Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/08/2022, n. 25157

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/08/2022, n. 25157
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25157
Data del deposito : 23 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7133-2021 proposto da: G L, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLE QUATTRO FONTANE

20, presso lo STUDIO GIANNI & ORIGONI, rappresentato e difeso dall'avvocato L M;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA,

VIA ANTONIO BAIAMONTI

25;

- controricorrente -

nonchè

contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA, TETI FRANCESCO GIUSEPPE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 204/2020 della CORTE dei CONTI - SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 7/09/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere ANTONIETTA S;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale C S, il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Procura Regionale citò in giudizio il geom. L G ed altri convenuti, tra i quali l'ing. F T G, per sentirli condannare in solido, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento di euro 7.508.624,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di giudizio, nei confronti della Provincia di Vibo Valentia. I pretesi danni sarebbero determinati dal mancato completamento della Tangenziale Est di Vibo Valentia e dalla inutilizzabilità dell'arteria stradale con la precisazione che la realizzazione di tale tangenziale era stata interessata da tre appalti: 1) quello relativo al completamento della Tangenziale Est Vibo Valentia, 2) quello relativo alla messa in sicurezza di tale arteria stradale, a seguito di frane intervenute in corso d'opera;
3) quello relativo alla segnaletica orizzontale e verticale agli svincoli di S. Onorio e Stefanaconi. Si costituirono i convenuti che eccepirono l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'azione e chiesero il rigetto della domanda. Con sentenza n. 372/2017 la Sezione Giurisdizionale Regionale per la Calabria condannò il Teti e il G al pagamento Ric. 2021 n. 07133 sez. SU - ud. 24-05-2022 -2- rispettivamente di euro 2.820.575,60 e di euro 315.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di risarcimento del danno erariale nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia e assolse gli altri convenuti. Avverso detta sentenza, Francesco Giuseppe Teti e L G proposero distinti atti di appello. Per quanto ancora rileva in questa sede, L G propose la sua impugnazione sulla base di plurimi motivi e in subordine chiese al giudice d'appello l'esercizio del potere riduttivo ex art. 1, comma 1- bis della legge 20/1994. La Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, con sentenza n. 204/2022, riuniti i predetti appelli, li rigettò e confermò la sentenza impugnata;
condannò altresì gli appellanti alle spese di quel grado. Avverso la sentenza di secondo grado L G ha proposto ricorso per cassazione ex artt. 111, 8° comma, Cost., 362, comma 1, c.p.c. e 207 c.g.c., articolato in nove motivi e illustrato da memorie. La Procura Generale presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso. L'ing. Francesco Giuseppe Teti, cui pure il ricorso è stato notificato, non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380- bis.1 c.p.c. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia. Contrasto con il diritto europeo e Costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.;
art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.;
art. 6 CEDU), violazione e falsa applicazione della Legge 20/1994, art. 1, comma secondo: in punto di rigetto dell'eccezione di prescrizione», il ricorrente censura la sentenza impugnata «per aver Ric. 2021 n. 07133 sez. SU - ud. 24-05-2022 -3- erroneamente applicato le norme in materia di prescrizione, anche alla luce del diritto all'equo processo ex art. 6 CED».

2. Con il secondo motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia. Contrasto con il diritto europeo e Costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.;
art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.;
art. 6 CEDU): vizio di extrapetizione/ultrapetizione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c e 101, comma terzo, c.g.c.», il G censura la sentenza impugnata «per aver erroneamente applicato le norme in materia di extrapetizione/ultrapetizione anche alla luce del diritto all'equo processo ex articolo 6 CEDU».

3. Con il terzo motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia. Contrasto con il diritto europeo e Costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.;
art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.;
art. 6 CEDU): erronea valutazione dell'illiceità della condotta del Geometra G», il ricorrente censura la già più volte ricordata sentenza «per aver erroneamente ritenuto illecita la condotta del Geometra G anche alla luce del diritto all'equo processo ex art. 6 CEDU».

4. Con il quarto motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia. Contrasto con il diritto europeo e costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.;
art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.;
art. 6 CEDU) per ritenuta illiceità della condotta del 4, Geometra G», il ricorrente censura la sentenza impugnata «per aver erroneamente ritenuto illecita la condotta del Geometra G anche alla luce del diritto all'equo processo ex art. 6 CEDU».

5. Con il quinto motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia. Contrasto con il diritto europeo e costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.;
art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.;
art. 6 CEDU) per erronea valutazione dell'elemento soggettivo e delle competenze e dei compiti del Geometra G, Ric. 2021 n. 07133 sez. SU - ud. 24-05-2022 -4- anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 16 del Regio Decreto n. 274/1929 ("Regolamento per la professione di Geometra") e della diversa interpretazione del ruolo di geometra fornita in relazione ad altra parte in giudizio», il ricorrente censura la sentenza impugnata «nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza dell'elemento soggettivo e per non aver i predetti considerato le ridotte competenze del Geometra G alla luce della qualifica professionale posseduta anche alla luce del diritto all'equo processo ex art. 6 CEDU».
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