Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/05/2021, n. 15013
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Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19483-2020 proposto da: PICOCO A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BARNABA TORTOLINI
30, presso lo studio del dott. A P, rappresentata e difesa dall'avvocato G V;
- ricorrente -
contro
DE B C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE- 71, presso lo studio dell'avvocato S D M, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLO' DE MARCO;
COMUNE DI M D B, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BARNABA TORTOLINI
30, presso lo studio del dott. A PI, rappresentato e difeso dall'avvocato S P;
- controricorrenti -
nonché
contro
AURORA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.;
- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 11853/2018 dinanzi al TRIBUNALE di B. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A P, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, notificato il 10 agosto 2018, P A conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il Comune di Mola di Bari e la Cooperativa Aurora per ottenere la dichiarazione della piena validità ed efficacia del contratto di locazione dell'appartamento sito in Mola di Bari, al viale Europa Unita n. 20/E da ella stipulato il 30 gennaio 2009 con la SO.GRA.CO . s.r.I., a cui era subentrata l'acquirente Cooperativa "Aurora", con il conseguente riconoscimento del proprio diritto di permanere nella detenzione del citato immobile. Con lo stesso atto di citazione l'attrice invocava, altresì, la condanna del suddetto Comune al risarcimento dei danni assunti come subiti per effetto dell'esecuzione dell'ordine di sgombero dell'alloggio emesso dal medesimo ente con determinazione dirigenziale n. 4 del 29 maggio 2018, in virtù della sentenza n. 518 del 14 marzo 2018 del Ric. 2020 n. 19483 sez. SU - ud. 27-04-2021 -2- TAR Puglia, con la quale era stato accolto il ricorso di D B C, aspirante alla stipula del contratto di locazione a canone agevolato di uno dei 24 alloggi ubicati nell'indicato Viale Europa n. 20/E costruiti dalla menzionata SO.GRA.CO . s.r.I., sulla base di un programma di edilizia residenziale pubblica realizzato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 21/2001 e del D.M. 27 dicembre 2001, con contributo in conto capitale della Regione Puglia e previa convenzione attuativa con il Comune di Mola di Bari. Interveniva nell'instaurato giudizio la D B C, rivendicando il proprio contrapposto diritto sul bene dedotto in controversia, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che la causa involgeva la cognizione della legittimità del citato ordine di sgombero disposto dal Comune di Mola
BARNABA TORTOLINI
30, presso lo studio del dott. A P, rappresentata e difesa dall'avvocato G V;
- ricorrente -
contro
DE B C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE- 71, presso lo studio dell'avvocato S D M, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLO' DE MARCO;
COMUNE DI M D B, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BARNABA TORTOLINI
30, presso lo studio del dott. A PI, rappresentato e difeso dall'avvocato S P;
- controricorrenti -
nonché
contro
AURORA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.;
- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 11853/2018 dinanzi al TRIBUNALE di B. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A P, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, notificato il 10 agosto 2018, P A conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il Comune di Mola di Bari e la Cooperativa Aurora per ottenere la dichiarazione della piena validità ed efficacia del contratto di locazione dell'appartamento sito in Mola di Bari, al viale Europa Unita n. 20/E da ella stipulato il 30 gennaio 2009 con la SO.GRA.CO . s.r.I., a cui era subentrata l'acquirente Cooperativa "Aurora", con il conseguente riconoscimento del proprio diritto di permanere nella detenzione del citato immobile. Con lo stesso atto di citazione l'attrice invocava, altresì, la condanna del suddetto Comune al risarcimento dei danni assunti come subiti per effetto dell'esecuzione dell'ordine di sgombero dell'alloggio emesso dal medesimo ente con determinazione dirigenziale n. 4 del 29 maggio 2018, in virtù della sentenza n. 518 del 14 marzo 2018 del Ric. 2020 n. 19483 sez. SU - ud. 27-04-2021 -2- TAR Puglia, con la quale era stato accolto il ricorso di D B C, aspirante alla stipula del contratto di locazione a canone agevolato di uno dei 24 alloggi ubicati nell'indicato Viale Europa n. 20/E costruiti dalla menzionata SO.GRA.CO . s.r.I., sulla base di un programma di edilizia residenziale pubblica realizzato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 21/2001 e del D.M. 27 dicembre 2001, con contributo in conto capitale della Regione Puglia e previa convenzione attuativa con il Comune di Mola di Bari. Interveniva nell'instaurato giudizio la D B C, rivendicando il proprio contrapposto diritto sul bene dedotto in controversia, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che la causa involgeva la cognizione della legittimità del citato ordine di sgombero disposto dal Comune di Mola
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