Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2022, n. 21120

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2022, n. 21120
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21120
Data del deposito : 4 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4432/2015 R.G. proposto da Salima S.n.c., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P P presso il cui studio è elettivamente dom.ta in Roma alla via Appio Claudio 229, giusta procura a margine al ricorso;

- ricorrente -

contro

ROMA CAPITALE, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. D R e in via disgiunta dall'avv. A C nonché dall'avvocatura capitolina, elettivamente dom.to in Roma alla via del Tempio Di Giove n. 21, giusta procura in calce al ricorso;
e Agenzia delle Entrate rappresenta e difesa dall'avvocatura generale dello stato presso i cui uffici domicilia in via Dei Portoghesi 12

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 744/14/2013 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Lazio depositata il 18.12.2013;
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 10.05.2022 dal Consigliere Dott. M B;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso.

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Il comune di Roma notificava alla società Salima,in persona del I.r., gli avvisi di accertamento relativamente agli anni 2003 e 2006, con cui determinava un maggior importo a titolo di Ici per l'immobile di via Ardeatina 1696, atti opposti dalla società sul rilievo che non le era stata mai notificato il provvedimento attributivo o modificativo della rendita catastale, invocando peraltro l'esenzione dall'imposta comunale, ritenendo trattarsi di fabbricato rurale destinato ad attività di agriturismo. La CTP di Roma respingeva il ricorso dell'ente, con sentenza che veniva impugnata dalla contribuente, la quale deduceva l'omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. in merito alla eccepita omessa notifica del provvedimento rettificativo della rendita catastale. La CTR del Lazio, nel confermare la decisione di primo grado, respingeva il gravame della contribuente. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi. L'ente locale e l'amministrazione finanziaria resistevano con controricorso. Il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

DIRITTO

2.Con il primo motivo di ricorso, si denuncia violazione degli artt.100,103 e 112 c.p.c, ex artt. 360 n. 4) c.p.c., sostenendo che, avendo impugnato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune, per l'omessa notifica del prodromico atto di attribuzione della rendita catastale, l'unico legittimato liassivo andava individuato nell'Agenzia delle Entrate che non si era costitúita e non nell'amministrazione comunale, rispetto alla quale la società Salima aveva reiteratamente ribadito di non accettare il contraddittorio con il Comune, in quanto non poteva sostituirsi all'Agenzia. Assume che sia i giudici di primo grado che quelli di appello avevano omesso di pronunciarsi sulla dedotta eccezione;
anzi la Regionale per respingere il gravame della contribuente aveva fondato la decisione sulla scorta di un documento (raccomandata del 30.08.2000 con cui l'Ufficio dava comunicazione della modifica della rendita catastale) che, invece, non risultava neppure allegato dall'ente locale, atteso che, ad avviso della società, la raccomandata non sarebbe mai stata prodotta in atti.

3. La seconda censura deduce la violazione dell'art. 74 dello statuto del Contribuente, dell'art. 149 c.p.c. e degli artt. 3,4 e 14 della L. 890/82, in relazione all'art. 360, n3), c.p.c., reiterando le difese svolte con il primo motivo. Ed assumendo che, in assenza di notifica dell'atto attributivo o modificativo della rendita catastale, la modifica non produce effetti nei confronti del contribuente ex art. 74 cit. Ribadisce che in atti non solo manca la raccomandata con il relativo avviso di ricevimento, non essendo idoneo al perfezionamento della notifica la sola spedizione dell'atto.

4. Il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 1 del D.M. delle Finanze n. 701/94 in relazione all'art. 360, n.3), c.p.c., per avere la CTR argomentato il rigetto dell'appello sulla base della circostanza che i dati censuari sono stati proposti dalla parte in data 4.08.1998 (cat. D/2) e la rettifica disposta dall'Agenzia, il primo agosto 2000, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione ( DOCFA), ha interessato la sola rendita catastale. Sostiene che il D.M. citato in rubrica prevede comunque la notifica dell'atto con cui l'Agenzia apporta variazioni rispetto a quelle denunciate o proposte dalla parte.

5. Con la quarta doglianza si prospetta la violazione del citato D.M. delle Finanze, nonché degli artt. 2,7 e 19 del d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 9 d.l. n.557/93, in relazione all'art. 360, n.5), c.p.c.;
nonché "omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione" ex art. 360, n.5), c.p.c., per avere il decidente erroneamente escluso il potere del giudice tributario di accertare l'esistenza o meno delle caratteristiche di ruralità del fabbricato, affermando che il carattere dispositivo del processo tributario impone alle parti l'onere di allegare i fatti posti a fondamento delle proprie pretese. Assume la contribuente di aver chiesto al giudice tributario di accertare il classamento e l'attribuzione della rendita catastale e dunque l'esistenza delle caratteristiche di ruralità del fabbricato sulla scorta della documentazione prodotta nel giudizio di merito( licenza comunale del 23 ottobre 2000 all'esercizio dell'attività agrituristica;
concessioni in sanatoria rilasciate nell'anno 2000 per l'uso agrituristico, iscrizione della società tra i soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ex L.R. n. 14/2006). Deduce che, contraddittoriamente, il giudicante, da una parte, ha ritenuto di poter esercitare solo poteri integrativi ex art. 7 d.lgs. 546/92, dall'altra ometteva di esaminare i documenti prodotti nel giudizio di merito, sul presupposto che era onere della società dichiarare la categoria pretesa.

6. La quinta censura investe il vizio di omesso esame della sussistenza o meno dei requisiti per il riconoscimento della ruralità e della categoria ( D) o E)) da attribuire all'immobile e la carente motivazione dei giudici di appello sulla congruità dell'attribuzione della categoria D) al cespite in questione, denunciando nella illustrazione del motivo anche il vizio di motivazione, non rinvenendosi traccia dell'esame dei punti decisivi della controversia.

7. Il sesto mezzo così rubricato" violazione degli artt. 9 di. n. 557/93 e 23, comma 1 -bis, del d.l. n. 207/2008, convertito in L. n. 14/2009, violazione della Nota n. 10933/2010 dell'Agenzia del territorio, ex art. 360, n. 3), c.p.c", deduce che, secondo il disposto dell'art. 23 cit. in rubrica, abrogato nel 2011 con l'introduzione dell'IMU) non si considerano fabbricati le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto fabbricati per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 citato;
sostenendosi che la norma è di interpretazione autentica dell'art. 2 comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 504/92 e ' che con la Nota indicata in rubrica, la stessa Agenzia invita i Comuni a verificare le reali condizioni dei fabbricati.

8. La settima censura prospetta la violazione dell'art.2, comma 5 ter, del D.M.26.07.2012 e della circolare 2712 del 7 agosto 20120 dell'Agenzia del territorio e della circolare n. 14/2009, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c.;
sostenendo che il d.l. n. 70/2011 riconosce ai contribuenti la facoltà di presentare all'Agenzia del territorio domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10( a seconda della destinazione abitativa o strumentale dell'immobile), sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità ex art. 9 cit., a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. E poiché la società Salima aveva presentato in data 27.09.2011 la domanda di variazione ai sensi della normativa citata, dichiarando che l'immobile era destinato ad attività agrituristica a far tempo dall'anno 2000, l'accertamento relativo all'anno 2006 doveva essere dichiarato illegittimo.

9. L'ultima doglianza lamenta l'omesso esame ex art. 360, n.5), c.p.c. delle allegazioni difensive con cui la contribuente evidenziava come il comune avesse rilasciato le concessioni in sanatoria per gli immobili di via Ardeatina, autorizzando la destinazione turistica ricettiva o agrituristica, fino ad ottenere nel 2001 la licenza per svolgere attività agrituristica. Aggiungendo che l'Agenzia, costituendosi in altro giudizio con la contribuente, aveva riconosciuto che da sempre la reale destinazione del fabbricato rurale de quo fosse agrituristica e che la variazione non notificata avrebbe dovuto riguardare
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