Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2010, n. 13622
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In materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt.169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell'atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 cod. civ.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all'iscrizione d'ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L M G - Presidente -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. R V - rel. Consigliere -
Dott. C M R - Consigliere -
Dott. G M C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCHE POPOLARI UNITE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI (c.f. (omesso) ), nella qualità di successore per atto di fusione della Banca Popolare Commercio e Industria Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MASSIMI 94/4, presso l'avvocato P F P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PARAZZINI LUCA E. C, GAGNATELLI F, MONTI F. FEDERICO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
M.A. (c.f. (omesso) ), B.C.F. (c.f.
(omesso) ), anche nella loro qualità di amministratori del fondo patrimoniale, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato R A, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato C G, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
sul ricorso 34968/2006 proposto da:
BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA S.P.A. (P.I. (omesso) ), in persona del Condirettore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MASSIMI 94/4, presso l'avvocato P F P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GAGNATELLI F, MONTI F. FEDERICO, PARAZZINI LUCA E. C., giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
M.A. , B.C.F. , anche nella loro qualità di
amministratori del fondo patrimoniale, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato R A, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato C G, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 2104/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/08/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato PIGNATARO che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito, per i controricorrenti, l'Avvocato CIPOLLARO FABRIZIO, per delega, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26 luglio 2002, i coniugi M.A. e B.C.F. convenivano avanti il Tribunale di Milano la Banca popolare Commercio e industria società cooperativa a.r.l. chiedendo dichiararsi l'inefficacia e comunque l'illegittimità dell'ipoteca giudiziale iscritta il 19 marzo 2002 per l'importo di Euro 270.000,00 da detto ente creditizio, in forza di decreto ingiuntivo conseguito nei confronti del B. , su di un immobile di proprietà del medesimo sito in XXXXXXX, e che era stato costituito in fondo patrimoniale giusta atto pubblico trascritto l'11 marzo 1996.
Costituitosi il contraddittorio, la Banca convenuta instava per il rigetto della domanda, e, in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi l'inefficacia del fondo patrimoniale limitatamente ai beni di proprietà del debitore B. .
Il 22 aprile 2004, intervenivano in causa la Banca popolare Commercio e Industria spa,nell'asserita qualità di cessionaria di un ramo d'azienda dell'originaria convenuta,e, quale successore universale di quest'ultima, la società cooperativa a.r.l. Banche Popolari Unite - BPU, la quale chiedeva in pari tempo di essere estromessa dal giudizio;
richiesta alla quale gli attori non consentivano. Rimessa la causa in decisione, il Tribunale con sentenza del 14 febbraio 2005, ritenendo nella specie trattarsi di beni in regime di commerciabilità e che dal combinato disposto degli artt. 2810 e 2828 c.c., emergesse l'insussistenza di limiti all'iscrizione del vincolo
ipotecario conducibili all'art. 170 c.c., respingeva le domande degli attori, che condannava al pagamento delle spese processuali, e rigettava nel contempo ogni altra domanda delle parti. Avverso la sentenza proponevano appello la M. e il B. con atto di citazione notificato il 19 aprile 2005, rinnovando le proprie domande. Si costituivano nel grado la Banca popolare Commercio e Industria spa e la società cooperativa a.r.l. che proponevano appello incidentale La Corte d'appello di Milano,in accoglimento dell'appello principale e in riforma della impugnata sentenza, dichiarava la nullità della iscrizione ipotecaria e dichiarava inammissibile l'appello incidentale della BPCI.
Avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi la BPU e la BPCI (recanti rispettivamente i numeri r.g. 34967/06 e 34968/06) affidati entrambi ad un unico articolato motivo cui resistono con controricorso illustrato con memoria la M. e il B. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo entrambi i ricorsi censurano la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione dell'art. 169 c.c., laddove ha escluso che il terzo creditore potesse iscrivere
ipoteca giudiziale su beni costituiti in fondo patrimoniale anche se l'atto di costituzione prevedeva una clausola secondo cui i beni in questione potevano essere alienati, dati in pegno o ipotecati con il consenso di entrambi i coniugi senza necessità dell'autorizzazione del tribunale.
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti e vanno anzitutto i esaminate le eccezioni di inammissibilità degli stessi sollevate dai controricorrenti.
Si rivela fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Banche popolari unite soc.coop. spa.
Risulta dalla narrativa delle vicende processuali contenuta nella sentenza impugnata che la M. ed il B. convennero in giudizio innanzi al tribunale di Milano la Banca popolare commercio e industria soc. coop srl ma che nel corso del giudizio di primo grado si costituirono la Banca popolare commercio e industria spa, quale cessionaria di un ramo d'azienda della originaria convenuta, e la Banche popolari Unite soc. coop. a r.l., quale successore universale