Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/2004, n. 11022

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Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'opposizione avverso l'ordinanza del sindaco che intima, al trasgressore dell'art. 14 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) per scarico abusivo di materiali, la rimozione del materiale abbandonato con ripristino dello stato dei luoghi e lo smaltimento dei materiali stessi in conformità alla normativa vigente, atteso che l'azione proposta tende all'accertamento negativo del verificarsi dei presupposti puntualmente e specificamente previsti dal D.Lgs. cit. per la rimozione dei materiali ed il ripristino dello stato dei luoghi, onde l'azione stessa coinvolge il diritto soggettivo del privato a non sottostare ad una pretesa della P.A. che si assume non dovuta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/2004, n. 11022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11022
Data del deposito : 10 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D P M - Primo Presidente f.f. -
Dott. G A - Presidente di sezione -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. P V - rel. Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. L P M - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Z M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PELSTRINA

63, presso lo studio dell'avvocato M C, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO VIGLIONE, EMMA GIUSTA, giusta delega in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
C D C, CORPO FORESTALE DELLO STATO - COMANDO STAZIONE DI CEVA;



- intimati -


avverso la sentenza n. 506/00 del Tribunale di MONDOVÌ, depositata il 14/10/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/04/04 dal Consigliere Dott. V P;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P R che ha concluso che si dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo.
RITENUTO IN FATTO
- che il 1^ giugno 2000 il Corpo forestale dello Stato ha elevato nei confronti del sig. Mauro Zabot processo verbale di contestazione per la violazione dell'art. 14 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per scarico di materiale derivante da demolizione di strutture edili sul bordo di una scarpata di una strada comunale;

- che, con ordinanza in data 25 luglio 2000, il Sindaco di Clavesana ha intimato allo Zabot la rimozione del materiale abbandonato con ripristino dello stato dei luoghi e lo smaltimento del materiale stesso in conformità alla normativa vigente;

- che avverso l'ordinanza sindacale l'intimato ha proposto opposizione con ricorso depositato in data 11 agosto 2000 presso il Tribunale di Mondovì, contestando la qualità di rifiuto attribuita al materiale predetto;

- che, costituitosi il contraddittorio, il Tribunale adito, con sentenza depositata il 14 ottobre 2000, ha rigettato l'opposizione, e avverso questa decisione lo Zambot ha proposto ricorso per Cassazione, ritualmente notificato, deducendo, col primo motivo, la violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 22 del 1997, in quanto il materiale rinvenuto non sarebbe qualificabile come rifiuto, e, col secondo motivo, l'illegittimità del ricorso alla presunzione di abbandono del materiale depositato sulla sua proprietà e l'assenza di riscontro sulla definitività del materiale stesso come rifiuto;

- che con ordinanza 24 giugno 2003 la prima Sezione civile, alla quale il ricorso era stato inizialmente assegnato, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, avendo il P.M. eccepito all'udienza pubblica l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

- che il ricorso è stato, quindi, assegnato a queste Sezioni Unite per la soluzione della questione di giurisdizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'azione proposta nella fattispecie tende all'accertamento negativo circa il verificarsi dei presupposti puntualmente e specificatamente previsti dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/68 9/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) per la rimozione del materiale ed il ripristino dello stato dei luoghi disposti con l'ordinanza sindacale;

- che l'azione coinvolge, dunque, il diritto soggettivo del privato a non sottostare ad una pretesa della p.a. che si assume non dovuta;

- che, alla stregua delle considerazioni che precedono, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario non ha fondamento, e occorre, pertanto, affermare la giurisdizione del giudice ordinario;

- che gli atti devono essere rimessi alla Prima Sezione civile per l'ulteriore corso.

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