Cass. pen., sez. V trib., sentenza 05/03/2018, n. 09963

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 05/03/2018, n. 09963
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09963
Data del deposito : 5 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALABISO SIMONE nato il 04/01/1994 a TREVIGLIO avverso l'ordinanza del 10/08/2017 del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTA sentita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MITELLI;
lette/sentite le conclusioni del

PG OLGA MIGNOLO

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore Udito l'avvocato A MELE del foro di CALTANISSETTA il quale insiste per l'accoglimento del 2° e 3° motivo di ricorso e rinuncia al 1° motivo. -- p Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. ssa O M, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. A M, ha concluso, chiedendo l'accoglimento del secondo e del terzo motivo e rinunciando al primo motivo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, emessa in data 10 agosto 2017, il Tribunale di Caltanissetta, ha respinto l'appello proposto da A S, avverso il provvedimento emesso dal medesimo tribunale in data 17 luglio 2017, in composizione monocratica, con cui era stata respinta l'istanza, presentata dal medesimo, di sostituzione della misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere, applicata al medesimo, con la misura degli arresti domiciliari.

2. A S, tramite difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo:

2.1 vizio di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. b), codice di rito, in relazione all'art 275, comma 2 bis, codice di rito, per aver i giudici confermato la misura della custodia cautelare in carcere, dopo l'applicazione di una pena detentiva inferiore ai tre anni. Secondo i giudici della cautela, la norma dell'art. 275, comma 2 bis, codice di rito, non troverebbe applicazione, nel caso di condanna ad una pena inferiore, rispetto alla previsione originaria, che aveva legittimato la custodia in carcere. Secondo parte ricorrente, pur venendo meno la funzione prognostica, dopo l'emissione di una sentenza di condanna, a fortiori, occorrerebbe tener conto della pena inflitta in concreto. L'interpretazione letterale della disposizione, data dai giudici, in senso inverso, sarebbe iniqua.
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