Cass. civ., sez. I, ordinanza 09/08/2022, n. 24565
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Testo completo
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28379 anno 2019proposto da: G A, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.;
ricorrente
contro
Consiglio Nazionale Forense, B A e Min i stero della giustizia intimati avverso la sentenza n. 5479/2021 del la Corte di appello di Roma, depositatail giorno 22 luglio 2021 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 luglio 2022 dal c onsigliere r elatore d ott. M F.
FATTI DI CAUSA
Sez. I –RG28379/2021 camera di consiglio1.7.2022 1. — Con sentenza del 22 luglio 2021 la Corte di appello di Roma ha respintogli appelli, principale e incidentale, avverso l’ordinanza del Tribunale capitolino con cui , con riferimento alla proclamazione degli eletti per il Consiglio nazionale forense per ilquadriennio 2019 – 2022 , è stato dichiarato inelleggibile, con riferimento al distretto di Catanzaro, l’avvocato A B ed è stato rigettat a la domanda di proclamazione, in sua sostituzione,dell’avvocato G A. Per quanto qui rileva, la Corte di Roma ha ritenuto applicabile, nella fattispecie, l’art. 15 d.lgs. l g t . n. 382/1944 secondo cui alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangano assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi, si procede mediante elezioni suppletive;
ha ritenuto, in particolare, che la norma dovesse«trovare a maggior ragione applicazione laddove siano stati eletti candidati ineleggibili»giacché in quest’ultima evenienza , a differenza di quanto è dato di affermare con riferimento alle fattispecie espressamente previstedal cit. art. 15, in cui l’elezione non è alterata dalla presenza di soggetti non aventi diritto, «la competizione elettorale è stata vulnerata ab initio». 2. ― Ricorre per cassazione avverso detta sentenza l’avvocato G A: lo fa con un ricorso articolato in due motivi. Il Consiglio nazionale forense e l’avvocato A B, intimati, non hanno svolto difese;
il ricorso è stato pure notificato, ma ai soli fini della denuntiatio litis, al Ministero della
ricorrente
contro
Consiglio Nazionale Forense, B A e Min i stero della giustizia intimati avverso la sentenza n. 5479/2021 del la Corte di appello di Roma, depositatail giorno 22 luglio 2021 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 luglio 2022 dal c onsigliere r elatore d ott. M F.
FATTI DI CAUSA
Sez. I –RG28379/2021 camera di consiglio1.7.2022 1. — Con sentenza del 22 luglio 2021 la Corte di appello di Roma ha respintogli appelli, principale e incidentale, avverso l’ordinanza del Tribunale capitolino con cui , con riferimento alla proclamazione degli eletti per il Consiglio nazionale forense per ilquadriennio 2019 – 2022 , è stato dichiarato inelleggibile, con riferimento al distretto di Catanzaro, l’avvocato A B ed è stato rigettat a la domanda di proclamazione, in sua sostituzione,dell’avvocato G A. Per quanto qui rileva, la Corte di Roma ha ritenuto applicabile, nella fattispecie, l’art. 15 d.lgs. l g t . n. 382/1944 secondo cui alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangano assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi, si procede mediante elezioni suppletive;
ha ritenuto, in particolare, che la norma dovesse«trovare a maggior ragione applicazione laddove siano stati eletti candidati ineleggibili»giacché in quest’ultima evenienza , a differenza di quanto è dato di affermare con riferimento alle fattispecie espressamente previstedal cit. art. 15, in cui l’elezione non è alterata dalla presenza di soggetti non aventi diritto, «la competizione elettorale è stata vulnerata ab initio». 2. ― Ricorre per cassazione avverso detta sentenza l’avvocato G A: lo fa con un ricorso articolato in due motivi. Il Consiglio nazionale forense e l’avvocato A B, intimati, non hanno svolto difese;
il ricorso è stato pure notificato, ma ai soli fini della denuntiatio litis, al Ministero della
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