Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 03104
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABRATE TIZIANA nata a TORINO il 23/03/1954 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di S T che ha concluso per il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile R G d L il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese come da allegata notula;lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputata il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed, in subordine, per la declaratoria di prescrizione dei reati RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza in data 05/05/2021 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 29/11/2019, dichiarava l'estinzione per prescrizione delle condotte ex art. 646 c.p. (capo a) ed ex art. 493-ter c.p. (capo b) realizzate da T A in danno di M M d M sino alla data dell' 11/05/2014 e confermava l' affermazione della penale responsabilità dell' imputata per le residue condotte di cui ai menzionati capi di imputazione - come modificati all' udienza del 17 maggio 2019 -, rideterminava la pena in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, confermando le statuizioni in favore della parte civile. La corte territoriale rigettava l' eccezione di nullità riguardante la modifica del capo di imputazione nonché la richiesta di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale e, nel confermare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, riteneva comprovate le condotte contestate riguardanti l' appropriazione indebita da parte della Abrate di ingenti somme di denaro e di alcuni diari della signora M M d M nonché l' utilizzo abusivo di carte postamat e bancomat di cui la predetta era titolare. 2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo difensore di fiducia, formulando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 516, 517 e 518 c.p.p. Rileva che la Corte di appello aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità per avere il Tribunale accolto la richiesta di nuove contestazioni formulata dal P.M. che, sostanzialmente, includeva tutte le operazioni contabili riguardanti il c.d. conto monegasco. Osserva che, sul punto, i giudici avevano adottato una motivazione meramente apparente non affrontando la questione, specificamente sollevata, se il fatto nuovo fosse emerso o meno in dibattimento. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 519 c.p.p. relativamente al mancato accoglimento delle prove a discarico, richiesta formulata anche nella forma della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello. Assume che l'audizione dei testi Bonnet e Cazal, funzionari di banca monegaschi, era indispensabile per comprovare l'insussistenza dell'elemento oggettivo e dell' elemento soggettivo delle ulteriori condotte appropriative oggetto della nuova contestazione. 2.3. Con il terzo motivo deduce omessa applicazione dell'art. 360 c.p.p. con conseguente impossibilità per la ricorrente di richiedere un incidente probatorio ai sensi dell'art. 362 bis c.p.p.: mancato accertamento in contraddittorio dello stato psico-fisico della p.o. e della sua capacità a testimoniare, omesso avviso alla ricorrente dell'accertamento tecnico disposto dal P.M. sulla p.o. nella fase delle indagini preliminari. Assume che i propri diritti di difesa erano stati pregiudicati in quanto nel momento in cui, nel corso delle indagini, la p.o. era stata esaminata su incarico del P.M. l'imputata non era stata avvisata e la stessa successivamente non aveva potuto sollecitare ovvero effettuare alcun accertamento in quanto nelle more la stessa era deceduta. 2.4. Con il quarto motivo lamenta travisamento delle prove acquisite in dibattimento in relazione alle condizioni della p.o. Rileva che i giudici di merito erano incorsi in un travisamento della prova per omissione in quanto non avevano preso in considerazione una serie di dati istruttori (la prova testimoniale del Dott. B, medico curante;la prova testimoniale del Dott. C che aveva certificato le condizioni della p.o. alla data del 2013;la testimonianza del Dott. Z, consulente di parte) idonei a dimostrare che la signora M di M era capace di intendere e di volere sino al 2013, epoca in cui era stato chiuso il conto monegasco o addirittura sino al 2015. Assume che tali dati escludevano la possibilità di pervenire ad una condanna "oltre ogni ragionevole dubbio". 2.5. Con il quinto motivo deduce un ulteriore profilo di travisamento della prova in ordine alla testimonianza della parte civile R G d L,figlio della M di M j nonchè del tenore della lettera scritta dalla p.o. al predetto. Rileva che la corte di appello, nel travisare il tenore di detta testimonianza nonché il contenuto della lettera della M di M indirizzata al figlio, non aveva considerato che risultava chiara la volontà della p.o. di isolarsi rispetto ai figli, non ricollegabile a condotte dell'imputata, elementi questi che facevano fondatamente dubitare delle condotte appropriative contestate. 2.6. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione per omesso esame delle contestazioni circa la errata ricostruzione contabile nel periodo 2014-2015 e l'individuazione dell'esatto momento consumativo del reato. Rileva che la Corte di appello aveva confermato la condanna, irrogando una pena assai elevata pari a due anni ed otto mesi, non tenendo conto che, contrariamente a quanto ricostruito dai giudici di merito sulla scorta della perizia contabile, numerose delle somme di cui alle condotte appropriative per cui era intervenuta condanna erano state incamerate nel periodo compreso fra il 2008 ed il 2013, oggetto della declaratoria di prescrizione. 2.7. Con il settimo deduce errata applicazione dell'art. 51 c.p.;vizio di motivazione in ordine al reato di appropriazione indebita dei diari in difetto di prova dell'elemento psicologico del reato e della proposizione di valida querela;violazione dell'art. 157 c.p. in relazione al tempus commissi delicti di tale condotta, dovendosi ritenere il reato già prescritto alla data della sentenza di appello. Lamenta che la corte non aveva considerato che detti diari era stati consegnati dalla p.o. ali' imputata per sua stessa volontà ed al fine di consentire alla ricorrente di difendersi in giudizio, che la corte di appello non aveva motivato in ordine all' eccepito difetto di querela e che, per come desumibile dagli atti del giudizio, la ricorrente era entrata in possesso dei diari molto tempo prima del luglio 2015, dovendosi, conseguentemente, ritenere ampiamente maturata la prescrizione. Con l'ottavo motivo deduce errata applicazione dell'art. 493 ter c.p.;vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di utilizzo abusivo di carta di credito. Rileva che la Corte di appello, nel confermare la condanna in ordine a tale reato, non aveva valutato le prove a discarico finalizzate a dimostrare la liceità dei prelievi compiuti nell' interesse della M la quale, all' epoca dei fatti, non era in grado di deambulare. Con il nono motivo lamenta violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena, a suo dire eccessiva, tenuto conto delle condotte ormai prescritte e dell'effettivo ammanco per cui era intervenuta la condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va osservato che in tema di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal pubblico ministero ai sensi degli artt.516 e 517 cod. proc. pen., dovendo invece provvedere sul capo d'imputazione come modificato, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'abnormità dell'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato la contestazione suppletiva rilevando che, con la sentenza che aveva definito il giudizio, il giudice del merito aveva comunque valutato il fatto come modificato dal pubblico ministero con detta contestazione suppletiva). (Sez. 3, Sentenza n. 29877 del 15/12/2017 Cc. (dep. 03/07/2018 ) Rv. 273688 - 01.) Ritiene questo Collegio che non può ritenersi sussistente la nullità dedotta avendo i giudici di merito chiarito, fra l' altro, che i documenti del conto corrente monegasco erano "presenti nel fascicolo e conosciuti dall' imputata" sicchè le nuove contestazioni sono state effettuate dal P.M. in conformità al disposto di cui all' art. 516 comma 1 c.p.p., e senza alcun pregiudizio per i diritti di difesa stante la rimessione in termini, la concessione del termine per richiedere riti alternativi e nuove prove.
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