Cass. civ., sez. VI, ordinanza 14/11/2022, n. 33449
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29842-2020 proposto da: S R , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO, 29, presso In studio dell'avvocato M C, che lo rapprebenta e difende unitamente all'avvocato M F;- ricorrente -Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;- controricoffente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002;- intimate - avverso la sentenza n. 994/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/02/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. M M F. RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza n. 994/02/2020 della CTR per il Lazio che ha rigettato il ricorso in appello promosso dallo stesso contribuente relativo ad una ripresa a tassazione ai fini IRES ed IVA per l'anno d'imposta 2007, confermando la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTP. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria, mentre la parte contribuente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza del 21 giugno 2022. CONSIDERATO Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo si avanza censura ex art. 360, co. 1, n, 3 c.p.c. per illegittimità e infondatezza dell'iscrizione a ruolo delle imposte societarie a carico della persona fisica, in patente violazione del principio di autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitale, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2325, 2472, 2514 e 2546 c.c. per non aver la CTR rilevato la circostanza che il debito Ric. 2020 n. 29842 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- erariale era imputabile alla società G.R.F. s.r.1., sicché esso non poteva essere imputato al ricorrente. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 d.l. n. 269/2003. Segnatamente, la parte ricorrente muove la stessa censura (illegittimità della ripresa a tassazione a carico della persona fisica per debito erariale imputabile ad una società) in relazione alle sanzioni. La controversia, già chiamata per l'adunanza del 21 giugno 2022, è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite. I due motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione oggettiva. Al riguardo «è opportuno ricordare che, secondo l'orientamento pacifico di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d'ufficio (Cass. 26/03/2012, n. 4787). Il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 16/06/2017, n. 15029;31/01/2006, n. 2140)» (Cfr. Cass., V, n. 7803/2020). Le doglianze non risultano essere state tempestivamente dedotte nel corso dei precedenti giudizi di merito: dal testo della sentenza, riportata in ricorso, risulta infatti che la contestazione sull'autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali sia stata sollevata nel corso dell'udienza pubblica del giudizio di Ric. 2020 n. 29842 sez. MT - ud. 19-10-2022 -3- appello in violazione del divieto dei nova, né la parte ricorrente si è peritata di indicare gli atti del primo grado e del secondo grado in cui era stata formulata onde non incorrere nella suddetta eccezione. Più radicalmente, con arresto del 6 settembre 2022 n. 26283, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla 1. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. Pertanto, il ricorso originario è inammissibile e tale va dichiarato ab ongine, la sentenza cassata senza rinvio ex art. 383, terzo comma, c.p.c., poiché la causa non poteva essere proposta;le spese possono essere compensate m ragione del recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale di riferimento;
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