Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 15/03/2019, n. 07442

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 15/03/2019, n. 07442
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07442
Data del deposito : 15 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25042-2015 proposto da: REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell'avvocato C B, rappresentato e difeso dall'avvocato M C;

- ricorrente -

contro

C M, elettivamente domiciliato in

ROMA LARGO BRINDISI

11, presso lo studio dell'avvocato A B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A P;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1831/2015 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 05/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO. R.G.N. 25042/2015 RILEVATO CHE: 1.- C M è proprietario di un terreno in Calcinato, in provincia di Brescia, ove nel mese di novembre 2008 l'ARPA accertava la presenza di un deposito di rifiuti. In data 10 maggio 2010 i tecnici della Provincia di Brescia, a seguito di successiva segnalazione dei Carabinieri, hanno constatato le avvenute violazioni tributarie di cui alla L.R. 10/2003 e quantificavano il tributo e la sanzione (verbale notificato al proprietario il 13.5.2010). In data 24 ottobre 2012, la Regione Lombardia ha emesso avviso di accertamento e applicazione di sanzioni per il deposito in discarica di rifiuti solidi, a carico del C. 2.- Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento del 24 ottobre 2012, eccependo tra l'altro la decorrenza del termine triennale previsto dalla L.R. 10/2003, art. 94 comma 5. La CTP ha accolto le ragioni del contribuente e annullato l'avviso di accertamento. 3.- Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la Regione Lombardia, deducendo quali motivi di appello la violazione ed errata applicazione dell'art. 94 della L.R. 10/2003 e l'errata applicazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, nonché dell'art. 12 della L.R. 10/2003. La CTR della Lombardia, con sentenza depositata il 5 maggio 2015, notificata in data 9 settembre 2015 ha confermato la sentenza impugnata. 4.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione, notificato in data 14 ottobre 2015, la Regione Lombardia, affidandosi a due motivi. C M ha depositato controricorso.

CONSIDERATO CHE:

4.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e la falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 94 comma 1 e 5 della L.R. 10/2003 e la mancata applicazione dell'art. 56 comma 1 della L.R. 10/2003. La CTR ha ritenuto che fosse decorso il termine triennale previsto dall'art. 94 della L.R. 10/2003 in quanto l'illecito deposito di rifiuti R.G.N. 25042/2015 era stato accertato sin dal novembre 2008 dall'ARPA. Di contro, il verbale di accertamento e applicazione di sanzioni è stato emesso dalla Regione Lombardia in data 24.10.2012. La Regione, pur non contestando la data dell'accertamento ARPA, sostiene che il termine, in corretta applicazione dell'art. 94 della L.R. 10/2003, non deve computarsi a far data dalla scoperta dell'illecito deposito di rifiuti, bensì da quando è stato accertato l'omesso pagamento del tributo, e cioè dalla quantificazione della tassa da parte dei tecnici provinciali (10 maggio 2010) 4.1.Secondo parte ricorrente l'art. 94 della L.R. andrebbe interpretato nel senso che per «scoperta del fatto illecito» debba intendersi il momento in cui si accerta il mancato pagamento del tributo, e non la scoperta del deposito dei rifiuti. La norma in questione testualmente recita: «Gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni di cui al titolo V devono essere notificati, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. In caso di comportamento omissivo, la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito». 4.2.- Il motivo è infondato: anche a voler considerare che il fatto illecito di cui si tratta è -ai fini che qui interessano- il mancato pagamento del tributo, il momento dal quale decorre il termine triennale di prescrizione non può individuarsi nel momento in cui il tributo è quantificato, ma nel momento in cui, come correttamente rileva il controricorrente e come la norma esplicitamente prevede, si «scopre» il fatto illecito, e cioè si accerta il fatto dal quale discende l'obbligazione tributaria (non assolta), come prevista per legge (art. 50 e segg. L.R. 10/2003). La distinzione tra «scoperta del deposito illecito di rifiuti» ed «omesso versamento del tributo» è artificiosa, dal momento che l'obbligo di versare il tributo (nel caso di mancata denuncia-dichiarazione) deriva proprio dalla «scoperta del fatto illecito» dato dal deposito di rifiuti;
da questo momento il diritto dell'amministrazione poteva e doveva essere esercitato.R.G.N. 25042/2015 Ogni ulteriore questione riguarda accertamenti in fatto eseguiti dal giudice di merito e quindi si tratta di questioni in questa sede inammissibili (cfr. in arg. Cass. sez. V civ. 9014/2014). 2) Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e mancata applicazione dell'art. 2943 c.c. quarto comma. La CTR ha osservato che il processo verbale di determinazione del tributo, redatto dai tecnici della provincia di Brescia in data 10 maggio 2010, non ha effetto interruttivo del termine di prescrizione, trattandosi di atto a tutela del contribuente. La ricorrente, di contro, osserva che la prescrizione è interrotta da qualsiasi atto di messa in mora, quale è il verbale di accertamento e liquidazione dell'imposta reso dagli degli agenti provinciali. Controparte eccepisce l'inammissibilità della censura, in quanto la CTR si è limitata trascrivere quanto già ritenuto dal giudice di primo grado, malgrado la Regione non avesse proposto sul punto motivo di appello. L'eccezione è infondata, poiché la interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. è eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio purché la parte alleghi il fatto (Cass.n.12876/2015). In questo caso il giudice d'appello ha esaminato il fatto per come descritto dalla parte (la sussistenza di un avviso di liquidazione dell'imposta) e lo ha ritenuto non idoneo ad interrompere la prescrizione così ponendo in essere una statuizione -ancorché ripetitiva di quella di primo grado- idonea ad essere censurata. Inoltre è vero che la valutazione dell'efficacia interruttiva spetta al giudice di merito, in quanto questione di fatto (Cass. sez. 3, Sentenza n. 19359/2007), ma è ammesso il sindacato di legittimità quando la valutazione di quest'ultimo sia affetta da vizi logici o da errori giuridici;
tale deve essere considerata l'affermazione secondo cui il verbale di constatazione in oggetto sarebbe «atto di tutela del contribuente», piuttosto che di avvio della procedura di accertamento e riscossione a suo carico. Viene qui in applicazione il principio affermato da questa Corte in virtù del quale «L'idoneità a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui all'art. 2943 cod. civ., va riconosciuta non R.G.N. 25042/2015 soltanto agli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti l'intimazione ad adempiere - come l'avviso di mora di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 46 del 1999, o come l'avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni cinque, di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente - ma anche a quegli atti che, come l'avviso di liquidazione, contengono implicitamente anche la richiesta di pagamento ed assolvono, quindi, anche alla funzione di costituire in mora» (Cass. civ. sez. V n. 2227/2018). Nella fattispecie l'atto notificato al contribuente è un avviso di liquidazione ed è idoneo a rendergli nota la pretesa tributaria, quantificata, per conto dell'ente, dal soggetto cui questa funzione è demandata per legge. Non è quindi dirimente il rilievo di parte controricorrente, sulla circostanza che il verbale provenga da soggetto diverso dall'ente impositore: ai funzionari della Provincia è demandata per legge tale funzione (art. 56 L.R. 10/2003) che essi svolgono per la Regione, spendendone anche il nome, posto che in detto atto si comunica al contribuente qual è l'importo «da corrispondere alla regione Lombardia» e la ragione per la quale la somma è dovuta. Ciò corrisponde al contenuto dell'atto di costituzione in mora secondo i criteri posti dalla costante giurisprudenza di questa Corte: la messa in mora non è soggetta a particolari formalità purché sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato (Cass.15814/2018). Si deve inoltre rilevare che sebbene l'art. 94 comma V della legge regionale 10/2003 utilizzi incidentalmente il termine decadenza, con la espressione «gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni di cui al titolo V devono essere notificati, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. In caso di comportamento omissivo, la prescrizione opera dal momento della scoperta del R.G.N. 25042/2015 fatto illecito» si tratta però di un termine di prescrizione, come si rende evidente da una lettura unitaria e contestuale sia del comma in questione, che espressamente si esprime nel senso che «la prescrizione opera» che della intera norma, specificamente intitolata. «termini di prescrizione» e che tratta appunto dei termini di prescrizione, nelle varie fasi (contestazione, accertamento, riscossione) in essa previsti. Il ricorso è allora da accogliere per quanto di ragione, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per la disamina degli altri motivi di opposizione, ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
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