Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2023, n. 11479

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2023, n. 11479
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11479
Data del deposito : 17 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita nella pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Pasqualino Pavone, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 marzo 2022 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, la decisione del Tribunale di Benevento che aveva condannato AN IO per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, relativi alla società "AN S.n.c." (dichiarata fallita 1111 novembre 2011). Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, nella qualità di amministratore della società, avrebbe distratto la somma di oltre 64.533,00 euro, facendo figurare fittizi pagamenti di debiti tributari e previdenziali per pari importo, nonché quasi tutti i beni strumentali della fallita, cedendoli alla società "Nolo Service s.r.l.", amministrata dalla moglie. Avrebbe, inoltre, tenuto le scritture contabili in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio aziendale e del movimento degli affari.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

3. Con un primo motivo, articolato in più censure, deduce il vizio di motivazione, per travisamento della prova, e quello di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall.

3.1. Con una prima censura, articolata con specifico riferimento alla bancarotta documentale, sostiene che: dagli atti, emergerebbe che l'imputato avrebbe adempiuto agli obblighi imposti dell'art. 16 legge fall., depositando le scritture contabili;
queste ultime, pur essendo prive del libro mastro e del libro degli inventari, avrebbero consentito comunque la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. Con specifico riferimento al libro mastro, sostiene che: tutte le voci contabili a esso relative sarebbero state comunque riportate nel libro giornale, scrittura obbligatoria regolarmente depositata;
alla luce della normativa in materia, l'obbligatorietà della sua tenuta sarebbe correlata alle dimensioni dell'impresa;
i giudici di merito non avrebbero detto nulla in ordine alle dimensioni della società fallita e alla conseguente necessità di tenere e aggiornare il libro in questione. Con specifico riferimento al libro degli inventari, sostiene che, dalle dichiarazioni rese dal teste ME, emergerebbe che i dati a esso relativi sarebbero stati presenti negli altri documenti consegnati e che tutti i dati contabili sarebbero stati comunque a disposizione degli organi del fallimento. Dalle dichiarazioni del curatore fallimentare, inoltre, emergerebbe che alcuna particolare difficoltà egli avrebbe affrontato nella ricostruzione del patrimonio societario. Sotto altro profilo, ma sempre con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta

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