Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2022, n. 14323
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • RA RO nato a [...] il [...] avverso il decreto del 12/07/2021 della Corte di Appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal relatore dott. Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto del 12/07/2021 la Corte di Appello di Messina rigettava l'appello proposto da GR RO avverso il decreto del Tribunale di Messina emesso il 10/03/2020 di rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni due, applicata con decreto dello stesso Tribunale del 27/03/2017. 2. Avverso il provvedimento di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del GR, eccependo: - la violazione di legge (art.1, lett c d.lgs. n. 159/2011) non essendosi la Corte di appello confrontata con il presupposto normativo per l'applicazione della misura ossia l'assiduità delle condotte prese in considerazione, ritenute offensive per la sanità pubblica sulla base di un'unica condanna per ricettazione di sostanze illecite e della presunzione, da ritenersi ingiustificata, che tali sostanze fossero destinate ad un numero indeterminato di persone che frequentavano le palestre gestite da lui o da altri;
- la violazione di legge (artt.111, comma 6 Cost. - 125, comma 3 cod. proc. pen. - 7, comma 1 d.lgs. n.159/2011) per la motivazione inesistente o apparente alla base del giudizio