Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2013, n. 16182

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Nelle vendite da piazza a piazza stipulate fra commercianti ed aventi per oggetto merce per sua natura destinata al commercio, la semplice consegna di questa dal preteso venditore al vettore, in difetto di qualsiasi idonea prova dell'esistenza di una preventiva proposta del preteso acquirente, non comporta conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1327, primo comma, cod. civ., mancando la configurazione dell'elemento essenziale di una valida richiesta del proponente affinché l'esecuzione possa tener luogo dell'accettazione espressa, ai fini della conclusione dell'accordo delle parti, elemento imposto dalla norma generale di cui all'art. 1325, n. 1, cod. civ.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2013, n. 16182
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16182
Data del deposito : 26 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O M - Presidente -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. D'

ASCOLA

Pasquale - Consigliere -
Dott. C A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16364/07) proposto da:
S P, in proprio e quale titolare della ditta SNODO (P.IVA 02783850155), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Giani Marco e Tedoldi Alberto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuffrida Antonino, in Roma, Via Rocco Pagliara, n. 45;



- ricorrente -


contro


FALLIMENTO INTERNATIONAL CONCORDE

Spa, in persona del Curatore avv. C L, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. A R ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mihelj Stefano in Roma, Via Nazario Sauro, n. 16;



- controricorrente -


Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 265/2006, depositata il 29 aprile 2006 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 23 aprile 2013 dal Consigliere relatore Dott. A C;

udito l'Avv. A R per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G V, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 29 settembre 1977, la sig.ra S Piera, nella sua qualità di titolare della ditta Snodo, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno in data 7 luglio 1977, su ricorso della S.p.a. International Concorde, con cui le era stato intimato il pagamento, a titolo di corrispettivo per forniture di merci, dell'importo di L. 41.671.836, oltre interessi e spese. L'opponente sosteneva che il proprio marito, Zanin Gianni, a sua insaputa, aveva ordinato alla International Concorde S.p.a. della merce, al fine di favorire due agenti della predetta società, i sigg.ri C Massimo ed A Alberto, e che, una volta giunta presso la sede della ditta Snodo, la merce era stata dagli stessi agenti ritirata per essere consegnata alla D.I.A. S.r.l., rivelatasi poi da loro creata e gestita. Essendo venuta a conoscenza di tale operazione solo a seguito dell'emissione di tratte ad opera della fornitrice, chiedeva la dichiarazione di nullità (o la revoca) del decreto ingiuntivo opposto, per l'insussistenza di qualsivoglia obbligazione intercorsa tra l'opponente e l'opposta, e, in via subordinata, che fosse dichiarato che nulla doveva essa opponente per intervenuta cessione di contratto ovvero per novazione oggettiva;
in via gradata, chiedeva la riduzione dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, in relazione alla quantità di merce che era stata restituita, ed, in ogni caso, la condanna di C, A e della D.I.A. S.r.l., chiamati in causa a manlevare essa S, in solido tra loro, da qualsiasi pregiudizio avesse dovuto derivarle dalla vicenda. Si costituiva la Spa International Concorde, invocando il rigetto dell'opposizione, assumendo che gli ordinativi della merce in questione erano stati firmati dalla S che, dunque, aveva ratificato l'operato del marito, e di essere estranea agli accordi dedotti in controversia, intervenuti tra altri soggetti. Esteso il contraddittorio anche nei confronti del C, dell'A e della S.r.l. D.I.A., questi ultimi si costituivano in giudizio, contestando il fondamento di ogni pretesa nei loro confronti e sostenendo che, poiché la ditta Snodo aveva più volte manifestato la difficoltà nell'adempiere l'impegno finanziario assunto con l'ordinativo de quo, avevano ravvisato l'opportunità di rivolgersi direttamente alla venditrice, in modo che inviasse alla predetta ditta una nota di credito di importo pari a quello delle fatture emesse e prendesse a carico della S.r.l. D.I.A., da loro costituita, le merci.
La S, nel corso del giudizio, procedeva ad un formale disconoscimento delle firme apparentemente da lei apposte agli ordinativi della suddetta merce.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 190 del 2005, revocava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava la ditta Snodo al pagamento, a favore della Curatela della S.r.l. D.I.A., della somma di L. 30.458.863, oltre interessi, ed al pagamento delle spese processuali nella misura di tre quarti, dichiarando compensato il residuo quarto;
condannava, inoltre, il C, l'A e la S.r.l. D.I.A., a manlevare la ditta Snodo fino alla concorrenza della somma di L. 28.458.864, con gli interessi, nonché in ordine alle spese di lite ed agli oneri sostenuti per il giudizio di opposizione;
poneva definitivamente a carico del C, dell'A e della S.r.l. D.I.A., le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Con la predetta sentenza, dunque, il Tribunale riteneva valido il contratto di vendita tra la International Concorde e la ditta Snodo, tenuta pertanto al pagamento della merce ordinata e ricevuta presso la sua sede, con esclusione del reso, mentre il C, l'A e la D.I.A. S.r.l., dovevano tenere indenne la ditta Snodo dalle pretese della fornitrice.
Avverso tale decisione, con citazione notificata il 17-18 maggio 2005, proponeva appello la sig.ra S, chiedendone l'integrale riforma, dal momento che non erano state rinvenute prove della conclusione di un contratto da parte sua con la S.p.a. International Concorde o, comunque, di un proprio personale intervento nella fornitura in questione e che le sottoscrizioni, a sua apparente firma, apposte sugli ordinativi, erano state dichiarate apocrife. Denunciava, inoltre, un vizio di ultrapetizione della sentenza, nella parte in cui aveva revocato il decreto ingiuntivo, condannando i soccombenti al pagamento di una somma diversa da quella portata dal medesimo decreto.
Si costituiva in sede di gravame la Curatela del fallimento della S.p.a. International Concorde, invocando l'integrale rigetto del proposto gravame, mentre rimanevano contumaci C Massimo, A Alberto e la S.r.l. D.I.A..
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 265/06, depositata il 29 aprile 2006 e non notificata, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava il C, l'A e la S.r.l. D.I.A., in persona del legale rappresentante, a manlevare l'appellante per l'importo di Euro 15.730,69, oltre interessi, nonché a tenere indenne dalle spese, la ditta Snodo;

confermava nel resto la gravata decisione e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore della S.p.a. International Concorde, nella misura di tre quarti, dichiarando compensato il residuo quarto. La Corte territoriale, a sostegno della sua decisione, rilevava che, nel caso di specie, la stipula del contratto trovava riscontro non solo nell'avvenuta esecuzione del negozio attraverso la ricezione, da parte della ditta Snodo, della merce inviata, ma era anche desumibile dalle conferme d'ordine versate in atti spedite dalla fornitrice alla suddetta ditta, oltre che dal comportamento di quest'ultima che non aveva mai sollevato contestazioni in proposito.
Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la S Piera, articolato in due motivi. L'intimato Fallimento International Concorse S.p.a. ha resistito con controricorso. I difensori della ricorrente hanno anche depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE

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