Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 10549
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUMMO OMAR, nato a Pescara il 12/03/1982 avverso la sentenza del 04/03/2022 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F M, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;lette le conclusioni dell'Avv. F P, difensore di F O, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 04/03/2022, la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del 23/10/2020 del Tribunale di Chieti - che, in esito a giudizio abbreviato (condizionato all'esame dell'imputato), ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., aveva assolto O F dal reato di furto di una bicicletta (pluriaggravato dall'uso di violenza su cosa esposta alla pubblica fede) a lui contestato per non avere commesso il fatto -, e in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, dichiarava lo stesso F colpevole del reato di ricettazione della predetta bicicletta, così riqualificato il fatto oggetto della contestazione, condannando l'imputato alla pena, ritenuto il fatto di particolare tenuità, di tre mesi di reclusione ed C 300,00 di multa. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, O F, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 27 Cost. e degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o l'apparenza della motivazione «sul punto». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di L'Aquila, riqualificando come ricettazione il fatto a lui originariamente contestato come furto, avrebbe violato il principio della correlazione tra accusa e sentenza e rappresenta, a tale proposito, come la predetta riqualificazione abbia concretamente pregiudicato l'esercizio del proprio diritto di difesa, atteso che le dichiarazioni da lui rese erano «finalizzate ad escludere la propria responsabilità per il reato inizialmente contestato e, soprattutto per le aggravanti» e che egli non «a[veva] avuto la concreta possibilità di difendersi in seguito alla trasformazione dei contenuti essenziali dell'addebito», anche perché il pubblico ministero, all'esito del giudizio di primo grado, non aveva chiesto di mutare la qualificazione giuridica del fatto ma la condanna dell'imputato per il reato di furto, sicché «non era prevedibile per il ricorrente, anche all'esito del processo, che l'accusa di furto, inizialmente formulata nei suoi confronti, potesse essere riqualificata in quella di ricettazione». Il ricorrente denuncia altresì il difetto di motivazione della sentenza impugnata al riguardo, per avere la Corte d'appello di L'Aquila motivato l'esclusione della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sulla base della mera argomentazione che «nel capo di imputazione sono contestati tutti gli elementi fondamentali idonei (acquisizione del possesso di una bicicletta rubata a Vetrera Giuseppe) a porre l'imputato nella condizione di difendersi dal reato di ricettazione»;motivazione che, secondo il ricorrente, «è lesiv[a] del diritto di difesa, in quanto non consente l'esercizio del controllo del ragionamento del giudicante e lo sviluppo del motivo di gravame in caso di errore da questi commesso».
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