Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2023, n. 09452

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2023, n. 09452
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09452
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B VINCENZO nato a FOGGIA il 12/06/1986 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L O che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Bari, in data 19 novembre 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale dì Foggia, in data 4 aprile 2019, aveva condannato V B per il delitto di furto di energia elettrica a lui contestato come commesso il 2 marzo 2012, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto su cose destinate a servizio pubblico e con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Il B, secondo l'assunto descritto nell'editto imputativo e recepito dai giudici di merito, sottraeva energia elettrica dai bagni pubblici di proprietà del Comune di Foggia, per poter illuminare la propria bancarella per la vendita di fiori, utilizzando a tal fine una prolunga della lunghezza di 34 metri. La Corte di merito ha disatteso le doglianze dell'imputato rassegnate con l'atto d'impugnazione, sia con riguardo alla prova dell'attribuibilità soggettiva della condotta al B, sia con riguardo alla richiesta di esclusione della recidiva, sia ancora con riguardo alla misura della pena e al giudizio di bilanciamento delle circostanze, sia infine alle ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il B, articolando quattro motivi di lagnanza.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla prova dell'attribuzione della condotta furtiva a lui medesimo: La prova in tal senso richiamata nella motivazione della sentenza é consistita in una dichiarazione di un testimone operante, appartenente all'Arma dei Carabinieri, che ha riferito di avere appreso dallo stesso B che la bancarella in favore della quale era stato effettuato l'allaccio abusivo era sua: ciò viola le disposizioni del codice di rito, nel senso che, secondo l'esponente, il divieto di testimonianza de relato da parte del testimone appartenente alla polizia giudiziaria (art. 195, comma 4, cod. proc. pen.) va raccordato anche con la posizione del semplice indiziato di reato e con la corretta interpretazione del principio generale di cui all'art. 62 cod. proc. pen., valendo tale principio nei confronti di chiunque sia legittimato ad esercitare il diritto di non rendere dichiarazioni autoaccusatorie, a prescindere dalla formale assunzione della qualità dì indagato.

2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.: non é univoca la giurisprudenza che assegna all'energia elettrica una funzione di pubblico servizio;
né può ravvisarsi nella specie l'aggravante dell'aver agito su cose esposte alla pubblica fede, atteso che la cassetta di derivazione non era esposta al pubblico, ma si trovava in un locale chiuso e non accessibile.

2.3. Con il terzo motivo si denunciano nuovamente violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al fatto che, a seguito della mancata applicazione dell'aumento di pena per la recidiva (equivalente all'esclusione della stessa, secondo il ricorrente, in dipendenza di quanto affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 20808 del 15 maggio 2019) e del bilanciamento in equivalenza delle circostanze, la pena massima del reato contestato non superava i sei anni, con la conseguenza che il reato contestato si sarebbe estinto per prescrizione.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente, ancora deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto: istituto che la Corte di merito ben avrebbe potuto applicare, in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo.
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