Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 10/10/2022, n. 29398
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 25900-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO;
2022
- ricorrente -
2437
contro
CC AR EL, TE AU, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO
69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 283/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/06/2016 R.G.N. 426/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 21 giugno 2022 - Pres. Berrino, rei. Buffa - causa numero 15 - INPS
contro
IC +1 Con sentenza del 3.6.16 la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale di Ivrea, che aveva accolto la domanda dei lavoratori in epigrafe volta al riconoscimento della contribuzione integrativa per iscrizione al Fondo gas e del connesso diritto alla prosecuzione volontaria dei relativi versamenti. In particolare, la corte territoriale ha escluso che il ritardo di pagamento di un solo bollettino potesse essere indicativo della volontà abdicativa dei ricorrenti rispetto all'adesione al fondo, tanto più che successivamente i versamenti erano stati regolari;
per altro verso la corte ha ritenuto non