento alla sola abitazione di residenza di P ma, essendo stata la polizia giudiziaria informata che quest'ultimo si trovava nell'abitazione di Grottammare, si era recata presso tale abitazione, nella quale erano stati svolti la perquisizione ed il successivo sequestro: l'operazione si era quindi svolta in spregio alla norma di cui all'art. 352 cod.proc.pen., in quanto la polizia giudiziaria aveva operato al di fuori di quanto stabilito nel decreto di perquisizione e sequestro.
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