Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2023, n. 15258
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C M, nata ad Acquaro il 28/4/1960 avverso l'ordinanza del 27/9/2022 del Tribunale di Vibo Valentia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020;udita la relazione svolta dal Consigliere G L;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha concluso chiedendo il rinvio del procedimento a data successiva alla decisione delle Sezioni unite. DE;',Ct2T,17‘ IN CM CELL,11- 1 APR 2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 settembre 2022 il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la richiesta di riesame presentata da M C nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 14 luglio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro della somma di euro 15.684,20 in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, lett. b), n. 4, d.l. n. 4 del 2019 (disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito nella I. n. 26 del 2019). 2. Avverso tale ordinanza l'indagata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dell'Avvocato A L, che lo ha affidato a un unico articolato motivo. La ricorrente ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 e l'assoluta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte relativa alla affermazione della configurabilità di una omissione dichiarativa rilevante ai fini della riconoscibilità del reddito di cittadinanza, e alla conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 7 citato contestatole, in quanto l'art. 2, comma 1, lett. b), n. 4, del suddetto d.l. 4/2019, nell'individuare i potenziali beneficiari del reddito di cittadinanza, non include, al fine della determinazione del reddito familiare, anche i possessori di partita iva, circostanza comunque di per sé neutra, dovendo in ogni caso essere accertata la percezione di redditi incompatibili con i limiti stabiliti al fine della erogazione del reddito di cittadinanza e l'idoneità dell'azione censurata al raggiungimento dell'obiettivo della indebita percezione del beneficio (tanto che l'obbligo di trasmissione da parte dei soggetti incaricati della vigilanza sulla legittimità della percezione del beneficio era previsto solamente per i casi in cui dalle dichiarazioni mendaci sia derivata la illegittima percezione del beneficio del reddito di cittadinanza). Ha aggiunto che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si richiama la sentenza n. 29910 del 2022), avrebbe comunque dovuto essere esclusa la rilevanza penale delle condotte commissive od omissive prive di collegamento funzionale con il risultato della indebita percezione del beneficio, e ha sottolineato la necessità di accertare, per poter ritenere configurabile detto reato, la sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 7, comma 1, d.l. 4/2019 citato. Nel caso in esame il Tribunale, pur dando atto della necessità di accertare il carattere indebito della prestazione, ha ritenuto di confermare il provvedimento di sequestro senza accertare la percezione di redditi derivanti dalla attività lavorativa non dichiarata, escludendo la legittimità della erogazione solamente a causa del possesso di una partita iva da parte della ricorrente, con la conseguente erroneità della affermazione della configurabilità del reato provvisoriamente contestato alla ricorrente.
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