Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/02/2022, n. 05433
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
1/2019 ORDINANZA sul ricorso 22011/2019 proposto da: C L, rappresentato e difeso dall’Avv. M B - ricorrente –
contro
Generali Italia Spa quale successore a titolo particolare di Assicurazioni Generali spa, elettivamente domiciliato in Roma Via Giuseppe Ferrari 35 presso lo studio dell’avvocato V M, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tlato F T
- controricorrente -
nonché
contro
C A
- intimato -
F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 avverso la sentenza n. 10/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, Data pubblicazione 18/02/2022 depositata il 02/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Consigliere FRANCESCA FCCONI;
FATTI DI CAUSA
1. L C, con ricorso notificato telematicamente a Generali Italia S.p.A. in data 01/07/2019, chiede l’annullamento della sentenza n. 10 del 2019, pubblicata in data 02.01.2019, non notificata, pronunciata tra il medesimo, Generali Italia s.p.a. e A C dalla Corte d’Appello di Venezia. A fondamento del ricorso sono stati addotti otto motivi, illustrati da memoria. Generali Italia s.p.a. ha notificato controricorso.
2. Per quanto qui interessa, l’azione è stata svolta dai ricorrenti ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2049 c.c. nei confronti dell’agente C A e della compagnia assicuratrice Assicurazioni Generali s.p.a. per responsabilità del padrone e committente. La Corte di merito, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto infondata la domanda del C volta a ottenere il risarcimento equivalente alla somma di riscatto per la polizza Vita Fidelity Club, rivelatasi falsa, sottoscritta tramite l’agente della compagnia assicuratrice.
3. La sentenza, richiamando l’argomento già svolto dal primo Giudice, esponeva che la domanda di risarcimento attorea postula l’accertamento del pagamento da parte del C del prezzo del contratto assicurativo “Fidelity Club” n. 6965411 di cui è mancata prova.
4. L’appellante sosteneva in proposito che la polizza n. 6965411 recava in calce la quietanza di pagamento e per questo aveva richiesto il deferimento del giuramento decisorio al convenuto Causa, ex agente dell’assicurazione con cui erano state stipulate varie polizze girate dal P, tra le quali vi era quella il cui riscatto era stato trattenuto in pagamento della polizza Vita in questione, con rilascio di quietanza.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 5. In punto di prova del pagamento, la Corte di merito, pur convenendo nel principio per il quale, allorché il pagamento da parte del debitore sia intervenuto materialmente, la quietanza costituisce documento probatorio a lui favorevole ed a beneficio dello stesso vigono le norme in merito alla prova e alla rilevanza della stessa, assumeva che la deduzione fosse nuova e comunque non costituisse idonea prova del danno, non essendo stato dimostrato che per il pagamento fosse stata utilizzata la somma percepita quale riscatto di altra polizza.
6. Assumeva la Corte che lo stesso debitore aveva dichiarato che il pagamento della polizza Vita non era intervenuto materialmente, ma mediante il trattenimento del riscatto della polizza cedutagli dal P e a ciò conseguiva che il valore della quietanza “non è determinante per il Giudice il quale non può prescindere dalle allegazioni della parte beneficiaria che ne smentiscono il contenuto confessorio”.
7. Rilevava altresì che la somma di cui all’assegno bancario di €. 112.430,00 versato all’agente infedele, in thesi pari al valore complessivo delle polizze al medesimo cedute dal P (tra le quali vi era quella con subentro al P Maurizio avente il n. 6218588, il cui riscatto da parte del C sarebbe stato utilizzato in pagamento della polizza Fidelity Club n. 6965411) non corrispondeva nelle date e nella sommatoria delle somme alle polizze in questione, tra l’altro non specificamente meglio individuate, e pertanto non era idonea a dimostrare il pagamento della suddetta polizza girata dal P.
8. La Corte d’appello concludeva osservando che il chiesto giuramento decisorio sui due fatti (rilascio di quietanza ed emissione dell’assegno a favore dell’agente Causa), non aveva carattere dirimente perché il mancato giuramento da parte dell’agente, contumace e irreperibile, avrebbe importato la prova della verità di fatti del tutto contraddittori e contrastanti con la ricostruzione sostenuta dall’attore, in quanto importerebbero la conclusione che l’attore abbia pagato due volte la medesima polizza (la prima volta mediante il trattenimento del riscatto F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 della polizza intestata al P, la seconda mediante la consegna dell’assegno).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia: “(in relazione all’art. 360 n. 4 e 5) ERROR IN PROCEDENDO e/o ERRONEA PERCEZIONE DI UN FATTO STORICO DECISIVO”, per avere la Corte d’Appello asserito il mutamento degli assunti sull’efficacia probatoria della quietanza solamente in grado di appello. La sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di percezione delle domande e difese svolte dall’attore in primo grado nel ritenere che il C si sia avvalso del valore probatorio della quietanza solo nel grado d’appello.
2. Con il secondo motivo si denuncia: “SECONDO MOTIVO (in relazione all’art. 360 n. 3 cpc) VIOLAZIONE o
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI
112 e 345 cod. civ.”, per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva la domanda dell’appellante ad avvalersi in secondo grado della quietanza contenuta nella polizza n. 696541 1. Con riferimento alla volontà di volersi avvalere della quietanza contenuta nella polizza la Corte D’ Appello di Venezia avrebbe erroneamente ritenuto che la parte appellante non possa “in sede di gravame modificare i propri assunti pretendendo che la dichiarazione di quietanza in contesto assuma valenza di prova gravante il giudice nelle proprie valutazioni atteso, si ribadisce, che la valenza della stessa è proprio a favore del debitore il quale, nel caso di specie, ha ritenuto di smentirla salvo tentare di recuperarla in sede di appello per sopperire alla soccombenza del grado” (v. sentenza, p. 12). Il ricorrente sul punto rileva che l’eccezione di pagamento è rilevabile d’ufficio e può essere sollevata per la prima volta in appello ex art. 345 c.p.c., in quanto il giudice può accertare l’estinzione del debito, se provata, anche in assenza di espressa istanza del debitore.
2.1. I primi due motivi vanno considerati congiuntamente, trattandosi di errores in procedendo riguardanti la medesima questione, inerente alla quietanza indicata come prova di pagamento della polizza Vita. Essi F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 sono inammissibili ex art. 366 n. 4 c.p.c., in quanto non sono idonei a Data pubblicazione 18/02/2022 mettere in crisi la ratio decidendi.
2.2. La prima censura inerisce non tanto a un omesso esame di fatti e circostanze, ma più propriamente alla denuncia di un error in procedendo nel considerare come un novum la questione inerente alla quietanza di pagamento, meglio definita nel successivo secondo motivo, posto che si denuncia che la sentenza abbia erroneamente considerato che l’attore, qui ricorrente, si sia avvalso della quietanza solo nel grado di appello, mentre la deduzione sarebbe stata già svolta nel giudizio di primo grado, in replica alla comparsa conclusionale avversaria di primo grado.
2.3. Da un lato, il ricorrente non sviluppa argomentazioni valide in punto di allegazioni fattuali, posto che con le memorie di cui all’art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non
contro
Generali Italia Spa quale successore a titolo particolare di Assicurazioni Generali spa, elettivamente domiciliato in Roma Via Giuseppe Ferrari 35 presso lo studio dell’avvocato V M, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tlato F T
- controricorrente -
nonché
contro
C A
- intimato -
F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 avverso la sentenza n. 10/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, Data pubblicazione 18/02/2022 depositata il 02/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Consigliere FRANCESCA FCCONI;
FATTI DI CAUSA
1. L C, con ricorso notificato telematicamente a Generali Italia S.p.A. in data 01/07/2019, chiede l’annullamento della sentenza n. 10 del 2019, pubblicata in data 02.01.2019, non notificata, pronunciata tra il medesimo, Generali Italia s.p.a. e A C dalla Corte d’Appello di Venezia. A fondamento del ricorso sono stati addotti otto motivi, illustrati da memoria. Generali Italia s.p.a. ha notificato controricorso.
2. Per quanto qui interessa, l’azione è stata svolta dai ricorrenti ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2049 c.c. nei confronti dell’agente C A e della compagnia assicuratrice Assicurazioni Generali s.p.a. per responsabilità del padrone e committente. La Corte di merito, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto infondata la domanda del C volta a ottenere il risarcimento equivalente alla somma di riscatto per la polizza Vita Fidelity Club, rivelatasi falsa, sottoscritta tramite l’agente della compagnia assicuratrice.
3. La sentenza, richiamando l’argomento già svolto dal primo Giudice, esponeva che la domanda di risarcimento attorea postula l’accertamento del pagamento da parte del C del prezzo del contratto assicurativo “Fidelity Club” n. 6965411 di cui è mancata prova.
4. L’appellante sosteneva in proposito che la polizza n. 6965411 recava in calce la quietanza di pagamento e per questo aveva richiesto il deferimento del giuramento decisorio al convenuto Causa, ex agente dell’assicurazione con cui erano state stipulate varie polizze girate dal P, tra le quali vi era quella il cui riscatto era stato trattenuto in pagamento della polizza Vita in questione, con rilascio di quietanza.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 5. In punto di prova del pagamento, la Corte di merito, pur convenendo nel principio per il quale, allorché il pagamento da parte del debitore sia intervenuto materialmente, la quietanza costituisce documento probatorio a lui favorevole ed a beneficio dello stesso vigono le norme in merito alla prova e alla rilevanza della stessa, assumeva che la deduzione fosse nuova e comunque non costituisse idonea prova del danno, non essendo stato dimostrato che per il pagamento fosse stata utilizzata la somma percepita quale riscatto di altra polizza.
6. Assumeva la Corte che lo stesso debitore aveva dichiarato che il pagamento della polizza Vita non era intervenuto materialmente, ma mediante il trattenimento del riscatto della polizza cedutagli dal P e a ciò conseguiva che il valore della quietanza “non è determinante per il Giudice il quale non può prescindere dalle allegazioni della parte beneficiaria che ne smentiscono il contenuto confessorio”.
7. Rilevava altresì che la somma di cui all’assegno bancario di €. 112.430,00 versato all’agente infedele, in thesi pari al valore complessivo delle polizze al medesimo cedute dal P (tra le quali vi era quella con subentro al P Maurizio avente il n. 6218588, il cui riscatto da parte del C sarebbe stato utilizzato in pagamento della polizza Fidelity Club n. 6965411) non corrispondeva nelle date e nella sommatoria delle somme alle polizze in questione, tra l’altro non specificamente meglio individuate, e pertanto non era idonea a dimostrare il pagamento della suddetta polizza girata dal P.
8. La Corte d’appello concludeva osservando che il chiesto giuramento decisorio sui due fatti (rilascio di quietanza ed emissione dell’assegno a favore dell’agente Causa), non aveva carattere dirimente perché il mancato giuramento da parte dell’agente, contumace e irreperibile, avrebbe importato la prova della verità di fatti del tutto contraddittori e contrastanti con la ricostruzione sostenuta dall’attore, in quanto importerebbero la conclusione che l’attore abbia pagato due volte la medesima polizza (la prima volta mediante il trattenimento del riscatto F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 della polizza intestata al P, la seconda mediante la consegna dell’assegno).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia: “(in relazione all’art. 360 n. 4 e 5) ERROR IN PROCEDENDO e/o ERRONEA PERCEZIONE DI UN FATTO STORICO DECISIVO”, per avere la Corte d’Appello asserito il mutamento degli assunti sull’efficacia probatoria della quietanza solamente in grado di appello. La sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di percezione delle domande e difese svolte dall’attore in primo grado nel ritenere che il C si sia avvalso del valore probatorio della quietanza solo nel grado d’appello.
2. Con il secondo motivo si denuncia: “SECONDO MOTIVO (in relazione all’art. 360 n. 3 cpc) VIOLAZIONE o
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI
112 e 345 cod. civ.”, per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva la domanda dell’appellante ad avvalersi in secondo grado della quietanza contenuta nella polizza n. 696541 1. Con riferimento alla volontà di volersi avvalere della quietanza contenuta nella polizza la Corte D’ Appello di Venezia avrebbe erroneamente ritenuto che la parte appellante non possa “in sede di gravame modificare i propri assunti pretendendo che la dichiarazione di quietanza in contesto assuma valenza di prova gravante il giudice nelle proprie valutazioni atteso, si ribadisce, che la valenza della stessa è proprio a favore del debitore il quale, nel caso di specie, ha ritenuto di smentirla salvo tentare di recuperarla in sede di appello per sopperire alla soccombenza del grado” (v. sentenza, p. 12). Il ricorrente sul punto rileva che l’eccezione di pagamento è rilevabile d’ufficio e può essere sollevata per la prima volta in appello ex art. 345 c.p.c., in quanto il giudice può accertare l’estinzione del debito, se provata, anche in assenza di espressa istanza del debitore.
2.1. I primi due motivi vanno considerati congiuntamente, trattandosi di errores in procedendo riguardanti la medesima questione, inerente alla quietanza indicata come prova di pagamento della polizza Vita. Essi F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 sono inammissibili ex art. 366 n. 4 c.p.c., in quanto non sono idonei a Data pubblicazione 18/02/2022 mettere in crisi la ratio decidendi.
2.2. La prima censura inerisce non tanto a un omesso esame di fatti e circostanze, ma più propriamente alla denuncia di un error in procedendo nel considerare come un novum la questione inerente alla quietanza di pagamento, meglio definita nel successivo secondo motivo, posto che si denuncia che la sentenza abbia erroneamente considerato che l’attore, qui ricorrente, si sia avvalso della quietanza solo nel grado di appello, mentre la deduzione sarebbe stata già svolta nel giudizio di primo grado, in replica alla comparsa conclusionale avversaria di primo grado.
2.3. Da un lato, il ricorrente non sviluppa argomentazioni valide in punto di allegazioni fattuali, posto che con le memorie di cui all’art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non
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