Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2017, n. 25760
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Ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, l'art. 5 della l. n. 260 del 1949 contiene una esplicita definizione di "normale retribuzione" limitativa dell'ambito della locuzione "globale di fatto", sicché va escluso il computo del compenso per il lavoro straordinario, che non fa parte della retribuzione normale, anche se corrisposto in misura fissa e stabile.
Sul provvedimento
Testo completo
I L I R I D E 30 OTT 2017 M AULA 'A' 25760.17 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 18482/2012 Cron. 25760 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Dott. VITTORIO NOBILE - Ud. 15/06/2017 Consigliere PU Dott. GIUSEPPE BRONZINI Consigliere Dott. A MNA Consigliere Dott. P N D TRE Rel. Consigliere Dott. F S ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18482-2012 proposto da: FRANCO TOSI MECCANICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato F C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO ALBE', giusta delega in atti;
2017 ricorrente 2699
contro
R R;
intimato avverso la sentenza n. 456/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/07/2011 R.G.N. 709/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. F S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C C che ha concluso per l'accoglimento del motivo attinente alle festività ed ex festività, rigetto del resto;
udito l'Avvocato GIORGIO ALBE'. PROC. nr. 18482/2012 RG FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano del 24.9.2007 R R, dipendente della società FRANCO TOSI MECCANICA spa (in prosieguo: la società) chiedeva accertarsi il proprio diritto alla inclusione del compenso per il lavoro straordinario prestato con abitualità nel periodo da gennaio 2002 a giugno 2006 nella base di calcolo della retribuzione per ferie, festività, riduzioni orarie, tredicesima mensilità e condannarsi il datore di lavoro al pagamento delle differenze di retribuzione consequenziali ( € 9.697,48). Il giudice del Lavoro accoglieva la domanda, come ridotta dal ricorrente in corso di causa in relazione alla eccepita prescrizione ( € 6.914,80). La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 15.5- 29.7.2001 (nr. 4882/2011), rigettava l'appello della società. La Corte territoriale osservava, quanto alla retribuzione per ferie, che l'articolo 14, parte prima, del CCNL stabiliva come base di calcolo la retribuzione globale di fatto, eccettuando i soli compensi aventi carattere accidentale;
la nozione di retribuzione globale di fatto contrapponendosi a - quella di retribuzione di diritto, che identificava la retribuzione oraria- doveva intendersi riferita al trattamento globale in atto, comprensivo dello straordinario continuativo. Analogo criterio valeva per la tredicesima mensilità ai sensi dell'art. 15, parte prima del CCNL mentre il riferimento alle 173 ore indicava solo il moltiplicatore della base di calcolo. Per le festività l'articolo 5 della legge 260/1949 individuava quale trattamento dovuto ancora la «normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio» mentre il criterio del ragguaglio ad un sesto dell'orario settimanale, pure previsto dall'articolo 5, costituiva un moltiplicatore della base di calcolo . Per i permessi retribuiti (rol) l'articolo 5 del CCNL rimandava al valore retributivo su cui era computata la gratifica natalizia e, dunque ,al medesimo criterio della retribuzione globale di fatto. 1 PROC. nr. 18482/2012 RG Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società, articolando tre motivi. Il lavoratore è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE ―1. Con il primo motivo la società ha denunziato ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ. Oggetto di censura è la interpretazione in sentenza della locuzione di retribuzione globale di fatto» contenuta nel CCNL per i lavoratori delle industrie METALMECCANICHE PRIVATE ed, in particolare, negli articoli 14 e 15 disciplina speciale-parte prima e nell'articolo 5 disciplina generale-parte terza dei CCNL 8.6.1999 e 7.5.2003, relativi, rispettivamente, alla disciplina delle ferie, della tredicesima mensilità e dei permessi retribuiti . La ricorrente ha altresì dedotto la violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 della legge 260/1949, in materia di festività infrasettimanali.
2. Con il secondo motivo la società ha impugnato la sentenza- ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. per violazione o falsa applicazione degli - articoli 14 e 15 disciplina