Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2021, n. 18879
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EM ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di ER udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDIC:INI, in giudizio trattato ai sensi dell'art. 23 c. 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Il TRIBUNALE di ER-sez. riesame, con ordinanza in data 19/11/2020- dep. il 22/12/2020, rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di EM NT, imputato nel procedimento penale n. 9174/2018 R.G.N.R. Procura ER "per il reato di partecipazione a un'associazione (per delinquere) finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, nonché per diversi reati (furti di materiale edile)", contro l'ordinanza del GIP del TRIBUNALE di ER, che non aveva accolto l'istanza difensiva volta a ottenere l'estinzione della misura cautelare per decorso dei termini massimi ai sensi dell'art. 297 co. 3 cod. proc. pen. Giova ripercorrere in ordine cronologico l'intero procedimento cautelare, che aveva preso le mosse dall'istanza al GIP in data 13/10/2020, con la quale la difesa di EM aveva segnalato che: a costui, sottoposto nel p.p. n. 9174/2018 R.G.N.R. alla misura della custodia in carcere a partire dal 29/07/2020, era stata applicata precedente misura restrittiva nel p.p. n. 11195/2017 R.G.N.R. a partire dal 15/05/2019. Entrambi i procedimenti avevano avuto origine dal p.p. n. 537/2017 R.G.N.R. Proc. TERMINI IMERESE, poi trasmesso per competenza territoriale alla Proc. ER;
in ambedue i p.p. - n. 9174/2018 R.G.N.R. e 11195/2017 R.G.N.R. - la Proc. ER indagava contemporaneamente sugli stessi soggetti, fra cui EM, adoperava i medesimi mezzi di ricerca della prova, cioè gli stessi decreti di intercettazione telefonica e ambientale, monitorava gli identici luoghi, per es. la c.d. 'stalla' (luogo nel quale si provocavano le false lesioni al fine di chiedere i risarcimenti alle assicurazioni) nel marzo 2019, con indagini in parte eseguite dallo stesso organo di polizia giudiziaria, la Compagnia dei Carabinieri di CEFALU', la cui informativa di reato è stata allegata dalla Proc. ER fra gli atti a sostegno della richiesta di emissione di misura cautelare nell'ambito del presente p.p. n. 9174/2018 R.G.N.R., ma che conteneva una intercettazione - effettuata il 27/03/2017 - utilizzata per fondare la misura cautelare nell'ambito del p.p. n. 11195/2017 R.G.N.R.;
con nota del 14/07/2017 i Carabinieri di MONREALE, nell'ambito del p.p. n. 11195/2017 R.G.N.R., avevano richiesto l'autorizzazione a operare intercettazioni, richiamando altre intercettazioni utilizzate nel p.p. n. 9174/2018 R.G.N.R., e con nota del 18/07/2017 avevano affermato che oltre alle frodi assicurative e ai reati a esse collegati erano da ipotizzarsi ulteriori delitti, con ciò confermando che la Proc. ER era bene a conoscenza dei contenuti di entrambi i p.p., già al momento in cui aveva formulato la richiesta di applicazione della prima misura restrittiva.
2. Con provvedimento del 19/10/2020 il GIF' rigettava l'istanza, pur dando atto che i fatti contestati con l'ordinanza di custodia cautelare emessa nel p.p. n. 9174/2018 R.G.N.R. fossero antecedenti alla emissione della ordinanza di custodia cautelare nel p.p. n. 11195/2017 R.G.N.R. e avessero avuto origine dalla medesima iniziale investigazione. Argomentava infatti che solo dopo la prima ordinanza erano stati acquisiti i risultati investigativi che avevano permesso di delineare gli elementi di fatto posti a fondamento della seconda misura disposta. L'appello nell'interesse di EM contro il provvedimento del GIP, oltre a riprendere quanto già illustrato nell'istanza, insisteva sulla circostanza che, a differenza di quanto sostenuto dal GIP, gli elementi gravemente indiziari fossero conosciuti dalla Proc. ER sia al momento della formulazione della richiesta di custodia cautelare nel p.p. n. 11195/2017 R.G.N.R., sia comunque all'atto della richiesta di rinvio a giudizio, e citava in proposito l'informativa di p.g. del 29/05/2019, richiamata nell'ordinanza cautelare emessa nel p.p. n. 9174/2018 R.G.N.R., la richiesta di applicazione della misura cautelare nell'ambito di tale ultimo p.p., che era stata formulata il 12/01/2019, e la richiesta di applicazione della misura cautelare nell'ambito del p.p. n. 11195/2017 R.G.N.R., che era stata formulata il 5/09/2018, con richiesta integrativa del 3/04/2019, e che aveva dato luogo all'ordinanza di custodia cautelare del 15/05/2019. Sosteneva che per ciascuna di tali tre richieste fossero stati richiamati, fra gli elementi frutto di attività investigative, le intercettazioni telefoniche a partire dal 2017 e le intercettazioni ambientali e videorirpese della c.d. 'stalla' del marzo 2019, a seguito delle quali era stata presentata la richiesta integrativa. Proprio il confronto fra la richiesta di applicazione della misura cautelare nell'ambito del p.p. n. 9174/2018 R.G.N.R. formulata il 12/01/2019 e la richiesta di applicazione della misura cautelare nell'ambito del p.p. n. 11195/2017 R.G.N.R., del 5/09/2018, con la richiesta integrativa del 3/04/2019, avrebbe permesso ad avviso della difesa di concludere che la richiesta del 12/01/2019 fosse fondata sui medesimi elementi indiziari dell'altra.
3. Il provvedimento del TRIBUNALE di ER-sez. riesame, oggetto del ricorso in discussione, ha anzitutto inquadrato la vicenda, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., per come è stata prospettata dalla difensa, come riguardante due differenti procedimenti, in relazione ai quali la seconda ordinanza è stata emessa dopo il decreto di rinvio a giudizio, o atto equivalente, per il fatto oggetto della prima ordinanza. Ma ha escluso l'applicazione della norma procedurale evocata, sostenendo che essa dipende dalla contestuale ricorrenza di due condizioni: il termine di custodia cautelare interamente scaduto, a causa della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare, e la desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva. Il Collegio del riesame ha escluso la sussistenza del secondo requisito, e ha spiegato che l'espressone 'desumibilità dagli atti' costituisca qualcosa di più del possesso della notizia della avvenuta commissione di un reato, e riguardi invece la riscontrata esistenza nel p.p. al cui interno è stata emessa la prima ordinanza di custodia cautelare delle condizioni per emettere nei confronti dell'indagato la misura oggetto dell'ordinanza successiva. Pertanto la mera circostanza che tali 3 A H elementi fossero già nella disponibilità degli organi delle indagini non dimostra che costoro nel avessero individuato la portata probatoria, e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si è proceduto separatamente in un secondo momento. Dunque, pur essendo certo che i fatti contestati a EM fossero nella specie anteriori alla data di applicazione della prima ordinanza cautelare, l'art. 297 del codice di rito ad avviso del TRIBUNALE non trova applicazione per la ragione che al momento dell'applicazione della prima misura restrittiva non sussisteva un quadro indiziante che legittimasse l'adozione