Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2022, n. 34857

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2022, n. 34857
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34857
Data del deposito : 20 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettel-serrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Piergiorgio Morosini, Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato, per il tramite del difensore, da DO AZ, detenuto presso la Casa circondariale di Rebíbbía, in espiazione di provvedimento di cumulo della Procura generale di Napoli, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato applicatogli ai sensi dell'art. 41- bis ord. pen. con decreto emesso dal Ministro della Giustizia. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza, premesso che l'accertamento al medesimo demandato - come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità - concerne la capacità dell'interessato di mantenere contatti con un'organizzazione criminale esterna e non già l'attuale sussistenza di siffatti legami, tale regime nel caso di AZ è giustificato : a) dalla sua qualità di esponente di spicco del clan mafioso dell'EL di LE (braccio destro del capofamiglia, suo cugino RE AZ);
b) dalla attuale operatività criminale della cosca di appartenenza, come dimostrato da recenti operazioni di polizia di cui alle informative in atti (fino al 2020) nel territorio di influenza del clan, con arresto di componenti dello stesso. Evidenzia, detto Tribunale, come il suddetto non abbia manifestato alcun segno di resipiscenza, venendo anzi più volte sanzionato in sede disciplinare fino al 2020 e non risultando avere avviato, neppure a livello iniziale, un percorso di riflessione e revisione delle proprie condotte criminose. Il Tribunale a quo ritiene, quindi, sufficientemente motivato il decreto impugnato in ordine alla sussistenza della probabilità che AZ, proprio in forza del carisma criminale, del legame di parentela con il capoclan, dell'assenza di elementi da cui desumere un allontanamento del suddetto dalla realtà associativa e dell'elevata pericolosità del gruppo criminale di appartenenza, se

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