Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2022, n. 37974

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La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell'INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2022, n. 37974
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37974
Data del deposito : 28 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 580/2021 Numero sezionale 3807/2022 Numero di raccolta generale 37974/2022 AULA 'B' Data pubblicazione 28/12/2022 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto Disconoscimento IN NOME DEL POPOLO ITALIANO lavoro agricolo L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Elenchi trimestrali di SEZIONE LAVORO variazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Art. 38, co. 7,DL nr. 98 del Dott. U B - Presidente - 2011 Dott. G M - Rel. Consigliere - R.G.N. 580/2021 Dott. L C - Consigliere - Cron. Dott. A G - Consigliere - Rep. Dott. A C - Consigliere - Ud. 09/11/2022 ha pronunciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 580-2021 proposto da: M A, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G G;

- ricorrente -

contro 2022 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, 3807 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Numero registro generale 580/2021 CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Numero sezionale 3807/2022 Numero di raccolta generale 37974/2022 dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Data pubblicazione 28/12/2022 Avvocati L M, A SI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE RE;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 119/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 01/06/2020 R.G.N. 926/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2022 dal Consigliere Dott. G M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda di Antonino Marcantuono volta all'accertamento di un rapporto di lavoro agricolo, per 151 giornate, nel 2007, per intervenuta decadenza della domanda giudiziale.

2. Riteneva la Corte che l'appellante fosse decaduto dall'azione ai sensi dell'art.22 d. l. nr.7 del 1970, non Numero registro generale 580/2021 avendo impugnato, entro il termine di decadenza ivi Numero sezionale 3807/2022 Numero di raccolta generale 37974/2022 previsto, l'elenco nominativo trimestrale contenente il Data pubblicazione 28/12/2022 disconoscimento, pubblicato dall'Inps sul proprio sito internet ai sensi dell'art.38, co.7, d.l. nr. 98 del 2011 e in tal modo notificato al lavoratore.

3. In particolare, la Corte territoriale, ricostruita l'evoluzione del quadro normativo in tema di compilazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, osservava come il precedente sistema di pubblicazione degli elenchi e delle conseguenti notifiche fosse stato sostituito con altro completamente telematizzato e relativo anche ai disconoscimenti che, come nella specie, riguardavano giornate di occupazioni riferibili ad anni precedenti al 2011. 4. Nello specifico, il ricorso giudiziale era stato depositato il 31.07.2017 e, dunque, tardivamente poiché la variazione, avvenuta con il secondo elenco del 2013, era stata pubblicata il 15 settembre 2013. 5. Per la Corte territoriale la «circostanza (id est: la circostanza relativa alla pubblicazione della variazione de qua) risultava sufficientemente provata dal dettaglio della pratica esibita in primo grado dall'INPS […] non tempestivamente e sufficientemente contestata».

6. Avverso tale pronuncia ha ricorso per cassazione la parte indicata in epigrafe, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L'INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso notificatogli.

7. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE Numero registro generale 580/2021 8. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del Numero sezionale 3807/2022 Numero di raccolta generale 37974/2022 presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica Data pubblicazione 28/12/2022 udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.

9. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ., è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art 112 cod.proc.civ. per omessa valutazione della contraria eccezione di infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall'Inps ai sensi dell'art. 22, primo comma, DL nr. 7 del 1970, nonché la violazione dell'art. 115, primo comma, cod.civ., per avere il giudice del gravame erroneamente valutato le prove documentali versate in atti dall'ente previdenziale al fine di provare l'asserita pubblicazione del secondo elenco nominativo trimestrale di variazione dell'anno 2013. 10. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, e 116, primo comma, cod.proc.civ., per avere il giudice del gravame inesattamente percepito il contenuto della prova documentale versata in atti, rappresentata dalla «videata dei terminali INPS». 11. I due motivi possono congiuntamente esaminarsi, per connessione delle questioni poste. 12. Essi, nel complesso, vanno respinti. 13. In primo luogo, e in modo evidente, non ricorre la denunciata omissione di pronuncia che si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e/o Numero registro generale 580/2021 dell'eccezione sottoposta all'esame del giudice, il quale Numero sezionale 3807/2022 Numero di raccolta generale 37974/2022 manchi completamente di adottare un qualsiasi Data pubblicazione 28/12/2022 provvedimento, quand'anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto (v., in motivazione, ex plurimis, Cass. nr. 22204 del 2021). 14. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha, invece, statuito in merito all'eccezione di decadenza e giudicato la stessa infondata. Può, dunque, discutersi di condivisibilità o meno della conclusione ma non di un vizio della sentenza impugnata nei termini in cui è prospettato. 15. Per il resto, è sufficiente osservare come le censure omettano di considerare che il convincimento giudiziale poggia sulla ritenuta non contestazione dei dati che emergono dai documenti prodotti dall'INPS. 16. I rilievi non censurano specificamente l'indicato passaggio motivazionale e, come tali, sono inammissibili, perché privi di riferibilità al decisum. 17. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, perché compito della Corte di legittimità è quello di esercitare un controllo sulla legalità e logicità della decisione ed il giudizio si svolge entro detti limiti, che non consentono di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. 18. I motivi, pertanto, devono avere i caratteri della

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