Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 02/09/2022, n. 32267

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 02/09/2022, n. 32267
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32267
Data del deposito : 2 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GIACCO ANTONIO nato a AFRAGOLA il 14/08/196:I GIACCO CIRO nato a NAPOLI il 13/05/1966 GIACCO SALVATORE nato a NAPOLI il 21/02/1964 GIACCO ANDREA nato a NAPOLI il 07/11/1968 GIACCO VENERANDA nato a NAPOLI il 27/06/1967 avverso l'ordinanza del 05/02/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
lette/sentite le conclusioni del

PG RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 febbraio 2021 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di G A, G C, G S e G V, eredi degli originari istanti G M e L A, di revoca dell'ingiunzione a demolire opere abusive realizzate nel territorio di Afragola.

1.1. Per come chiarito nell'indicata ordinanza, con provvedimento del 14 novembre 2017 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato l'ingiunzione a demolire emessa dalla competente Procura della Repubblica il 24 dicembre 2014 nei confronti di G M e L A, in esecuzione a quanto stabilito dal Pretore di Napoli-sezione distaccata di Afragola nella sentenza di condanna emessa il 28 settembre 1998, irrevocabile il 10 novembre 1998, stante l'intervenuto condono edilizio n. 1069 del 16 maggio 2017. In accoglimento del ricorso presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, la Terza Sezione di questa Corte di cassazione, con sentenza del 22 maggio 2018, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, in particolar modo rilevando che il giudice dell'esecuzione aveva omesso di considerare che: l'immobile abusivo era stato acquisito al patrimonio comunale, ex art. 31, comma 3, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data antecedente rispetto alla sanatoria del 2017 e alla presentazione dell'istanza di condono;
le opere abusive non erano state ultimate alla data del 31 dicembre 1993;
il volume complessivo delle opere superava il limite stabilito per legge. All'esito del successivo giudizio di rinvio, conclusosi con l'indicata ordinanza del 5 febbraio 2021, è stato, quindi, pronunciato il rigetto dell'istanza di revoca dell'ingiunzione a demolire, sulla scorta di valutazioni sostanzialmente coincidenti con quelle rese dalla Terza Sezione di questa Corte.

2. Avverso tale ultima pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore, Giacco Antonio, Gia

CCO

Ciro, G S, G A e G V, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo è stata eccepita inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per essere stato disatteso il consolidato principio per cui il condono non è precluso dal provvedimento di acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, oltre che per violazione dell'art. 31 legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento all'ultimazione delle opere abusive alla data del 31 dicembre 1993. I ricorrenti evidenziano, infatti, come il Consiglio di Stato abbia affermato il principio per cui il condono non è precluso dal provvedimento di acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio del Comune, determinandosi tale incompatibilità solo nell'ipotesi in cui vi sia stata la demolizione dell'immobile, ovvero la sua utilizzazione per fini pubblici, conseguentemente scaturendone l'erroneità dei motivi addotti dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza impugnata. Sarebbe, altresì, non corretta anche l'interpretazione della norma, da applicarsi al caso di specie, dell'art. 31 I. n. 47 del 1985, atteso che essa prevede un diverso concetto di ultimazione dell'opera abusiva, per l'effetto determinandosi che alla indicata data del 31 dicembre 1993 l'immobile fosse già stato concluso. Con la seconda censura i ricorrenti hanno eccepito mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non corrispondendo al vero che sussisterebbe un divieto, normativamente previsto, di frazionamento o di accorpamento di unità immobiliari. In ragione degli indicati presupposti, allora, il richiesto condono risulterebbe perfettamente concedibile, in quanto del tutto conforme alle previsioni normative regolanti la materia. Per i ricorrenti, inoltre, assumerebbero fondante rilievo le circostanze per cui: il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione di un manufatto è un atto endo-procedinnentale della P.A., privo di efficacia esterna, e perciò inidoneo a ledere situazioni giuridiche;
l'Ufficio condono edilizio del Comune di Afragola aveva già dato atto della sanabilità delle opere abusive oggetto di richiesta di condono edilizio, evidenziando come ogni singola domanda presentata riguardasse beni di cubatura inferiore ai 750 mc.
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