Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2021, n. 17360
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P T, nato a Palma Campania il 15/4/1960 avverso la sentenza del 14/1/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E A G;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di T P, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di mesi sei di reclusione, per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.).I- • 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione della legge, in materia di applicazione delle regole che disciplinano il rito abbreviato. Sostiene che il giudice di primo grado ha erroneamente disposto, ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., l'acquisizione dell'annotazione di polizia giudiziaria relativa al controllo eseguito presso l'abitazione, e nella quale non si faceva alcun riferimento ad una telefonata che l'imputato avrebbe fatto, immediatamente dopo il controllo di Polizia nel quale se ne era constatata l'assenza in abitazione, per riferire che si trovava in casa e non aveva udito il campanello. Nell'ambito del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato è possibile, infatti, solo l'acquisizione di atti "in bonann partem" dal momento che l'acquisizione di elementi a carico dell'imputato potrebbe incidere sulla determinazione di richiesta al rito alternativo. Deduce, infine, erronea applicazione della legge penale per il diniego di dichiarazione di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato. Dalla sentenza impugnata si evince che l'imputato non veniva trovato presso l'abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari in occasione di un controllo eseguito il 28 settembre 2016 e che, nel corso dell'interrogatorio al quale si era sottoposto aveva riferito che, in realtà, si trovava in casa e che non aveva udito il campanello. Era stato, invece, svegliato da una vicina ed aveva immediatamente chiamato i Carabinieri, avvertendoli dell'equivoco nel quale incorso. Il giudice di primo grado, ai fini della decisione, aveva disposto l'acquisizione della relazione di servizio dei Carabinieri, non presente agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, onde accertare la fondatezza di tale circostanza che, però, non risultava riportata nell'annotazione così acquisita. Da qui la condanna in primo grado e la conferma da parte della Corte di merito essendo integrato il presupposto costitutivo dell'illegittimo e arbitrario allontanamento dell'imputato dal luogo ove era ristretto. Ritiene il Collegio che correttamente la Corte di appello, nel disattendere l'eccezione oggi proposta con i motivi di ricorso, ha ritenuto infondata l'eccezione che denunciava la illegittimità della disposta acquisizione non condividendo la tesi difensiva secondo la
udita la relazione svolta dal consigliere E A G;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di T P, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di mesi sei di reclusione, per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.).I- • 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione della legge, in materia di applicazione delle regole che disciplinano il rito abbreviato. Sostiene che il giudice di primo grado ha erroneamente disposto, ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., l'acquisizione dell'annotazione di polizia giudiziaria relativa al controllo eseguito presso l'abitazione, e nella quale non si faceva alcun riferimento ad una telefonata che l'imputato avrebbe fatto, immediatamente dopo il controllo di Polizia nel quale se ne era constatata l'assenza in abitazione, per riferire che si trovava in casa e non aveva udito il campanello. Nell'ambito del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato è possibile, infatti, solo l'acquisizione di atti "in bonann partem" dal momento che l'acquisizione di elementi a carico dell'imputato potrebbe incidere sulla determinazione di richiesta al rito alternativo. Deduce, infine, erronea applicazione della legge penale per il diniego di dichiarazione di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato. Dalla sentenza impugnata si evince che l'imputato non veniva trovato presso l'abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari in occasione di un controllo eseguito il 28 settembre 2016 e che, nel corso dell'interrogatorio al quale si era sottoposto aveva riferito che, in realtà, si trovava in casa e che non aveva udito il campanello. Era stato, invece, svegliato da una vicina ed aveva immediatamente chiamato i Carabinieri, avvertendoli dell'equivoco nel quale incorso. Il giudice di primo grado, ai fini della decisione, aveva disposto l'acquisizione della relazione di servizio dei Carabinieri, non presente agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, onde accertare la fondatezza di tale circostanza che, però, non risultava riportata nell'annotazione così acquisita. Da qui la condanna in primo grado e la conferma da parte della Corte di merito essendo integrato il presupposto costitutivo dell'illegittimo e arbitrario allontanamento dell'imputato dal luogo ove era ristretto. Ritiene il Collegio che correttamente la Corte di appello, nel disattendere l'eccezione oggi proposta con i motivi di ricorso, ha ritenuto infondata l'eccezione che denunciava la illegittimità della disposta acquisizione non condividendo la tesi difensiva secondo la
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