Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/09/2022, n. 28070
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Testo completo
1. Con avviso di accertamento n. (---) notificato il 18 agosto 2014, il Comune di Salerno contestava in relazione ai terreni siti nel predetto Comune (censiti nel NCT al folio (---), particelle nn. (---) ed al folio (---), particella n. (---)), considerati come aree edificabili, l'infedele dichiarazione ai fini ICI relativamente all'anno d'imposta 2010 e chiedeva il pagamento della somma di 26.396,00 Euro (di cui 18.526,53 Euro per imposta, 5.317,36 Euro per sanzioni e 3.349,20 Euro per interessi), in ragione del valore di 94,92 Euro/mq assegnato ai beni in questione dalla relazione di stima contenuta nella Delib. Giunta Comunale 23 febbraio 2007, n. 240, riportata nella tabella riepilogativa in calce all'atto impositivo.
2. La Commissione Provinciale di Salerno rigettava l'impugnazione proposta dalla suindicata ricorrente contro detto avviso e la Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione distaccata di Salerno - respingeva l'appello interposto dalla contribuente, ritenendo che il valore venale degli immobili fissato dalla citata Delib. Comunale nella misura di 94,92 Euro/mq fosse "congruo in quanto puntualmente conforme ai motivati e specifici criteri omogenei di stima sottesivi" e reputando, altresì, dovute le sanzioni e gli interessi, stante "la conoscibilità del PUC ad opera della contribuente in quanto atto pubblico, per cui... resta suffragato il requisito dell'esaustività motiva dell'atto in discorso... " (così nella sentenza impugnata).
3. L'istante proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato al Comune di Salerno ai sensi dell'art. 139 c.p.c., in data 11 aprile 2017, articolando quattro motivi di impugnazione.
4. Il Comune di Salerno notificava in data 22 maggio 2017, tramite posta elettronica certificata, controricorso, con cui chiedeva il rigetto del ricorso e poi depositava memoria in data 9 giugno 2022.
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, nonchè dell'art. 53 Cost., per il parziale difetto di legittimazione passiva.
L'istante s'è doluta, in particolare, dell'implicito riconoscimento da parte del Giudice regionale della legittimazione passiva dell'attuale ricorrente anche in relazione ai terreni di cui al folio (---), particelle nn. (---) e folio (---), particella n. (---), evidenziando che dette aree era state oggetto di cessione alla società ICA S.R.L. del diritto di superfice, ai sensi dell'art. 6 del contratto di vendita stipulato con atto per notar C.A. del 20 ottobre 2005 (rep. n. 13379, registrato a P. il 14 novembre 2005 al n. 4713, trascritto il 15 novembre 2005 dai nn. 54905/36061 ai nn. 54913/36069), sottoposto alla duplice condizione sospensiva del rilascio, entro il temine di due anni (prorogato sino al 31 dicembre 2010), del permesso a costruire e dell'integrale pagamento dei corrispettivi pattuiti, prevedendo l'estinzione, per confusione, del citato diritto di superficie all'atto di avveramento della predetta condizione nel termine previsto.
Per tale via, la D.S. ha contestato, in relazione alle suddette particelle, il presupposto impositivo di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, commi 2 e 3, segnalando che la citata modifica della soggettività passiva era nota al Comune di Salerno, giacchè per l'anno 2008 l'imposta in oggetto era stata pagata dalla E.R.P. Salerno Costruzioni S.R.L., conferitaria del diritto ramo dall'azienda della ICA S.R.L..
6. Con il secondo motivo d'impugnazione la ricorrente ha lamentato, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52 e art. 59, comma 1, lett. g), nonchè dell'art. 53 Cost., sostenendo che la Commissione regionale non avesse "operato alcuna valutazione circa l'effettivo valore venale in comune commercio delle aree sottoposte a tassazione secondo i criteri dettati dalla norma in commento, limitandosi invece ad affermare esclusivamente la congruità dell'astratta stima richiamata nella Delib. Giunta Comunale 23 febbraio 2007, n. 240, senza alcun concreto riferimento alle specifiche condizioni di fatto del bene" (v. pagina 10 del ricorso), omettendo di ricercare il reale valore di mercato delle particelle e recependo il valore massimo (pari a 94,92 Euro/mq) della quotazione di mercato attribuito ai terreni ricompresi nell'area extraurbana, come tale connesso ad un'immediata edificabilità, non riscontrabile, invece, nel caso di specie.
7. Con il terzo motivo d'impugnazione l'istante ha contestato, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 9, della L. n. 212 del 2000, art. 6 e art. 10, comma 2, nella parte in cui il Giudice a quo ha ritenuto correttamente applicati le sanzioni e gli interessi, ponendo - di contro in rilievo che non era stata data comunicazione all'istante del cambio di destinazione urbanistica dei terreni, come previsto dall'art. 31, comma 20, citato, così ledendo il principio di affidamento e di buona fede della contribuente, come riconosciuto - in termini generali - anche dalla circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 resa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
8. Con il quarto ed ultimo motivo d'impugnazione la