Cass. pen., sez. feriale, sentenza 14/09/2022, n. 33895

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 14/09/2022, n. 33895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33895
Data del deposito : 14 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UF AH NE, nato in [...] 1'11.05.1992;
avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma del 19.07.2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite le richieste del difensore, avvocato Margareth Amitrano in sostituzione dell'avvocato Walter De Agostino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere adottata nei confronti di AH NE UF, destinatario della richiesta di estradizione proposta dal Governo della Repubblica Democratica Popolare di Algeria e dell'ordine di arresto emesso dal Giudice Istruttore del Tribunale di Ain El Turk in data 20 gennaio 2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 87-bis e 87-bis, quarto comma, del codice penale algerino (istigazione a commettere atti terroristici e loro promozione con qualsiasi mezzo).

2. L'avvocato Walter De Agostino, difensore del UF, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo il difensore deduce la violazione degli artt. 125, comma 3, 705, 714, comma 3, cod. proc. pen. e, segnatamente, la carenza sopravvenuta dei gravi indizi di colpevolezza, del requisito della doppia incriminabilità e l'omessa motivazione sul punto. Premette il difensore che il UF è stato tratto in arresto a fini estradizionali in territorio italiano in data 7 luglio 2021 per una accusa che la Corte di appello di Roma ha ritenuto di sussumere nella fattispecie di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo internazionale di cui all'art. 270 bis cod. pen. La Corte di appello di Roma, inoltre, con ordinanza del 9 luglio 2021, ha convalidato l'arresto e applicato la misura coercitiva della custodia cautelare nei confronti del UF e, con sentenza del 18 novembre 2021, ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per concedere l'estradizione della persona richiesta in consegna al Governo dell'Algeria. Su ricorso del UF, tuttavia, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9211 del 10 febbraio 2022, ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. In questa pronuncia la Corte di Cassazione ha premesso che, non essendosi in presenza di una estradizione convenzionale, era necessario verificare la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria riferito alla corrispondente figura di reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. e il requisito della doppia punibilità di cui all'art. 13, secondo comma, cod. pen. La Corte aveva, dunque, rilevato che «gli indizi di appartenenza dell'estradando all'ISIS o anche solo di svolgimento di propaganda di idee ispirate al radicalismo islamico appaiano complessivamente deboli alla luce delle attuali acquisizioni indiziarie», in quanto «il mero concetto di auto radicalizzazione, per quanto soggettivamente finalizzato ad un potenziale passaggio alla fase della lotta armata, resta, infatti, penalmente irrilevante ove rimanga confinato nel foro interno del soggetto, senza trasformarsi in una delle condotte concrete individuate dalla casistica giurisprudenziale (v. infra) o normativamente tipizzate (artt. 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1 e 2 cod. pen.), fermi i casi di apologia di reato e/o istigazione a delinquere (art. 414 cod. pen.)». Deduce, dunque, il ricorrente che l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura coercitiva formulata all'udienza dell'Il luglio 2022 sarebbe illegittima, in quanto, sulla base di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella citata pronuncia, non sussisterebbero le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione, secondo quanto richiesto dall'art. 714, comma 3, cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, infatti, per effetto della sentenza di annullamento con rinvio, l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere sarebbe integralmente superata, essendo venuti meno i gravi indizi di colpevolezza prospettati nella documentazione inviata dalla Autorità algerine e non essendo allo stato pervenuti ulteriori elementi di prova, come richiesto dalla Corte di cassazione.

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