Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2020, n. 06745

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2020, n. 06745
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06745
Data del deposito : 20 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARA GRAZIO nato a GELA il 02/07/1980 avverso l'ordinanza del 10/10/2019 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentire le conclusioni del PG PERLA LORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, Avv. G V, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 ottobre 2019, il Tribunale del riesame di Caltanissetta confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta che applicava a F G, indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. (partecipazione all'associazione mafiosa, in particolare all'articolazione territoriale di Gela, clan R, essendosi messo a disposizione del sodalizio mafioso quale avvocato fiducia di vari sodali partecipi dell'associazione) la misura della custodia cautelare in carcere.

1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, chiedendone l'annullamento. Al riguardo, deduce, quale primo motivo, che, accertato pacificamente lo status di avvocato dell'indagato, si sarebbe dovuto dimostrare che alla base dei vari contatti e rapporti dello stesso con P.Itr soggetti non vi fosse il rapporto p.ofessiDnale o di riflesso quello amicale, bensì quello sodale, e si sarebbero dovuti indicare elementi concreti atti ad escludere che l'avv. F non avesse presenziato per prestare la sua consulenza legale in sede extragiudiziale. Il difensore osserva inoltre che notoriamente il penalista che interloquisce con un soggetto pregiudicato presume sempre che costui abbia il telefono sotto controllo, sicchè mantiene sempre un metodo discorsivo ovattato, senza espressi riferimenti a nomi e specificazioni dell'oggetto del dialogo, così come nei colloqui in carcere preferisce ricorrere ad annotazioni scritte;
quanto poi alla intercettazione con Cocita Luigi, dalla lettura della trascrizione della stessa emergeva chiaramente che il professionista spiegava al suo amico le modalità con cui svolgeva i colloqui in carcere con determinati detenuti, ma non che quelle modalità fossero preordinate unicamente al colloquio che l'avv. F avrebbe avuto con R S. Infine l'impugnata ordinanza risultava contraddittoria perché erano stati estromessi correttamente dal compendio indiziarlo i rapporti dell'avv. F con i coindagati Incorvaia Giuseppe e R Benedetto dopo che ne erano state annullate le rispettive ordinanze di custodia cautelare, mentre non era stato adottato eguale metodo di valutazione circa la persona di Collodoro Carmelo, per il quale non era stata nemmeno emessa misura cautelare.

1.2 Con un secondo motivo il difensore rileva come all'esito
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