Cass. pen., sez. V trib., sentenza 17/02/2023, n. 06910

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 17/02/2023, n. 06910
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06910
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C S nato a GRAVINA DI PUGLIA il 14/03/1958 C G nato a GRAVINA DI PUGLIA il 13/07/1967 Parti civili nel procedimento a carico di: D SRE nato a GRAVINA DI PUGLIA il 17/04/1950 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G D L, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato S V nell'interesse dell'imputato, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, nonché dell'avvocato S C nell'interesse dei ricorrenti, con le quali insisteva per l'accoglimento dei ricorsi e aderiva alla richiesta della Procura generale.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa il 23 marzo 2021, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, che aveva mandato assolto per insussistenza del fatto S D in relazione al delitto di diffamazione, previsto «dall'art. 595, comma 3, cod. pen. perché, comunicando con più persone, il 12/11/2011 pubblicava sul sito www.gravinalife.it un post con il nickname "C"- che si identificava con e-mail chr9@hotmail.it e indirizzo

IP

151.45.31.184 (numero che identifica univocamente un dispositivo collegato ad una rete internet laddove lo stesso sia connesso per il tramite di una utenza telefonica) abbinato all'utenza telefonica [...] intestata a D S - con il quale diffamava C Pietro ed avente il seguente tenore: "Caro sig. C mi sa che i suoi studi non sono bastati altrimenti se fossero bastati a quest'ora sarebbe avvocato per davvero e non solo un cospiratore velenoso che si scaglia contro chiunque perché a lei non sono stati resi i favori desiderati. In quanto finto avvocato qualcosa le sfugge, ma qualcosa di molto molto grosso e rilevante. Questo però starà alla giustizia stabilirlo e in tal senso ne vedremo delle belle. Per quanto riguarda la nettezza urbana so per certo che viene dall'azienda pagata in misura dei 750 mq. Quindi non diciamo corbellerie!! Non basta e non deve bastare un volantino ad infangare il nome di un'azienda che sul territorio, e in quell'area, opera da 35 anni.. .anche e soprattutto mentre al governo della città c'erano le persone che oggi sbraitano e mistificano". Accertato in Gravina in Puglia il 12/11/2011».

2. I ricorsi per cassazione, proposti con unico atto ai soli effetti civili, nell'interesse di Simone C e Giorgio C, quali eredi di P C, costituitisi parte civile, consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 597 cod. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale, a fronte dei motivi di appello, abbia violato l'art. 597 cod. proc. pen. introducendo il difetto di prova quanto alla individuazione del destinatario delle espressioni riportate nell'imputazione, senza che il tema fosse oggetto di specifica impugnativa da parte di alcuna delle parti.

4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe illogicamente motivato disattendendo quanto emerso dalla querela, acquisita ex art. 512 cod. proc. pen., in quanto le espressioni attribuite a D intervenivano dopo un messaggio di P C, dunque erano in evidente risposta a quest'ultimo. Per altro C era uno studente laureando in giurisprudenza, il che costituiva un ulteriore fattore di individuazione della persona offesa.

5. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione per omessa pronuncia sul motivo di appello, che era parametrato sulla sentenza assolutoria di primo grado, tesa a contestare l'escussione della natura diffamatoria delle espressioni utilizzate.

6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 25 ottobre 2022, con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza, rilevandone la illogicità della motivazione a fronte del contenuto delle espressioni ritenute destinate dal primo giudice al P C, oltre che sul tema della natura diffamatoria delle espressioni, non valutate dalla sentenza impugnata.

7. In data 28 ottobre 2022 pervenivano in Cassazione le conclusioni del difensore di S D, che chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

8. In data 10 novembre 2022 il difensore dei ricorrenti, condividendo le conclusioni della Procura generale, chiedeva annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.

9. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01;
Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01;
Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706 - 01).

3. I motivi tutti, strettamente connessi, vanno trattati unitariamente.

3.1 n Tribunale di Bari escludeva la natura diffamatoria delle espressioni utilizzate da D, ma implicitamente riteneva anche che le espressioni, sopra indicate, fossero rivolte a P C, individuandolo come destinatario. La vicenda scaturiva, per quanto emerge dalle sentenze di merito, da una pubblicazione sul sito Gravinaonline che aveva riportato gli esiti dell'azione amministrativa relativa al supermercato del D, in relazione al quale — come ricostruito dalla querela acquisita ex art. 512 cod. proc. pen. a seguito del decesso di P C — sul medesimo sito di informazione il difensore del D aveva chiarito quali fossero i termini della questione e criticava il provvedimento di chiusura totale dell'ipermercato del D: l'intervento amministrativo avrebbe dovuto interessare, invece, solo parte dell'area occupata dal supermercato e non la totalità della stessa. A tale post replicava P C, per come riportato in querela, che argomentava invece, a difesa della legittimità dell'azione amministrativa, come segue: «Sono insussistenti i profili di illegittimità dedotti a carico dell'ordinanza di chiusura dell'attività commerciale ampliata senza autorizzazione. Sull'area de qua sussistono dei vincoli (idrogeologico, paesaggistico e ferroviario) imposti dal legislatore statale in epoca sicuramente antecedente alla realizzazione delle opere edilizie e al rilascio dell'autorizzazione commerciale. Per i fabbricati costruiti abusivamente non potevano essere rilasciati condoni perché vietati dall'art. 33 della legge n. 47 del 1985, che prevede la inedificabilità assoluta e la conseguente non rilasciabilità del titolo in sanatoria. Nè poteva essere autorizzata attività di commercio nei locali realizzati in zona vincolata per ragioni di non regolarità delle opere edilizie con le prescrizioni ...». A sua volta altre persone, così si legge in querela, replicavano al messaggio di C e fra questi anche D, con il nickname 'C', ritenuto dal Tribunale rispondente all'attuale imputato a seguito delle indagini di polizia giudiziaria. D scriveva: «Caro sig. C, mi sa che i suoi studi non sono bastati, altrimenti se fossero bastati a quest'ora sarebbe avvocato per davvero e non solo un cospiratore velenoso che si scaglia contro chiunque, perché a lei non sono stati resi i favori desiderati. In quanto finto avvocato qualcosa le sfugge, ma qualcosa di molto molto grosso e rilevante. Questo però starà alla giustizia stabilirlo e in tal \\( 4 senso ne vedremo delle belle. Per quanto riguarda la nettezza urbana so per certo che viene dall'azienda pagata in misura dei 750 mq. Quindi non diciamo corbellerie!! Non basta e non deve bastare un volantino ad infangare il nome di un'azienda che sul territorio, e in quell'area, opera da 35 anni...anche e soprattutto mentre al governo della città c'erano le persone che oggi sbraitano e mistificano».
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