Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/12/2020, n. 29654

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/12/2020, n. 29654
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29654
Data del deposito : 28 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19726-2019 proposto da: P P, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE

106, presso lo studio dell'avvocato G V, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati I T e F G S;

- ricorrente -

contro

CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PRINCIPESSA CLOTILDE

2, presso lo studio dell'avvocato A C, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè

contro

ROTARIS SERGIO, MATARESE GIANLUCA, PREGNOLATO ALBERTO, CACCIARI DAVIDE, MUSIANI ROBERTO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 7165/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/12/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2020 dal Consigliere A O;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il dichiararsi l'inammissibilità del ricorso comunque infondato. Ric. 2019 n. 19726 sez. SU - ud. 13-10-2020 -2- Fatti di causa P P ricorre per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7165/2018 con la quale veniva declinata la giurisdizione del Giudice Ammnistrativo in relazione all'impugnazione della decisione del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) a Sezioni Unite del 7 novembre 2017. Nell'occasione la sentenza del Consiglio di Stato, adito su ricorso del C.O.N.I., accoglieva il proposto gravame, riformava l'appellata sentenza del T.A.R. Lazio n. 4041/2018 e dichiarava il detto difetto di giurisdizione. Il ricorso è affidato ad un articolato motivo ed è resistito con controricorso del C.O.N.I.. Va, in breve, riepilogato che la vicenda processuale per cui è causa ebbe inizio a seguito della apertura di due procedimenti disciplinari (n. ri 3 e 6/17) da parte della Procura Generale dello sport, con deferimento dell'odierno ricorrente e di altri tesserati della Federazione italiana di danza sportiva innanzi al Tribunale federale della Federazione stessa. Tale Tribunale, riuniti i detti procedimenti, dichiarava - con decisione n. 20/2017 "inammissibile l'azione disciplinare promossa con l'atto di deferimento del 21 aprile 2017 (prot. 2456) per difetto di titolarità in capo al Procuratore Generale dello Sport", nonché "per difetto di legittimazione dei Procuratori Nazionali dello Sport applicati" e la "nullità dell'atto di delega del 19 aprile 2017 (nonché) di tutti gli atti di indagine". Giova al riguardo (data la particolarità della non consueta fattispecie in esame ed al fine di comprenderla al meglio) specificare che nel corso dei citati procedimenti il Procuratore Federale formulava al Procuratore Generale dello Sport due istanze di autorizzazione all'astensione (la prima rigettata e la seconda accolta) in relazione al procedimento n. 3/17, nonchè altra analoga istanza (accolta) in ordine al procedimento n. 6/17. Conseguentemente alle alterne sorti delle succitate istanze si verificava dapprima l'assegnazione del procedimento 3/17, da parte del Procuratore Federale, ad un Sostituto e - successivamente- l'applicazione di altro Procuratore Nazionale (in entrambi i procedimenti), con conclusivo atto del 21.4.2017 di esercizio dell'azione disciplinare. Il Tribunale Federale dichiarava, quindi e come già detto, l'inammissibilità dell'azione disciplinare, con decisione confermata dalla Corte di Appello federale, ma impugnata dalla Procura Generale dello sport con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. a Sezioni Unite. Quest'ultimo -come innanzi accennato- accoglieva l'impugnazione e rimetteva gli atti al Tribunale Federale Nazionale di primo grado "affinchè si proceda nel merito".L'odierno ricorrente, in uno agli altri tesserati interessati dall'azione disciplinare esercitata, proponeva -avverso la decisione del Collegio di Garanzia- ricorso innanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio. Quest'ultimo, con sentenza n. 4041/2018, accoglieva, in punto e per quanto oggi rileva, la domanda di cui al ricorso e -ritenuta la giurisdizione dell'A.G.A.- annullava tutti i provvedimenti impugnati, rigettando, per il resto, la domanda risarcitoria pure avanzata in giudizio. Nell'occasione veniva prospettata una "interpretazione costituzionalmente orientata" dell'art. 2 , co. 1, lett. b) del D.L. n. 220/2003 convertito nella legge n. 280/2003. Alla stregua di tale interpretazione, definita "perfettamente conforme al dato letterale del termine irrogazione" (di cui alla citata norma), sarebbero riservati alla cognizione del Giudice sportivo solo comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e relativi a sanzioni. Il C.O.N.I. interponeva appello avverso la succitata decisione del tribunale ammnistrativo di prima istanza, appello resistito dall'odierno ricorrente e dagli altri tesserati interessati. Con la sentenza per cui oggi è ricorso il Consiglio di Stato affermava -per quanto oggi rileva ed in riforma della prima decisione- il difetto di giurisdizione del Giudice 5 Amministrativo ritenendo la specifica materia rimessa all'ordinamento sportivo. L'affermazione del Consiglio poggiava sulla ritenuta affermazione che anche le questioni (come quelle che hanno dato vita alla controversia) di competenza all'interno dell'ordinamento sportivo ovvero della titolarità del potere di azione disciplinate e di individuazione dell'organo in concreto a tanto legittimato attenevano, comunque, ed erano in sostanza finalizzati alla materia della "irrogazione ed applicazione" delle sanzioni sportive ex art. 2 cit. a prescindere se, in concreto, concorreva o meno una già intervenuta sanzione. Dopo la proposizione degli atti introduttivi del giudizio innanzi a questa Suprema Corte, hanno depositato memorie il ricorrente e il Comitato controricorrente. La Procura Generale presso questa Corte ha rassegnato, come in atti, proprie conclusioni scritte. Ragioni della Decisione 1.- Con il motivo del ricorso si deduce l'"erroneo ed illegittimo diniego di giurisdizione in violazione del Codice del processo amministrativo di cui al D.L.vo n. 104/2010 e s.m.i. (art. 1 e 7, nonché art. 133, comma 1, lett. z)", nonché "l'errata e/o mancata applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 220/2003 convertito nella legge 17 ottobre n. 280" con conseguenti violazioni dei principi in tema di sussistenza della giurisdizione statale e delle norme sul giusto processo ex artt. 24, 103, 111 e 113 Cost. . In sostanza il ricorso pone il problema della ricorrenza o meno del potere giurisdizionale da parte del Giudice dell'ordinamento sportivo. L'odierna controversia si condensa, quindi, nella questione se vi sia stato o meno, nella fattispecie, una errata valutazione della insussistenza della giurisdizione statale rispetto a quella -ritenuta unicamente ricorrente- del Giudice sportivo. La questione posta (ed il ricorso, conseguentemente) non è fondata. Con il motivo in esame si presuppone una interpretazione del tutto particolare dell'art. 2 cit. per cui in assenza di sanzione sportiva verrebbe meno il noto principio normativo del riparto di giurisdizione statale/sportiva. La proposta interpretazione non può essere condivisa dovendosi ritenere che le questioni sulla concreta individuazione degli organi sportivi competenti alla promozione dell'azione disciplinare ed alla irrogazione di eventuali sanzioni sportive siano questioni logicamente rientranti nell'alveo tipico della giurisdizione sportiva. oLL9tL) Né appare condivisibile 1.
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