Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/10/2024, n. 27338

CASS
Ordinanza
22 ottobre 2024
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Ordinanza
22 ottobre 2024

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La sentenza che, a norma dell'art. 8 del d.lgs. n. 270 del 1999, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa che può accedere all'amministrazione straordinaria, in quanto soggetta alle disposizioni sul fallimento e, dunque, necessariamente esercente attività commerciale, è suscettibile di passare in giudicato, anche per ciò che riguarda l'accertamento dello status di impresa commerciale, e resta ferma, mantenendo tutti i suoi effetti, salvo che non ne intervenga la revoca con sentenza non più impugnabile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/10/2024, n. 27338
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27338
Data del deposito : 22 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 8631/2018 Numero sezionale 69/2024 Numero di raccolta generale 27338/2024 Data pubblicazione 22/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ALTRE MAGDA CRISTIANO Presidente Relatore PROCEDURE CONCORSUALI LUIGI ABETE Consigliere Ud.10/01/2024 CC ANGELINA MARIA PERRINO Consigliere ALBERTO PAZZI Consigliere ROBERTO AMATORE Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8631/2018 R.G. proposto da: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA OPERA ON VA US in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario Straordinario p.t., rappresentata e difesa dall'avvocata MARIA SERENA METTA per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente-

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA -intimata- avverso DECRETO di TRIBUNALE TRANI n. 270/2017 depositato il 06/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dalla presidente MAGDA CRISTIANO. RILEVATO CHE La Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza Opera DO UV ON (di seguito US) ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Trani del 6.2.2018 che, in accoglimento dell'opposizione proposta da LI, ha ammesso allo stato passivo della procedura i crediti Numero registro generale 8631/2018 Numero sezionale 69/2024 Numero di raccolta generale 27338/2024 (per € 7.064,06) vantati dall'opponente a titolo di sanzioni, aggi e Data pubblicazione 22/10/2024 spese maturati sul credito da imposta principale, già riconosciuto, escludendo che la US avesse natura di ente ecclesiastico non commerciale, come tale avente diritto alla sospensione dal pagamento dei crediti in questione, ai sensi dell'art. 1, co. 225 della l. n. 311/2004, prorogato dall'art. 1 co.188 della l. n. 147/2013 LI è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE:

1.Con

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