Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/12/2021, n. 40141

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/12/2021, n. 40141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40141
Data del deposito : 15 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 28279/2015 proposto da: GENNARO CECERE rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti MARIO PICCA e RICCARDO MARRO, unitamente ai quali è elett.te dom.to presso lo studio dell'avv.to Fca Pica, in ROMA, in Via Costantino Morin n. 1;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

- controricorrente -

nonché

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 5041/47/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27.5.2015;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 26 ottobre 2021 dal Relatore Cons. M G P D V di N. Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. G L che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n.5041/47/2015, depositata in data 27 maggio 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l'appello proposto da G C nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 15849/13/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l'atto di contestazione con il quale l'Agenzia delle dogane-Ufficio di Napoli 1, in relazione all'anno 2011, aveva irrogato a quest'ultimo, nella qualità di spedizioniere doganale con rappresentanza diretta-in solido con la ditta importatrice "Li YONGQIU"-sanzioni amministrative, per errata indicazione del valore della merce importata dalla Cina di cui alla bolletta di importazione a firma dello stesso.

2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che, nella specie, ai sensi degli artt. 201, comma 3, del CDC, 2, commi 6 e 7 della legge n. 213 del 2000, lo spedizioniere che aveva agito in rappresentanza diretta rispondeva, in solido con l'importatore, delle inesattezze contenute nelle dichiarazioni doganali in quanto, da un lato, l'Agenzia aveva provato che lo stesso fosse nella condizione di accorgersi della inveridicità del dichiarato, avuto riguardo alla non trascurabilità degli scostamenti tra il valore dichiarato in dogana della merce importata e quello accertato dall'Ufficio, in base al Sistema MERCE-COGNOS, tenuto conto "della media dei valori più bassi tra quelli dichiarati tra tutti gli operatori per l'importazione di merce similare", e dall'altro, lo spedizioniere non aveva assolto all'onere di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità adducendo fatti concreti con cui prospettare la scusabilità di un suo eventuale errore circa i contestati scostamenti di valore della merce in questione.

3.Avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste, con controricorso l'Agenzia delle dogane;
è rimasto intimato il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4.11 ricorrente ha depositato memoria insistendo nell'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8bis del D.L. 28/10/2020, n. 137 come convertito, con mod., dalla legge 18/ 12/ 2020 n. 176.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Va preliminarmente affermata l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui evoca in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, peraltro estraneo alle precedenti fasi del giudizio. Giova rimarcare al riguardo che, in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'articolo 57, 1° comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri", e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno d'inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Dogane e la controversia non si può instaurare nei confronti del Ministero (in termini, Cass. 11 aprile 2011, n. 8177;
Cass. 29 dicembre 2010, n. 26321;
12 novembre 2010, n. 22992;
Cass. 39 gennaio 2009, n. 1123;
Cass. 15 gennaio 2009, n. 874;
Cass. 22 maggio 2008, n. 13149).

2.Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 201, comma 3, del Reg. CEE n. 2913 del 1992 (cd. C.D.C.), per avere la CTR ritenuto legittimo l'atto di irrogazione delle sanzioni, attribuendo, in tal modo, allo spedizioniere doganale-rappresentante diretto, una forma di responsabilità oggettiva, in relazione alla erroneità della dichiarazione doganale, incompatibile con i principi del codice doganale comunitario, essendo la fattura riconducibile al solo importatore e al di fuori della sfera di controllo dello spedizioniere medesimo.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 6 e 7, della I. n. 213 del 2000, per avere la CTR ritenuto legittimo l'atto di irrogazione delle sanzioni anche se, nell'ipotesi di rappresentanza diretta, il debitore dell'obbligazione doganale si identificasse unicamente nella persona del rappresentato (cioè del proprietario della merce) e la responsabilità solidale dello spedizioniere fosse configurabile solo nel caso di conoscenza o conoscibilità della falsità dei dati contenuti nelle dichiarazioni doganali, nella specie, emersa solo a seguito del ricorso da parte dei funzionari al sistema MERCE- COGNOS.

4. Con il terzo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, del d.lgs. n. 472 del 1997, per avere la C.T.R. ritenuto responsabile lo spedizioniere doganale- rappresentante diretto, ancorché, in base alla disciplina del c.d. autore mediato, il ricorrente andasse esente da responsabilità per essere stato indotto dall'importatore a commettere la violazione per errore incolpevole;
infatti la dichiarazione infedele sarebbe stata da lui effettuata sulla base dei documenti forniti dall'importatore, senza alcuna possibilità di controllarne l'attendibilità, dovendosi escludere- a differenza di quanto sostenuto dall'Agenzia- la natura negoziale del vincolo tra l'importatore e lo spedizioniere doganale secondo il parametro di cui all'art. 1737 c.c.

5. I primi tre motivi - da esaminare congiuntamente per connessione - sono infondati per le ragioni che seguono.

5.1. Va premesso che ai sensi dell'art. 5, § 2, CDC (applicabile ratione temporis) e dell'art. 40, primo comma, TULD, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall'importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. La rappresentanza è diretta quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi. Mentre la rappresentanza indiretta è libera, la rappresentanza diretta implica l'iscrizione in un apposito albo professionale istituito con la I. 22 dicembre 1960, n. 1612 ed il puntuale rispetto della disciplina prevista dalla legge medesima e dalla successiva L. n. 213 del 2000. Dal combinato disposto degli artt. 201, § 3, e 4, punto 18, CDC e in correlazione con l'immissione di merci in libera pratica per effetto della sequenza procedimentale prevista dagli artt. 38 ss. CDC (trasporto delle stesse presso gli uffici doganali o zone franche e presentazione in dogana), l'obbligazione doganale sorge con la dichiarazione, quale effetto della indicazione di un determinato regime doganale in essa contenuto, e si lega soggettivamente all'autore della dichiarazione, indipendentemente dal rapporto che il dichiarante abbia con la merce (cfr. Cass. n. 5560 del 26/02/2019). Ne consegue che la responsabilità, oltre a sorgere in capo all'importatore, involge anche il rappresentante indiretto di quest'ultimo, il quale risponde in quanto dichiarante, laddove il rappresentante diretto rimane, normalmente, estraneo alla fattispecie impositiva (posto che il dichiarante in questo caso è il rappresentato), a conferma che l'obbligazione doganale è legata al ruolo di dichiarante, ovvero di autore della dichiarazione doganale (così Cass. n. 5560 del 2019, cit.;
cfr. Cass. n. 9773 del 23/04/2010;
Cass.n. 7720 del 27/03/2013;
Cass. n. 9270 del 17/04/2013;
Cass. n. 6129 del 01/03/2019). La centralità della figura del dichiarante è confermata anche dall'art. 5, comma 4, del regolamento (CEE) n. 2913/1992, secondo cui «la persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto». Conseguentemente, la mancanza di prova dei poteri di rappresentanza, la mancata risposta a una contestazione da parte dell'Ufficio o l'assenza di dichiarazione comporta la presunzione che il dichiarante abbia agito quale rappresentante indiretto e, come tale, quale dichiarante. Peraltro, una responsabilità del rappresentante diretto dell'importatore può sorgere, ai sensi dell'art. 201, § 3, seconda proposizione, CDC solo nei limiti in cui egli abbia fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione pur essendo o dovendo ragionevolmente essere a conoscenza della erroneità dei dati medesimi. In tale ipotesi, nella visione sostanzialistica che ispira il Codice doganale comunitario e, in generale, tutto il diritto della UE, avendo fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione doganale, il rappresentante diretto partecipa in qualche modo della dichiarazione dell'importatore e, quindi, può essere considerato debitore, «in conformità delle vigenti disposizioni nazionali».

5.2. Diversa è, invece, l'ipotesi in cui l'obbligazione doganale sorga per effetto della inosservanza della normativa doganale, ossia in caso di introduzione irregolare (art. 202 CDC), di sottrazione al controllo doganale (art. 203 CDC) e delle altre ipotesi previste dal Codice doganale (artt. 204 e 205 CDC). In questo caso, l'obbligazione doganale emerge non per effetto della presentazione di una dichiarazione, poi rivelatasi erronea, ma a causa del verificarsi di alcuni fatti (introduzione di merci senza dichiarazione doganale, dichiarazione riguardante merci del tutto diverse da quelle effettivamente importate, sottrazione al controllo doganale, inosservanza di obblighi previsti dalla normativa doganale per i regimi speciali, ecc.), che inducono una presunzione legale di immissione al consumo delle merci medesime.
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