Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/09/2004, n. 18264
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ANCONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 252, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CAPUTO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNI FRATICELLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE DELLA DITTA AN FURS DI ED AN E TI VA ESTESO A NT LUIGIA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via TEVERE 31, presso lo studio dell'avvocato MICHELA BORIONI, rappresentata e difesa dall'avvocato RENZO BORIONI;
giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 354/02 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 03/06/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/07/04 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI IG, proprietaria dal 25 gennaio 1972 di sedici alloggi terremotati, in data 28.9.83 consentiva al Sindaco del Comune di Ancona di espropriarli, essendo da ristrutturare a norma della legge 734/72, e si dichiarava disponibile ad acquistare altre unità
immobiliari, risanate o ristrutturate, impegnandosi al pagamento rateale del prezzo in 25 anni e alla successiva cessione in locazione per 15 anni, a soggetti compresi nella graduatoria prevista dall'art. 22 della precitata legge, ad un canone concordato.
L'espropriazione avveniva con ordinanza sindacale n. 264 del 24 giugno 1986, e con delibera del Consiglio Comunale n. 468 del 27 febbraio 1989 il Comune di Ancona, recepita la dichiarazione di volontà della LI, stabiliva i prezzi di cessione delle unità immobiliari, le rate mensili, l'inquilino assegnatario in base ad una graduatoria del 1984, analoga a quella degli alloggi ERP. Prima del contratto preliminare, il 14.8.1986, la LI decedeva e il 13 febbraio 1987 il Tribunale di Ancona le estendeva il fallimento della ditta IN RS, di cui era socia illimitatamente responsabile, e al Fallimento il Comune versava L. 181.220.000 a titolo di indennità di esproprio. Inutilmente il Fallimento aveva chiesto al Comune di subentrare nel diritto di stipula dei preliminari degli immobili, perché quell'Amministrazione riteneva che la riassegnazione non fosse più possibile per l'avvenuto decesso e fallimento della LI, potendo gli immobili ristrutturati essere riassegnati solo ed esclusivamente a coloro che ne fossero proprietari alla data del 25.1.1972. Pertanto la curatela del fallimento, con citazione notificata il 7.12.1994, conveniva in giudizio il Comune dinanzi al Tribunale di Ancona chiedendo in via gradata la disapplicazione dell'ordinanza di esproprio degli immobili della LI, della delibera di cessione degli immobili medesimi con determinazione dei prezzi di cessione e individuazione dell'inquilino assegnatario, la declaratoria di proprietà degli alloggi della LI e quindi del Fallimento con l'impegno a pagarne il prezzo venticinquennale, ovvero la pronuncia di sentenza costitutiva del trasferimento di detta proprietà ex art. 2932 c.c., oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Costituendosi il Comune eccepiva:
a) la carenza di giurisdizione dell'adito giudice per la disapplicazione degli atti amministrativi, chiesta peraltro senza indicarne i vizi di legittimità;
b) la carenza di legittimazione e di interesse all'azione ex art. 100 c.p.c. in capo agli organi del fallimento, avendo l'indennità di
esproprio introitata dalla curatela compensato il valore degli immobili al momento dell'espropriazione;
c) l'inammissibilità dell'azione per l'impossibilità dell'A.G.O. di pronunciare sentenze con effetto costitutivo nei confronti della P.A.;
d) l'infondatezza della domanda anche sotto il profilo civilistico, non essendosi concluso l'"iter" procedurale di assegnazione degli alloggi, donde l'insussistenza di una fase negoziale sussumibile sotto gli estremi dell'art. 2932 c.c., vertendosi semmai in tema di inadempimento di prelazione civilistica, comportante non già l'obbligazione positiva di prestare il consenso per il contratto definitivo, bensì l'obbligazione negativa di non vendere la proprietà ad altri prima che il prelazionario dichiarasse di