Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2023, n. 47799

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Sentenza
23 giugno 2023
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23 giugno 2023

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In tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Conf.: n. 2020 del 1992, Rv. 192016-01).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2023, n. 47799
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47799
Data del deposito : 23 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

marimario 47799 -23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: VITO DI NICOLA - Presidente - Sent. n. sez. 2351/2023 CC 23/06/2023 DOMENICO FIORDALISI MICHELE BIANCHI R.G.N. 10376/2023 - Relatore - TERESA LIUNI RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI ES, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/02/2023 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, ALESSANDRO CIMMINO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Col RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3/2/2023 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di NC CO, diretta alla fissazione della misura della pena ancora da espiare in anni quindici di reclusione e mesi sei di arresto, in applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen.

1.1. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'istanza infondata: l'invocata disposizione dell'art. 78, primo comma, cod. pen. opera solo in caso di concorso di reati che importano pene della stessa specie, ai sensi dell'art. 73 cod. pen.; nel caso in esame, invece, CO ha riportato varie condanne alla reclusione ed un'unica condanna a sei mesi di arresto, sicché il criterio moderatore risulta quello dell'art. 78, secondo comma, cod. pen., che prevede il limite di trenta anni di reclusione, pienamente rispettato nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 5/7/2022. 1.2. Ha inoltre osservato l'impugnata ordinanza che non è possibile accedere alla richiesta di scioglimento del cumulo già in atto, in quanto il principio generale in materia di esecuzione, desumibile dall'art. 76 cod. pen., è quello della unità del rapporto esecutivo, sicché le pene cumulate perdono la loro individualità, che sopravvive soltanto agli specifici effetti indicati nel secondo comma dell'art. 76 cod. pen. Né si è ritenuta di rilievo nel caso in esame la possibilità di scioglimento del cumulo delle pene nel caso di concorso tra reati ostativi e non ostativi, in quanto ciò è stato ammesso per individuare la porzione di pena già espiata, da imputarsi prioritariamente ai reati ostativi, al fine di rendere possibile l'ammissione ai benefici penitenziari. Nel caso del CO, nessuna condanna è intervenuta per reati ostativi.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NC CO tramite il difensore, avv. Natalia Raineri, censurando ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. la violazione dell'art. 78 cod. pen. e la falsa applicazione degli artt. 74 e 76 cod. pen., nonché la mancata considerazione delle argomentazioni difensive, con conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

2.1 Sotto il primo profilo, il ricorrente si duole della ritenuta insensibilità della situazione esecutiva del CO alla possibilità di scioglimento del cumulo, così da consentire l'applicazione del primo comma dell'art. 78 cod. pen., per le condanne a pene della stessa specie, osservando il limite del quintuplo della più grave fra le pene concorrenti nella specie: tre anni di reclusione e dunque - rideterminando la pena in anni quindici di reclusione, eventualmente in 北 2 subordine aggiungendo la pena di sei mesi di arresto (da eseguire per ultima, secondo l'art. 74, secondo comma, cod. pen.). Tale possibilità discende dal principio del favor rei che informa la materia dell'esecuzione delle pene e le disposizioni in esame.

2.2. Qualora si intenda corretta l'interpretazione dell'impugnata ordinanza non ci si potrebbe esimere dal sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme degli artt. 73, 74,

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