Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2003, n. 11004

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In tema di diritto di surrogazione dell'assicuratore, l'operatività della surrogazione legale, prevista dall'art. 1916 cod. civ., prescinde da un esplicito richiamo del diritto dell'assicuratore contenuto nell'atto di quietanza rilasciato dall'assicurato.

In tema di trasporto di cose, allorché il vettore adduca, come causa di esonero dalla responsabilità per l'avvenuta consegna della merce trasportata a persona diversa dal destinatario, l'attività truffaldina di terzi a suo danno, che lo abbia indotto in errore circa l'identificazione del reale destinatario e del luogo di consegna, la presunzione di responsabilità "ex recepto", posta a carico del vettore dall'art. 1693 cod. civ., può essere vinta soltanto dalla positiva dimostrazione che l'errore, determinato dall'altrui artificio o raggiro, non poteva essere evitato con l'ordinaria diligenza e con la puntuale esecuzione del contratto, che comprendono, tra l'altro, il pronto avviso al destinatario ai sensi del secondo comma dell'art. 1687 cod. civ., nonché l'obbligo di chiedere immediatamente istruzioni al mittente nel caso di impedimenti anche temporanei nell'esecuzione del trasporto (art. 1686 cod. civ.), atteso che il difetto di diligenza del vettore, persona offesa del reato di truffa, impedisce di individuare, nell'evento dedotto, i requisiti (necessari per il superamento di quella presunzione) della imprevedibilità e della inevitabilità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2003, n. 11004
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11004
Data del deposito : 14 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D V - Presidente -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P L R - Consigliere -
Dott. T F - rel. Consigliere -
Dott. C D - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAI ASSIC SPA, corrente in Torino, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell'avvocato M A P, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato R D, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
BEST TRANS SRL;

- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 03958/00 proposto da:
BEST TRANS SRL, con sede in Sesto al Raghena (Pn), in persona dell'Amministratore Unico Sig. C D, elettivamente domiciliata in

ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI

39, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO D'ANGENLANTONIO, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati B T, E ANGIOVANNI, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SAI ASSIC SPA, corrente in Torino, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell'avvocato M A P, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato R D, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 549/99 della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione 3^ Civile, emessa il 29/06/99 e depositata il 30/06/99 (R.G. 790/98);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;

udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI;

udito l'Avvocato Claudio D'ANGELANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 20 febbraio 1995 la società ANCAP spa Porcellana affidava alla società Best Trans srl il trasporto di mercè da consegnare alla società Richard Ginori 1735 srl. Giunto nella città di destinazione, l'autista incaricato della consegna veniva indotto con l'inganno a scaricare la mercè in un deposito che non era quello della società destinataria, la quale, avendo pagato alla società mittente il prezzo della fornitura che non le era stata recapitata, otteneva dalla S.A.I. Assicurazioni spa il corrispondente indennizzo.
La società di assicurazione, agendo in surroga ed assumendo che l'avvenuta distrazione della mercè era addebitabile a colpa grave del vettore, conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Genova la società Best Trans srl per ottenerne la condanna al rimborso dell'indennizzo corrisposto di lire 95.689.570.
Il tribunale adito, ritenuto che la vicenda non poteva ricondursi al fortuito poiché la ordinaria diligenza avrebbe dovuto indurre l'autista a rifiutare lo scarico della mercè in luogo diverso da quello indicato per la consegna, condannava la società convenuta a rimborsare alla società assicuratrice la somma reclamata maggiorata della rivalutazione.
La impugnazione della società soccombente era accolta dalla Corte di appello di Genova con sentenza pubblicata il 30 giugno 1999, la quale rigettava la domanda della società di assicurazione, che condannava alla restituzione di quanto aveva percepito in base alla sentenza esecutiva di primo grado, e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio.
I giudici di appello, premesso che la produzione in appello di nuovi documenti era ammissibile e che la procura ad litem della società assicuratrice al difensore doveva essere ritenuta valida, consideravano che la società Richard Ginori 1735 srl aveva manifestato in modo non equivoco la volontà di fare suoi gli effetti del contratto di trasporto, per cui, essendo essa legittimata ad ottenere il risarcimento dei danni dal vettore, era del tutto regolare la surrogazione dell'assicuratore nei diritti di essa danneggiata, anche in presenza di un pagamento dell'indennizzo a favore della holding del gruppo Ginori.
La Corte territoriale, tuttavia, escludeva la responsabilità del vettore, ritenendo che all'autista della società appellante non poteva muoversi alcun addebito di colpa, poiché lo stesso era stato tratto in inganno dai raggiri particolarmente sottili e subdoli del truffatore, che lo aveva indotto a scaricare la mercè in luogo diverso da quello stabilito per la consegna.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale la società S.A.I. Assicurazioni spa, che affida la impugnazione ad unico mezzo di doglianza.
Resiste con controricorso la società Best Trans srl, che propone impugnazione incidentale basata su cinque motivi.
La società Best Trans srl ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 c.p.c.). Con l'unico motivo dell'impugnazione principale deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'articolo 1693 cod. civ. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia - la società S.A.I. Assicurazioni spa censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice d'appello ha ritenuto che il comportamento del vettore nella esecuzione del trasporto, relativamente alla mancata consegna della mercè al destinatario, non fosse addebitabile a colpa.
Con il primo motivo dell'impugnazione incidentale - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 77, 81 e 83 cod. proc. civ. - la società Best Trans srl assume che sarebbe invalida la procura alle liti, conferita ai difensori dal Dott. proc. Alberto Polotti di Zumaglio, nella dichiarata qualità di responsabile della direzione legale e contenzioso della società di assicurazione, senza che lo stesso disponesse dei poteri di rappresentanza sostanziale della S.A.I. Assicurazioni spa. Con il secondo motivo dell'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 184 e 345, terzo comma, cod. proc. civ. - la stessa società denuncia la tardività della produzione in giudizio da parte dell'assicuratore della documentazione relativa alla dimostrazione del suo diritto di surroga ex art. 1916 cod. civ., giacché detta produzione era intervenuta solo in grado d'appello e in procedimento introdotto nella vigenza della legge 26.11.1990, n. 353, che esclude l'applicabilità dell'art. 345 citato nel testo anteriore in tema di prove costituende e costituite.
Con il terzo mezzo di doglianza - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1916 e 2697 cod. civ. - la ricorrente incidentale eccepisce, secondo rilievo formulato nei precedenti gradi del giudizio, che mancherebbe la prova che la Finanziaria Pozzi Ginori srl, nei cui diritti l'assicuratrice S.A.I. afferma di essersi surrogata, fosse titolare del diritto all'indennizzo della mercè che non era stata consegnata. Con il quarto motivo del ricorso incidentale deducendosi la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg., 1965 e 1967 cod. civ. - si assume che il giudice del
merito non avrebbe dovuto intendere l'atto di quietanza prodotto dalla società di assicurazione come attestante il pagamento dell'indennizzo, poiché il documento dava atto soltanto di un accordo transattivo ed irrevocabile, che richiamava espressamente gli articoli 1965 e 1967 cod. civ. e non anche l'art. 1916 stesso codice.
Osserva questa Corte che è pregiudiziale l'esame dei primi quattro motivi del ricorso incidentale, che riflettono censure attinenti all'ammissibilità dell'impugnazione principale ed alla titolarità del diritto di surroga dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. Con il primo motivo del ricorso incidentale si censura la
sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la ritualità del mandato, in virtù del quale la società di assicurazione aveva agito in giudizio, e se ne eccepisce l'invalidità per il fatto che non era stata fornita la prova che il soggetto, che aveva conferito l'incarico della difesa, fosse titolare del potere di rappresentanza sostanziale della società medesima.
Il motivo non è fondato.
Secondo l'indirizzo interpretativo più recente di questa Corte (Cass., n. 10360/2000;
Cass., n. 192/2002), in presenza di un atto di citazione, che contiene la denominazione della società, l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza in giudizio e una firma leggibile di sottoscrizione della procura alle liti, il convenuto può contestare che le indicazioni contenute nell'atto corrispondano alla realtà e che la persona, che ha sottoscritto il mandato, sia effettivamente titolare dell'organo ed abbia, perciò, il potere di rappresentanza sostanziale dell'ente. Tuttavia, se il convenuto non sollevi contestazioni, la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione non può considerarsi viziata da violazione di norme sul procedimento se il giudice non abbia ritenuto di dovere richiedere all'attore di dimostrare che la persona, che ha agito per la società, era dotata del potere di esercitare, come titolare di un suo organo, i relativi poteri rappresentativi.
È stato, inoltre, precisato che all'assenza di contestazione dei poteri rappresentativi (in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem) va parificata l'ipotesi della contestazione tardiva, nel senso che questa non consente più alla controparte di provare l'esistenza dei detti poteri, che inizialmente non sia stata posta in dubbio.
Nel caso di specie, perché la contestazione dei poteri rappresentativi della società S.A.I. Assicurazioni in capo al Dott. Alberto Polotti di Zumaglio è avvenuta soltanto nella comparsa conclusionale del giudizio di appello, siccome da atto espressamente la medesima sentenza impugnata, la eccezione deve ritenersi tardiva e la mancata tempestiva contestazione non può essere rimessa in discussione (ex plurimis: Cass., n. 9647/2001). Infondato è anche il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale la società Best Trans srl denuncia la violazione della norma di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. sul presupposto che ai sensi della suddetta norma non sarebbe ammissibile in appello la produzione di nuovi documenti.
L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990 n. 353 (applicabile con decorrenza dal 30 aprile 1995), non ammette in appello nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio li ritenga indispensabili per la decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile.
Nella interpretazione della norma - la quale, riferendosi ai "nuovi mezzi" di prova, si occupa, tanto con il divieto posto in via generale quanto con le due eccezioni ad esso apportate, delle prove cosiddette costituende - la giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, ha già ritenuto che la disposizione non prende in considerazione le prove cosiddette precostituite, quali i documenti (Cass., n. 13670/2000;
Cass., n. 5463/2002), delle quali, in mancanza di specifiche disposizioni relative alla prova documentale e prendendosi atto dell'eliminazione della regola del previgente testo dell'art. 345 cod. proc. civ. in ordine alla possibilità accordata alle parti di produrre nuovi documenti in appello (previsione la cui ampiezza è stata valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere consentita tale possibilità anche nel corso del giudizio di gravame, fino a quando l'avversario fosse in grado di replicare), deve ammettersi in appello l'allegazione, che non si sottrae all'applicazione degli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., espressamente recepiti, pure con riferimento ai termini, dall'art. 347 cod. proc. civ.. Ne discende, in applicazione della regola di diritto di cui innanzi, che correttamente il giudice d'appello ha riconosciuto la facoltà di produrre i nuovi documenti in appello e di essi ha tenuto conto ai fini della decisione circa la sussistenza delle condizioni di esercizio della surroga dell'assicuratore.
Non può essere accolto neppure il terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale si contesta il diritto dell'assicuratore di agire in surroga dell'assicurato nei confronti del vettore. La contestazione viene prospettata sotto i seguenti profili:
a) non sussisterebbe la prova che la Finanziaria Pozzi Ginori srl, società nei cui diritti l'assicuratore afferma di essersi surrogato, fosse titolare di alcun diritto in riferimento al trasporto di cui si discute, in quanto - essendovi stata stipulazione della polizza da parte delle predetta Finanziaria Pozzi Ginori srl anche per conto delle società consociate, controllate, collegate, amministrate e gestite - non era stato dimostrato che la società Richard Ginori 1735 fosse una delle società del gruppo;

b) anche ammesso che la società Richard Ginori 1735 fosse stata una società del gruppo medesimo, essa rimaneva, comunque, distinta dalla diversa Finanziaria Pozzi Ginori srl, per cui l'indennizzo avrebbe dovuto essere versato alla predetta Richard Ginori 1735, dalla quale soltanto poteva derivare la surrogazione dell'assicuratore;

c) soltanto con una cessione dei diritti dalla Richard Ginori 1735 alla Finanziaria Pozzi Ginori srl, avvenuta prima che quest'ultima li trasferisse all'assicuratore, la socieà S.A.I. Assicurazioni avrebbe potuto agire in surroga.
Nessuno dei tre profili della censura è fondato. I giudici d'appello nella sentenza impugnata hanno espressamente considerato, sulla scorta della documentazione prodotta nella fase del gravame, che la società Richard Ginori 1735 risulta controllata dalla predetta Finanziaria Pozzi Ginori.
Detta circostanza, unita all'altra per la quale il sinistro indennizzato risulta senz'altro identificato dall'assicuratore come quello in oggetto, ha portato i giudici d'appello ad escludere espressamente che la società Best Trans srl possa pagare male alla S.A.I. Assicurazioni, essendosi al riguardo considerato che erano circostanze pienamente provate sia la identificazione del rischio indennizzato in quello riferibile alla destinataria dei beni trasportati società Richard Ginori 1735;
sia l'avvenuto pagamento dell'indennizzo sul conto dell'altra società, ma con imputazione alla suddetta specifica causale.
Con il quarto mezzo di doglianza la ricorrente incidentale assume che il documento prodotto dalla società di assicurazione come prova dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo non avrebbe il valore di quietanza, ma sarebbe dimostrativo soltanto di una intervenuta transazione, giacché esso non contiene alcun riferimento alla norma dell'art. 1916 cod. civ. La censura, che riguarda l'accertamento del contenuto e della portata di un atto unilaterale cui occorre procedere in applicazione della norme sulla interpretazione dei contratti (art. 1324 cod. civ.), non è proponibile in questa sede, dato che il sindacato di questa Corte può essere sollecitato soltanto sul procedimento logico seguito dal giudice di merito rispetto ai canoni legali di ermeneutica, che nella specie non possono ritenersi violati per il fatto che la quietanza non contiene alcun richiamo all'art. 1916 cod. civ. Invero, la surrogazione legale, prevista dalla norma in questione, prescinde da un esplicito richiamo del diritto dell'assicuratore che debba essere contenuto nell'atto di quietanza rilasciato dall'assicurato. Il ricorso incidentale, pertanto, per quel che concerne la contestazione delle condizioni di ammissibilità del diritto di surroga dell'assicuratore secondo i suddetti quattro motivi, deve essere rigettato.
Con l'unico motivo dell'impugnazione principale la ricorrente società di assicurazione denuncia l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 1693 cod. civ. (in ordine alla ritenuta esclusione di responsabilità del vettore in conseguenza del raggiro, che aveva indotto l'autista del autoveicolo a non consegnarne il carico al destinatario) e deduce il vizio di motivazione circa l'affermata assenza di colpa dello stesso. Assume la società di assicurazione che la motivazione sarebbe viziata non solo nel suo processo logico-deduttivo, ma in quanto sul punto il giudice di secondo grado:
a) aveva contraddittoriamente ritenuto che nella vicenda un ruolo decisivo fosse da attribuire alla richiesta delle ragioni del ritardato arrivo dell'automezzo da parte del falso responsabile della società destinataria (il vero responsabile aveva chiarito all'autista che, in caso di difficoltà nella consegna avrebbe potuto telefonargli allo stesso numero);

b) aveva omesso di valutare che l'autista era in grado di chiedere informazioni al recapito telefonico dell'addetto della società destinataria;

c) non aveva attribuito alcun valore al fatto che l'autista, nonostante la singolarità e le modalità dell'incontro con persona a lui sconosciuta, a questa non avesse richiesto di dimostrare in qualche modo la qualifica con cui essa si era presentata;

d) non aveva assegnato alcun rilievo al fatto che solo dopo la consegna del carico ad un estraneo lo stesso autista aveva informato di quanto era avvenuto il suo datore di lavoro, il quale, invece, aveva immediatamente capito che il suo dipendente era stato ingannato;

e) neppure aveva considerato se il modo, in cui la persona ignota si era presentata all'autista, e le modalità successive dello scarico della mercè in luogo diverso da quello della consegna erano idonee, secondo un criterio di normalità, ad indurre un qualche dubbio sulla sicura affidabilità di detta persona.
La censura è fondata.
Premesso che la consegna a persona diversa dal destinatario costituisce, nel contratto di trasporto, perdita delle cose consegnate, della quale il vettore è responsabile ex recepto a norma dell'art. 1693 cod. civ., salvo che non dimostri che la perdita è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente, o da quello del destinatario, osserva questa Corte che la prevista presunzione di responsabilità può essere superata solo con la prova specifica di una delle suddette cause di esonero espressamente previste.
In particolare, qualora come causa di esonero il vettore adduca la ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, questo giudice di legittimità ha precisato, in indirizzo ormai del tutto pacifico, che deve trattarsi di evento dipendente da causa assolutamente inevitabile ed imprevedibile, precisando poi, in tema di evento costituente reato quale il furto delle cose trasportate, che deve trattarsi di fatto assolutamente inevitabile e del tutto estraneo al vettore stesso, commesso in circostanze di tempo e di luogo imprevedibili, giacché, al di fuori di tali ipotesi, il furto rientra nel rischio tipico dell'attività di trasporto e, in quanto prevedibile, ricade sul vettore (ex plurimis: Cass., n. 317/90;
Cass., n. 10392/91;
Cass., n. 10262/92). Il medesimo criterio della imprevedibilità e dell'inevitabilità è quello che deve soccorrere anche per stabilire - qualora il vettore adduca come causa di esonero della responsabilità per l'avvenuta consegna della mercè trasportata a persona diversa dal destinatario l'attività truffaldina di terzi in suo danno, che lo ha indotto in errore circa la identificazione del reale destinatario e del luogo di consegna - se l'errore, in cui è stato tratto con l'artificio o il raggiro, poteva o meno essere evitato con la diligenza media e con la puntuale esecuzione del contratto in attuazione della disciplina prevista.
L'indagine, che a tal fine il giudice deve compiere, non può non tener conto, anzitutto, degli obblighi specifici, che la legge impone al vettore, di mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati nel contratto (art. 1687, primo comma, cod. civ.);
di dare prontamente avviso al destinatario dell'arrivo delle cose trasportate se la riconsegna non deve più eseguirsi presso di lui (art. 1687, secondo comma, cod. civ.);
di chiedere immediatamente istruzioni al mittente
nel caso di impedimenti anche temporanei nell'esecuzione del trasporto (art. 1686 cod. civ.). Inoltre, occorre anche accertare se l'uso della normale diligenza nel caso concreto avrebbe evitato l'errore cagionato dall'inganno. Invero, se alla sussistenza del delitto di truffa è sufficiente l'accertamento del nesso causale tra l'artificio o il raggiro e l'altrui induzione in errore (non essendo necessario stabilire anche se i mezzi usati siano in astratto genericamente idonei a trarre in errore, quando in concreto essi hanno determinato l'errore medesimo), ciò non basta quando la truffa in suo danno sia dedotta dal vettore come causa di esonero dalla responsabilità per perdita o avaria del carico trasportato ex art. 1693, primo comma, cod. civ., poiché, a tal fine, l'eventuale difetto di diligenza della
persona offesa, se non esclude il reato, impedisce di individuare nell'evento dedotto i requisiti dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Nella specie il giudice di merito si è limitato ad accertare che l'autista del mezzo era stato vittima di una truffa, in conseguenza della quale la mercè trasportata era stata scaricata in luogo diverso da quello previsto in contratto ed a favore di soggetti non destinatari.
La Corte territoriale, infatti, ha escluso ogni responsabilità del vettore per il solo fatto "che ad ingannare il Vello sono stati i raggiri particolarmente sottili e subdoli del truffatore, insieme con occasioni esterne che tuttavia li hanno rafforzati". È mancata la doverosa indagine circa la inevitabilità e la imprevedibilità della truffa in rapporto alla diligenza, specifica e generica, che l'autista avrebbe dovuto tenere, in attuazione sia degli obblighi di legge che lo riguardavano, sia delle norme di generale e comune prudenza.
Il ricorso principale deve, pertanto, essere accolto e, cassata con rinvio la impugnata sentenza, le parti vanno rimesse ad altra sezione della medesima Corte d'appello di Genova, che, decidendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, completerà l'indagine occorrente all'esatta applicazione della norma dell'art. 1683 cod. civ. La necessità del giudizio di rinvio comporta logicamente l'assorbimento dell'ultimo motivo del ricorso incidentale, relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio di secondo grado.

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