Cass. pen., sez. VII, ordinanza 19/12/2022, n. 47935

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 19/12/2022, n. 47935
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47935
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSA PAOLO nato a PIGNOLA il 16/07/1961 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B M;
Rilevato che il primo motivo di ricorso R P deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico del reato di cui all'art. 5 D.Ivo 74/2000, motivo dedotto in appello, supportato da documentazione allegata, ma non adeguatamente vagliato dal giudice di merito;

Considerato che

con memoria il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso;
Rilevato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 7 e 8 della sentenza gravata, laddove, richiamando quanto ritenuto anche dal giudice di primo grado, ha affermato che il ricorrente, rivestendo la carica di amministratore unico della società, era nella condizione di conoscere dell'entità dei redditi percepiti dalla stessa, dell'ammontare del fatturato, dell'importo del debito dovuto, nonché della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per le annualità 2013 e 2015, a nulla rilevando che le dichiarazioni siano state presentate nel 2016, dopo lo scadere del novantesimo giorno indicato dall'art. 5 comma secondo D.Igs. 74 del 2000;
Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
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