Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2022, n. 36226

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2022, n. 36226
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36226
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

1. - Con sentenza n. 185/4/14, depositata il 3 giugno 2014, la Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato l'appello proposto da Equitalia Centro Spa avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione di un fermo amministrativo di autoveicolo disposto in relazione alla pregressa notifica di cartelle di pagamento.

1.1 - A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che:

- doveva escludersi che la notifica delle presupposte cartelle di pagamento fosse stata eseguita con consegna dell'atto alla "medesima persona" in quanto " le sottoscrizioni del ricevente apposte in calce ai due avvisi di ricevimento delle raccomandate sono palesemente diverse e, in particolare, la firma dell'avviso relativo alla cartella di Viterbo non risulta corrispondere al nome di "B.B.", come l'altra, nè emerge in alcun modo la qualifica del ricevente...";

- quandanche sussistesse, peraltro, una siffatta identità, la persona cui gli atti in notifica erano stati consegnati (tale B.B.) "non (era) familiare convivente del destinatario, nè soggetto da questi autorizzato";

- risultava "meramente affermato, ma indimostrato che il preavviso di fermo sia stato notificato all'A.A., a differenza del fermo amministrativo, nei confronti del quale, appunto, è stato proposto ricorso;
in altre parole, il preavviso di fermo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulta notificato nè comunicato al contribuente, risultando in atti la mera consegna al Servizio Postale da parte dell'Ufficio senza che se ne conosca l'esito...".

2. - Equitalia Servizi di Riscossione Spa , già Equitalia Centro Spa , ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso A.A..

In corso di giudizio è intervenuta l'Agenzia delle Entrate riscossione.

Le parti hanno depositato memorie.

Fissato all'udienza pubblica del 17 novembre 2022, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 1, conv. in L. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1. - Il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, e art. 7, agli artt. 149 e 160 c.p.c., al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, ed all'art. 2700 c.c., assumendo la ricorrente che illegittimamente il giudice del gravame si era fatto carico di esaminare gli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali e le qualità personali del consegnatario dell'atto atteso che, - rivestendo l'avviso di ricevimento natura di atto pubblico fidefaciente, - le relative risultanze avrebbero dovuto formare oggetto di contestazione nella forma della querela di falso.

Col secondo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, e art. 7, agli artt. 139, 149 e 160 c.p.c., ed al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, deducendo, in sintesi, che, nella fattispecie, la notifica era stata eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente (corrispondente alla sua residenza) e che le relazioni

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