Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2023, n. 01448

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2023, n. 01448
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01448
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: ANTONOV ROMAN nato il 16/05/1973 con l'ordinanza del 06/05/2022 del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere V G;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale E C che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del conflitto;

RITENUTO IN FATTO

1. Con dichiarazione del 24 maggio 2022 R A, detenuto presso la Casa circondariale «Poggioreale - G. Salvia» di Napoli, ha denunciato personalmente conflitto di competenza, con istanza di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, tra la Corte di appello di Cagliari, la Corte di appello di Ancona e il Tribunale di Ancona. La questione riguarda il cumulo di pene concorrenti ed asseriti errori nella imputazione delle pene per effetto del computo, a carico dell'istante, di condanne riferibili ad altri soggetti.

2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del conflitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto è inammissibile per due ragioni concorrenti.

2. In primo luogo, la denuncia di conflitto non è stata presentata da un difensore abilitato all'esercizio della professione davanti alla Corte di cassazione, ma personalmente dallo A. Il deposito dell'atto in data successiva al 3 agosto 2017 rende applicabili gli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, laddove viene esclusa la possibilità, per l'imputato, di proporre personalmente il ricorso per cassazione, dovendo essere l'atto sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Le disposizioni trovano applicazione in relazione ai ricorsi proposti «avverso qualsiasi tipo di provvedimento» e, pertanto, hanno significato di carattere generale comprensivo di «qualsivoglia ipotesi di ricorso per cassazione», dovendo il giudizio davanti all'organo deputato ad assolvere all'unitaria funzione nomofilattica essere svolto secondo regole omogenee e unitarie. In tal senso Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 con argomentazioni riprese da numerose conformi successive.
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