Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/03/2021, n. 8502
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E' inammissibile il giudizio di ottemperanza relativo a giudicato amministrativo nei confronti di uno Stato estero, dovendosi interpretare il riferimento contenuto nell'art. 112 c.p.a. alla "pubblica amministrazione" nel senso di pubblica amministrazione nazionale, atteso che i richiami al "potere pubblico" nella disciplina del codice vanno intesi come relativi all'autorità amministrativa italiana, avuto anche riguardo alle disposizioni costituzionali in materia di giustizia amministrativa nonché ai principi di diritto internazionale di sovranità e territorialità quanto al rapporto fra gli Stati. (Fattispecie relativa ad impugnazione, per superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, di pronuncia del Consiglio di Stato d'inammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di altro Stato).
Sul provvedimento
Testo completo
N° 8502-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.
CONTRO
- Primo Presidente f.f. - CAMILLA DI IASI DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI - Presidente di Sezione - GIACOMO TRAVAGLINO Ud. 23/02/2021 - ENRICO MANZON - Consigliere - U.P.cam. R.G. N. 13120/2020 Consigliere - ADRIANA DRONZO Cear.8502 Rep. - Rel. Consigliere - ENRICO SCODITTI C.M. Consigliere - ALBERTO GIUSTI ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere - M C - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13120-2020 proposto da: BANCA IFIS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentata e difesa dall'avvocato A C;
- ricorrente -
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contro
E ABITAZIONE DELLA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEL PORTOGALLO (già MINISTERO DEI LAVORI REPUBBLICA PUBBLICI E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO), in persona dell'Ambasciatore del Portogallo in Italia pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio dell'avvocato M C, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6701/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 04/10/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere ENRICO SCODITTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile o, comunque, rigetti il ricorso.
Fatti di causa
1. Passata in cosa giudicata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 6907 del 2011, con cui era stato condannato il Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti del Portogallo al pagamento in favore di Costruzioni Callisto Pontello s.p.a. in fallimento della somma di Euro 74.819,68 oltre accessori per comportamento illegittimo già accertato dall'autorità giudiziaria portoghese, e ceduto il credito a Banca IFIS s.p.a., quest'ultima propose ricorso per ottemperanza innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che dichiarò inammissibile l'azione.
2. Proposto appello dalla società ricorrente, il Consiglio di Stato, Sez. Quinta, con sentenza n. 6701 del 4 ottobre 2019 rigettò l'impugnazione. 3 Premise il Consiglio di Stato che nel corso dell'originario giudizio innanzi al TAR, che aveva dato luogo al giudicato, era stato Ric. 2020 n. 13120 sez. SU - ud. 23-02-2021 -2- proposto regolamento preventivo di giurisdizione nel quale Cass. Sez. U. 15 aprile 2010 n. 8988 aveva riconosciuto la giurisdizione nazionale in quanto accettata tacitamente dall'autorità portoghese e la corretta instaurazione del giudizio innanzi al giudice amministrativo relativamente ad evento dannoso prodotto in Italia, ove comunque doveva darsi esecuzione all'eventuale condanna del resistente straniero. Osservò quindi che secondo il collegio di primo grado quest'ultimo inciso aveva il senso dell'individuazione della giurisdizione italiana in relazione all'ipotetica fase esecutiva nascente dalla condanna dell'autorità straniera, ma non comportava che si utilizzasse il rimedio dell'ottemperanza, potendosi principalmente procedere ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.a. per l'esecuzione nelle forme del Libro III del codice di procedura civile. Osservò ancora il Consiglio di Stato, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, che era da escludere che l'inesperibilità dell'inottemperanza si traducesse in un vulnus al principio di effettività della tutela in quanto al ricorrente era sempre consentito utilizzare lo strumento dell'azione esecutiva innanzi al giudice ordinario, rimedio del resto effettivamente avviato. Aggiunse che l'utilizzo del giudizio di ottemperanza nei confronti di altro Stato era in contrasto con il principio di sovranità perché avrebbe comportato per un verso la dichiarazione di nullità di atti giuridici di un ordinamento diverso da quello italiano, per l'altro