Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2023, n. 8151
Sentenza
12 dicembre 2023
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12 dicembre 2023
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Massime • 1
In tema di procedimento per decreto, non incide sul computo del termine per proporre opposizione l'esecuzione, in favore dell'imputato, di un'ulteriore notifica del decreto penale, non necessaria per essersi la prima regolarmente perfezionata, dovendosi escludere che una notifica successiva sia idonea a rimettere in termini il destinatario di un atto rispetto al già iniziato decorso di un termine processuale, conseguito a una precedente e già valida notifica.
Sul provvedimento
Testo completo
08151-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. 1352 sez. Giovanni Liberati Alberto Galanti C.C. 12/12/2023 Enrico Mengoni R.G.N. 29827/2023 Maria Beatrice Magro Fabio Zunica -Relatore- Motivazione sempliicata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LZ CA, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 16-06-2023 del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, nonché dell'ordine di esecuzione del decreto penale. RITENUTO IN FATTO 1. CA LZ, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 16 giugno 2023, con cui il G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta nel suo interesse il 6 aprile 2023 avverso il decreto penale di condanna del 19 maggio 2020, con cui egli era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione di legge, osservando che la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna è stata illegittimamente fondata sul rilievo che il termine per proporre opposizione avverso il decreto penale fosse scaduto il 20 marzo 2023, non essendosi considerato che l'imputato è stato destinatario anche di una seconda notifica, successiva alla prima, del medesimo decreto penale, perfezionatasi il 4 aprile 2023, con conseguente nomina difensiva avvenuta il 5 aprile 2023, per cui l'opposizione presentata il 6 aprile 2023 doveva essere ritenuta tempestiva, avendo solo la seconda notifica raggiunto lo scopo prefissato dalla legge, cioè