Cass. civ., sez. III, sentenza 29/04/2004, n. 8221
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In caso di perdita di efficacia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ., il conduttore che intende ottenere, oltre all'accertamento negativo del diritto del locatore, la condanna del medesimo alla riduzione in pristino, al fine della ripresa sino alla naturale scadenza del contratto del godimento dell'immobile anticipatamente interrotto, è tenuto a proporne specifica domanda al giudice avanti al quale il giudizio prosegue, giacché solamente la sentenza che questo definisce contenente (anche) siffatta condanna, e non già la mera dichiarazione della cessazione degli effetti della detta ordinanza di rilascio, costituisce idoneo titolo esecutivo per il rilascio.
In tema di locazioni, l'ordinanza di rilascio emessa ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ. può produrre effetti anticipatori del corrispondente accertamento positivo compiuto in sede di giudizio a cognizione piena, ma non anche effetti a questo contrari, giacché la circostanza che ne legittima l'adozione (da ravvisarsi nel risultare nel procedimento sommario già fornita la prova da parte del locatore, a fronte di quella viceversa costituenda in giudizio in ordine alle eccezioni sollevate dal conduttore) rimane superata all'esito dell'emissione della sentenza a chiusura del giudizio da cui, nel medesimo grado e all'esito del compiuto vaglio anche di dette eccezioni, emerga l'insussistenza del diritto vantato dal locatore, secondo uno sviluppo non già equiparabile a quello del procedimento per gradi bensì sostanziantesi in una successione di accertamenti con l'esito del venir meno del titolo in precedenza attribuito alla parte per l'anticipata realizzazione della sua pretesa.
Sul provvedimento
Testo completo
M ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA 082 2 1 04 IN NOMF LA CORTE SUR ICASSA IONE etto Furfergussioni SEZIONE TERZA CIVILE Restitusion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. A G Presidente R.G.N. 23412/00 VITTORIA Rel. Consigliere Cron. 15862 Dott. Paolo Rep.1950 Dott. F S - Consigliere Dott. A LI Consigliere Ud. 15/12/03 - Consigliere Dott. B D - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALL. n. 62188 della SAPO SRL, in persona del suo Curatore Avv. P C, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 12, presso lo studio dell'avvocato T M, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CENTRO EUROPEO MOBILE SPA, in persona del EUROMOBILIA suo 1.r. pro-tempore sig.ra G C, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERVETERI 18, presso lo studio dell'avvocato F F, che lo 2003 2414 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1338/00 della Corte d'Appello di ROMA, sezione II civile emessa il 25/1/2000, depositata il 18/04/00;
RG.2820/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V E S che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La società SAPO S.r.l., che conduceva in locazione alcuni 1. immobili, li rilasciava il 2.10.1995 al locatore Euromobilia Centro Europeo del Mobile S.p.A., in esecuzione dell'ordinanza di rilascio pronunciata il 24.3.1994 dal pretore di Roma nell'ambito - del giudizio promosso dalla Euromobilia con atto di citazione per convalida di licenza per finita locazione. Questo giudizio, riassunto dalla SAPO davanti al tribunale di Roma, si concludeva in primo grado con la sentenza 11.10.1995, con cui la domanda proposta dalla Euromobilia era rigettata, in base all'accertamento che il rapporto di locazione non era ancora pervenuto alla sua scadenza. Il tribunale, nella motivazione della sentenza, dichiarava la caducazione della ordinanza di rilascio. La SAPO, sulla base di tale sentenza, con atto di precetto nel 7.3.1996, intimava alla società Euromobilia Immobiliare Due, frattempo succeduta nella proprietà degli immobili, di rilasciarli a suo favore. La Euromobilia Immobiliare Due reagiva con una opposizione a precetto e conveniva in giudizio la SAPO davanti al tribunale di Roma. Sosteneva che la sentenza 11.10.1995 del tribunale di Roma non poteva essere considerata costituire titolo esecutivo, perché non conteneva la condanna alla restituzione degli immobili ed aveva il solo valore di una sentenza di accertamento circa la mancata scadenza del rapporto di locazione. 3 2. - L'opposizione è stata rigettata dal tribunale di Roma. Nella sentenza 21.7.1997 il tribunale ha ritenuto che naturale conseguenza della caducazione dell'ordinanza di rilascio fosse appunto la condanna del locatore а restituire l'immobile e che tale condanna fosse da considerare immediatamente eseguibile. La decisione del tribunale è stata riformata dalla corte di appello con sentenza del 18.4.2000. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che da un lato la SAPO, una volta costretta al rilascio degli immobili, non aveva introdotto nel giudizio di cognizione da lei proseguito la richiesta di condanna del locatore alla loro restituzione e che per altro verso nessuna pronuncia in tal senso era contenuta nella sentenza resa a conclusione di quel giudizio. il Hanno aggiunto che nel frattempo, con il 31.5.1998, rapporto di locazione era comunque scaduto. 3. - Il fallimento della società SAPO, che s'era costituito in appello per resistere all'impugnazione, ha ora proposto ricorso per cassazione. Vi resiste con controricorso la Euromobilia Centro Europeo- del Mobile S.p.A., tornata a costituirsi con tale denominazione nel giudizio di appello. Motivi della decisione 1. Il ricorso contiene un motivo. La cassazione della sentenza vi è chiesta per violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 132 dello stesso codice, 4 agli artt. 118 e 119 delle sue disposizioni di