Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/11/2022, n. 32776

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/11/2022, n. 32776
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32776
Data del deposito : 8 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23299/16 R.G. proposto da da: ROMA CAPITALE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL

TEMPIO DI GIOVE

21, presso lo studio dell'avvocato D R, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

Contro

Eur Città verde SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata - avverso la sentenza n. 1330/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 16.03.2016;
udita la relazione della causa svolta all'udienza del 14.09.22 dal Consigliere Relatore Dott. Ssa M B;
udito il P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l'appello proposto dal Comune di Roma ed accolto quello avanzato dalla società contribuente - dopo aver riunito le impugnazioni - contro la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso della società, annullando le sanzioni irrogate e confermando per il resto gli avvisi di accertamento ICI per le annualità di imposta 2007-2008. La Regionale affermava che poiché l'area de qua era stata inserita in un parco con vincolo di inedificabilità assoluta, la stessa non poteva essere considerata imponibile ai fini ICI, in virtù dello strumento della c.d. compensazione urbanistica in base al quale la potenzialità edificatoria viene recuperata su altre aree site nel territorio comunale in quanto la relativa procedura non si era ancora perfezionata e che anche per l'annualità 2008, l'avviso andava annullato in quanto l'edificabilità si era perfezionata solo con l'approvazione del piano regolatore generale del 12 febbraio 2008, con la conseguenza che, in assenza di edificabilità al primo gennaio 2008, i terreni non potevano essere considerati edificabili ai fini del pagamento ICI, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/92 secondo il quale" per le aree fabbricabili, il valore i costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. La parte intimata non svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato memoria. All'udienza dellì8 ottobre 2019, il Collegio rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite cui era stata sottoposta la questione dell'assoggettamento ad ICI delle aree inserite in un programma di cd compensazione urbanistica. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
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