Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/04/2019, n. 10817

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/04/2019, n. 10817
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10817
Data del deposito : 18 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ente Rep . ORDINANZA [id. 21 / 3:1 sul ricorso 5494-2016 proposto da: cc SERI SPA, in persona dell'A.U. Ing. VITTORIO CIVITILLO, ARTI GRAFICHE GRILLO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore sig. V B, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEL

POZZETTO

122, presso lo studio dell'avvocato P C, rappresentate e difese dagli avvocati C G, UMBERTO GENTILE giusta procura a margine del ricorso;
2018

- ricorrenti -

2710

contro

S. ANNA SRL, in persona del legale rappresentante p. t . , A.U. sig.ra ANTONELLA DE BARTOLOMEIS, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato P D S giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4582/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. L A S;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/12/2015 la Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento del gravame interposto dalla società S A s.r.l. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 1040 del 2014, ha accolto la domanda originariamente proposta nei confronti della società Arti Grafiche Grillo s.r.I., dichiarando «illegittimo ed inefficace il recesso» da quest'ultima operato dal contratto di locazione dell'immobile sito in Alife loc. Filettone, «composto da capannone industriale con annesse aree di servizio», per ravvisato difetto dei «gravi motivi» ex art. 271. loc. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Arti Grafiche Grillo s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 15 motivi. Resiste con controricorso la società S A s.r.I., che ha presentato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 10 motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» dell'art. 434 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Con il 2° motivo denunzia violazione degli artt. 342, 434 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Con il 3° motivo denunzia violazione degli artt. 342, 434 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Con il 4° motivo denunzia violazione degli artt. 1575, 1580 c.c., 27 I. loc., 11, 24, 36 d.p.r. n. 380/2001, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 5° motivo denunzia violazione degli artt. 1575, 1580 c.c., 27 I. loc., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 6° motivo denunzia violazione degli artt. 2727, 2729, 2497 sexies c.c., 27 I. loc., 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 7° motivo denunzia violazione degli artt. 271. loc., 115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con 1'8° motivo denunzia violazione
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