Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2009, n. 15847
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La natura privatistica dei rapporti di lavoro parasubordinati intercorrenti tra le A.U.S.L. ed i medici convenzionati esterni comporta l'assoggettabilità alla giurisdizione ordinaria delle relative controversie anche se attinenti alla cessazione del rapporto e alla possibilità (come nella specie) di trasformazione di un rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato, non assumendo rilievo, a tal fine, le finalità eminentemente pubbliche e sociali proprie del servizio sanitario nazionale, la cui esistenza ha portato il legislatore a prevedere sistemi di regolamentazione pattizia collettiva di carattere uniforme sul piano nazionale, diretti a disciplinare le reciproche prestazioni delle parti delle convenzioni nell'ambito di un complesso di presupposti, modalità e condizioni, rispondenti ad una marcata esigenza "organizzatoria" con connotazioni pubblicistiche, senza qualificare la posizione degli interessati come di interesse legittimo.
Sul provvedimento
Testo completo
ESENTE REGISTRAZIONE ESEME BOLUL-ESENTE DIRITTI 15847/09 Oggello REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ASL IMPIEGO CASSAZIONE PUBBLICO LA CORTE SUPREMA DI PRIVATIZ SEZIONI UNITE CIVILI RAPPORTI PARASUBORDINATI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIURISDIZIONE Primo Presidente Dott. V CBONE R.G. N. 19089/2007 Presidento di Sezione Dott. SALVATORE SENESE R.G.N. 22529/2007 Presidente di Sezione Dott. ANTONINO ELEFANTE Cron. 15847 Rel. Consigliere Dott. G VRI Rep. Consigliere Dott. MASSIMO ODDO - Ud. 09/06/2009 Consigliere Dott. G STTIMJ - PU Consigliere Dott. F FTI - Consigliere - Dott. A S - Consigliere Dott. S S ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19089-2007 proposto da: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI CHIETI (01705480695), 2009 in persona del Direttore Generale pro-tempore, GESTIONE 663 LIQUIDATORIA DELLA SOPPRESSA USL DT CHIETI, in persona del Commissario liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo rappresentati studio dell'avvocato M S, e per procura in difesi dall'avvocato C B, calco al ricorso; - ricorrenti - contro DE NICOLA FRANCA, COSIMO LEO; - intimati - sul ricorso 22529-2007 proposto da: DE NICOLA FRANCA (DNCFNC60H69L194K), LEO COSIMO, clottivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO G. SANTE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE CESARE VALTER, per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; - ricorrenti e ricorrenti incidentali · - contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DT CHIETI, GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA SOPPRESSA USL DI CHIETI; intimati avverso le sentenze definitiva n. 569/2006 depositata il 21/08/2006 e non definitiva 349/02 depositata il 11/04/2002 entrambe del Tribunale di Chieti; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2009 dal Cons. Dott. G VRI; udito l'Avvocato G. Sante ASSENNATO; dell'Avvocato Generale Dott. udito il P.M. in persona IANNELLI, che ha concluso per l'accoglimento DOMENICO del primo motivo del ricorso principale (AGA), assorbiti gli altri motivi ed il ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 15 gennaio 1994 F D N e L C proponevano appello davanti al Tribunale di Chieti con il quale era stato rigettato il ricorso avanzato dagli stessi per ottenere il riconoscimento, ai sensi del d.p.r. n. 886 del 1984 e dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 della conferma a tempo indeterminato degli incarichi di medicina dei servizi. Lamentavano al riguardo che il primo giudice aveva errato nel ritenere che la domanda non potesse essere riconosciuta per contrasto con l'art. 9 della legge regionale dell'Abruzzo n. 32 del 1981 perché analoga richiesta del Paolini, ricorrente in primo grado con essi medici, era stata invece accolta in sede amministrativa. In buona sostanza le funzioni di medicina fiscale, che non consentivano a parere del primo giudice la trasformazione a tempo indeterminato del loro rapporto convenzionale, non erano riconducibili a svolto, e che quindi nonquelle di medicina di servizi che essi avevano sussisteva l'ipotizzato contrasto tra l'accordo collettivo nazionale di cui al d.p.r. n. 504 del 1987 e la legislazione nazionale e regionale. Dopo la costituzione della USL di Chieti, che in via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito l'infondatezza della делово Говий domanda avversa, il Tribunale di Chieti con sentenza non definitiva del 18 aprile 2008 affermava la giurisdizione del giudice ordinario, riconoscendo la natura privatistica dei rapporti intercorrenti tra le USL ed i medici convenzionati;riconosceva nel merito a favore di F D N e del L Cosimo il diritto alla prosecuzione del rapporto di medicina dei servizi a cui crano preposti dalla data del 3 marzo 1987, fatto salvo il diritto degli aumenti di orario di servizio come per legge, con decorrenza ordinaria;disponeva il prosieguo della causa come da separata ordinanza per la determinazione del quantum. Con sentenza definitiva del 21 agosto 2006 il Tribunale condannava l'ASL di C al pagamento a favore dei medici delle somme,che venivano liquidate in euro 129.143,84 per F D N ed in euro 100.534,28 per L Cosimo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dicembre 2004 al saldo. Avverso tale decisione l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Chieti c la Gestione Liquidatoria della soppressa ULS 4 di Chieti, in persona dello 1 . stesso Direttore Generale nella veste di Commissario Liquidatore, propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resistono controricorso F D N e L C, che spiegano anche ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti perché proposti ambedue contro la medesima decisione. 2. Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono difetto di giurisdizione del giudice ordinario in riferimento all'art. 360, comma 1, c.p.c. Assumono infatti che i provvedimento di conferma presuppone l'espletamento di un procedimento caratterizzato dall'esercizio di un marcato potere discrezionale "valutativo" da parte della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali anche per quanto riguarda eventuali incompatibilità, a fronte dei quali la posizione degli interessati deve qualificarsi di interesse legittimo. 2.1. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. Questa Corte a Sezioni Unite ha statuito che la natura privatistica dei rapporti Guerolo Volvo di lavoro parasubordinati intercorrenti tra le U.S.L. ed i medici convenzionati esterni comporta la assoggettabilità alla giurisdizione ordinaria delle relative controversie, anche se attinenti alla cessazione del rapporto ed alla possibilità di trasformazione di un rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato(cfr. in tali termini: Cass., Sez. Un., 28 agosto 1998 n. 8542). E nella stessa ottica è stato affermato in una fattispecie analoga a quella - scrutinata che, nonostante la natura indubbiamente privatistica del rapporto (di parasubordinazione) dei medici convenzionati, la materia in esame è contrassegnata da finalità eminentemente pubbliche e sociali del servizio sanitario nazionale, di un servizio cioè di primissima importanza per la collettività. Finalità queste che hanno indotto il legislatore a prevedere sistemi di regolamentazione pattizia collettiva di carattere rigidamente uniforme sul piano nazionale, ed a disciplinare le reciproche prestazioni delle parti della convenzione in un ambito di presupposti, di modalità e condizioni, che nel loro insieme rispondono ad una marcata esigenza "organizzatoria" con tipiche connotazioni pubblicistiche (cfr. in questi termini in motivazione: Cass., Scz. Un., 31 gennaio 2006 n. 2044);ed hanno nello stesso tempo specificato che 2 la natura "organizzatoria" degli accordi collettivi, che concernono le convenzioni con i medici specialisti, ed in particolare le spiccate esigenze pubblicistiche ai medesimi sottese, non possono tollerare nella regolamentazione dei rapporti lavorativi applicazioni meramente parziali di essi, con salvezza cioè solo di una parte delle relative clausole, ed infine a ribadire, sempre non rinnegando la natura privatistica del rapporto ma contestualmente ribadendone i rilevanti profili pubblicistici in ragione delle - prestazioni del medico convenzionato funzionalizzate alla tutela della salute - che il rapporto lavorativo, instauratosi a seguito di apposita convenzione possa, in obbedienza ai principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione enunciato dall'art. 97 Cost., essere sempre unilateralmente sciolto dall'Amministrazione con alto motivato e sottomettibile al controllo del giudice ordinario (cfr. al riguardo: Cass. 2 maggio 2001 n. 6147, cui adde Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2006 n. 2044 cit. Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1994 n. 10465 cit. per il riconoscimento in ipotesi di convenzione a tempo indeterminato dell'esercizio del potere di G V recesso ad nutum ex art. 2227 c.c.). 3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano nullità della sentenza definitiva del Tribunale di Chieti per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 132 c.p.c. pcr cssere la stessa stata emessa nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Chieti, sebbene non chiamata ed intervenuta nel giudizio e, quindi, priva della veste di parte processuale. 3.1. Anche tale motivo risulta infondato. 3.2. E' stata affermato in giurisprudenza che per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende Unità Sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione "ex lege" delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte U.S.L., con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione "in universum ius" delle A.S.L. alle preesistenti U.S.L. Tale successione delle Regioni è caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata ad un'apposita gestione stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante che, individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della 3 " soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore. Ne consegue che il processo instaurato nei confronti di una U.S.L. prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie - salva l'ipotesi di intervento o chiamata in causa della Regione nella sua veste di successore a titolo particolare con le relative conseguenze in ordine alla legittimazione attiva e passiva di detto organo di rappresentanza della gestione stralcio ai fini della proposizione delle impugnazioni (cfr in tali sensi : Cass. 23 settembre 2004 n. 19133 c, più di recente, Cass. 20 settembre 2006 n. 20412). E nel ribadirsi detto indirizzo si è anche precisato che qualora la causa sia stata legittimamente introdotta nei confronti di una Regione, e siano intervenuti, in corso di causa, dei mutamenti legislativi, resta ferma la legittimazione della Regione per i debiti pregressi ed il giudizio prosegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., tra le parti originarie, salvo però che il successore a titolo particolare non intervenga o non sia stato JandoViden. chiamato in causa (cfr. Cass. 8 giugno 2007 n. 13386). 3.3. Ciò premesso in ordine ai dicta giurisprudenziali in materia, va rimarcato che, nel condannare la ASL di Chieti a favore del D N Franca e di Cosimo L al pagamento di spettanze rivendicate, la sentenza definitiva del Tribunale di C ha affermato che la suddetta ASL è succeduta alla USL n. 4, tanto che la suddetta Azienda è stata condannata al pagamento di spettanze economiche a favore dei sanitari. 3.4. Orbene a fronte di una siffatta affermazione il ricorso per cassazione si presenta privo del criterio della autosufficienza perché in detto ricorso, al di là di una affermazione del tutto generica, non vengono specificati gli atti processuali che portano ad escludere che nel giudizio davanti al Tribunale si sia costituita la ASL di C o che questa sia intervenuta in giudizio, nei termini e con le modalità indicate dai sanitari nel loro controricorso. 4. Con il terzo motivo le ricorrenti principali denunziano violazione e falsa applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 9 della L.R. Abruzzo 14 agosto 1981 n. 32 e dell'art. 12 del d.p.r. 17 settembre 1987 n. 504 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché travisamento dei fatti. In particolare sostengono che la legge regionale non consentiva alle USL di avvalersi di medici convenzionati esterni per le attività di medicina legale e del lavoro e di fare 4 parte delle commissioni di invalidità civile, sicchè l'instaurato rapporto convenzionale riguardante i due medici D N e L doveva reputarsi illegittimo per violazione della normativa regionalc cd altrettanto doveva reputarsi la trasformazione del rapporto stesso a tempo indeterminato per non essere costoro interni alle ULS e essere privi della richiesta specializzazione. 4.1. Il suddetto motivo non può trovare ingresso in questa sede. Il giudice d'appello ha accolto la domande dei medici osservando che la conferma nell'incarico era riferita unicamente a quello di componente delle commissioni di invalidità e che la loro attività, spiegata dal 3 marzo 1987, non rientrava in quella del "medico fiscale" ma di "medico di servizi", inclusa a differenza dell'altra nell'ambito della normativa contenuta nell'accordo di cui al d.p.r. 504/1987, che disciplina i rapporti con i medici di attività sanitarie a rapporto orario. 4.2. A fronte di tale assunto le ricorrenti non hanno avanzato una censura G V specifica non indicando nemmeno genericamente quali siano gli atti ed i documenti nonché il contenuto specifico dell'accordo collettivo sulla base dei quali andrebbe qualificata l'attività svolta dai due medici con riferimento alla possibilità di inquadramento nella cosiddetta "medicina fiscale" o della c.d. "medicina legale" o di “scrvizi”, e per di più non hanno precisato neanche i criteri ermeneutici violati dal Tribunale di Chieti nella lettura dell'accordo collettivo, che ha portato lo stesso Tribunale a ritenere possibile la trasformazione della convenzione dei due medici a tempo indeterminato in ragione dell'espletamento di attività sanitarie a rapporto orario. 5. Va infine rigettato anche il quarto motivo del ricorso principale con il quale si deduce "violazione del principio giurisprudenziale della effettività e corrispettività delle prestazioni di lavoro ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio". In altri termini si addebita alla sentenza impugnata di avere pronunziato condanna alle retribuzioni detratto - l'aliunde perceptum nonostante che i medici non avessero svolto attività di servizio. Tale doglianza risulta priva di fondamento atteso che come emerge dalle risultanze processuali i medici F D N e L C -a seguito della consulenza espletata si sono visti riconosciuti le somme - contabilizzate in detta consulenza in ragione delle differenze retributive 5 derivanti dalla trasformazione della iniziale convenzione a termine in convenzione a tempo indeterminato. 6. Le ragioni che hanno indotto la Corte a rigettare il secondo motivo del ricorso principale con il quale è stata contestato la legittimazione passiva dell'ASL portano all'assorbimento del ricorso incidentale dei medici, avendo costoro chiesto, sempre nell'evenienza che non fosse stata dichiarata l'inammissibilità la censura delle controparti, la condanna dell'USL - da parte di questa Corte di Cassazione ex art. 384, comma 2, c.p.c. al pagamento delle differenze retributive riconosciute come dovute dall'elaborato peritale. -7. Ricorrono giusti motivi stante la natura della controversia e delle questioni trattate nonché dell'esito sia del ricorso principale che di quello incidentale per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.