Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/12/2022, n. 35891

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/12/2022, n. 35891
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35891
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. Con atto del 15 giugno 2010, registrato al n. 9892/1T, A.A. trasferiva a D.D. (per la nuda proprietà) e ad B.B. e C.C. (per l'usufrutto) un bene immobile dichiaratamente altrui.

In pari data, con atto registrato al n. 9894/1T, A.A. acquistava detto bene immobile dai figli E.E. e F.F..



1.2. Con l'avviso di liquidazione n. 10/1T/009892 l'Ufficio recuperava a tassazione le proporzionali imposte di registro ed ipocatastali sul predetto atto sul rilievo che con l'avvenuto acquisto del bene altrui gli originari effetti obbligatori del contratto erano stati sostituiti da quelli reali, riconducibili al secondo atto, comportante il trasferimento effettivo del bene.

Per tale via, l'Ufficio motivava la liquidazione, assumendo che "essendo stato l'originario atto tassato con imposta di registro in misura fissa, in quanto al momento della registrazione l'atto produceva solo effetti obbligatori, una volta verificatosi (per effetto dell'acquisto della res altrui da parte della sig.ra A.A.) gli effetti traslativi della proprietà sorge per l'Ufficio il diritto a riscuotere l'imposta ad aliquota proporzionale" (così a pagina n. 2 del ricorso).



2. Con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale di Venezia - Mestre, Sezione distaccata di Verona, accoglieva l'appello avanzato dall'Agenzia delle Entrate contro la pronuncia n. 240/4/2013 della Commissione tributaria provinciale di Verona.

Il Giudice regionale premetteva che le due vendite erano state stipulate lo stesso giorno, innanzi al medesimo notaio ed alla presenza di tutte le parti e che anche la prima di esse era stata trascritta.

Quindi, il Giudice dell'appello, pur riconoscendo che la vendita di cosa altrui "dovrebbe avere effetti esclusivamente obbligatori e come la stessa non sia trascrivibile", riteneva che la controversia andasse risolta "sulla base della volontà delle parti", assumendo che nella fattispecie in rassegna "le parti hanno espressamente voluto far risultare la duplicità del passaggio...", come confermato "dallo stesso contenuto del rogito notarile di vendita di cosa altrui, dove appare specificato che contribuente "dichiara di vendere e trasferire... (cfr. art. 1 del contratto) e non viene semplicemente enunciato un impegno".

La Commissione regionale aggiungeva che "la vendita di cosa altrui non presuppone necessariamente un unico passaggio, nulla impedendo alla parte (venditrice di cosa) altrui di decidere di acquistare il bene prima di trasferirlo, e, come detto, le circostanze della vicenda fanno propendere a ritenere sia stata operata questa scelta: nè si potrebbe sostenere che possa affermarsi sussistente una unicità di passaggio a fini fiscali, e una duplicità ad altri fini (nei confronti dei terzi)" (così all'ultima pagina della sentenza impugnata, priva di numerazione).



3. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso detta sentenza, formulando un unico motivo di impugnazione, il tutto con atto notificato all'Agenzia delle Entrate, a mente della L. n. 53 del 1994, art. 3 in data 14/16/18 febbraio 2016.



4. L'Agenzia delle Entrate notificava controricorso, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., in data 25 marzo 2016, resistendo al ricorso e concludendo per il suo rigetto.

Motivi della decisione



5. Con l'unico motivo di impugnazione i ricorrenti hanno contestato la decisione impugnata, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20, 27, 41 e 43 nonchè degli artt. 1, parte prima allegata al predetto decreto, del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1, 10 e 13 art. 1 della tariffa allegata al citato ultimo decreto, nonchè dell'art. 1478 c.c. Nello specifico, gli istanti hanno sostenuto che nella vendita di cosa altrui non potesse avere alcuna rilevanza la volontà delle parti, in quanto è la legge che stabilisce gli effetti dell'atto, ponendo in rilievo che detta fattispecie "implica l'assoluta mancanza di un passaggio della proprietà sino al momento in cui il primo venditore non ha acquistato la cosa venduta dall'effettivo proprietario", realizzandosi in tale secondo momento l'effetto traslativo ai sensi dell'art. 1478 c.c. In tale direzione - a dire dei ricorrenti - la prima vendita aveva, quindi, avuto effetti meramente obbligatori, mentre il trasferimento del bene si era realizzato direttamente ed automaticamente tra gli originari proprietari (i G.G.) e gli acquirenti B.B. e C.C. per effetto dell'atto di acquisto dello stesso bene da parte della A.A., il quale aveva costituito l'unico atto ad aver comportato effetti reali.

Per cui - hanno aggiunto i contribuenti - diversamente da quanto ritenuto dal Giudice regionale, la menzionata complessiva operazione non aveva comportato alcun doppio trasferimento del bene, giacchè il primo atto di vendita di cosa altrui non aveva integrato alcun effetto traslativo, mentre soltanto con il secondo atto (avente natura di adempimento dell'obbligo assunto col primo) erano sorti gli obblighi di trascrizione, di volturazione e divenivano dovute le imposte proporzionali di registro ed ipocatastali, correttamente autoliquidate.

Nel delineato contesto, i ricorrenti hanno concluso osservando che la pretesa dell'Ufficio, oltre ad essere infondata, esprime un'ingiustificata duplicazione dell'imposta già versata.

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